AS 2008 2291
Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)
Modifica del 2 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio federale il 14 maggio 2008
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza del 18 settembre 20031 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3 3 Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
Art. 13 cpv. 4
4 Ai professori che hanno compiuto il 58° anno d’età ed erano impiegati da dieci
anni nel settore dei PF al momento in cui un licenziamento ai sensi del capoverso 3 diventa effettivo viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 9 novembre 20072 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i professori e le professoresse del PF (RP-PF 2), invece del risar- cimento di cui al capoverso 3. Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 14 cpv. 2
2 Il professore può essere pensionato anticipatamente, a condizione che dopo la
risoluzione del rapporto di lavoro abbia diritto ad una rendita di vecchiaia secondo il RP-PF 23.
2007-1259 2291
Ordinanza sul corpo professorale dei PF RU 2008
Art. 32 cpv. 1 e 3–5 1 I professori sono affiliati a PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previ- denza professionale della LPers4 e della legge del 20 dicembre 20065 su PUBLICA. 3 Lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 16–19 sono consi- derati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA nel quadro delle disposi- zioni regolamentari.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni del RP-PF 26.
5 Gli articoli 39a, 42a e 47a dell’ordinanza del 15 marzo 20017 sul personale del settore dei PF (OPers PF) si applicano per analogia. L’ammontare della partecipa- zione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria secondo l’allegato 5 OPers PF corrisponde all’aliquota percentuale vigente per il piano dei quadri 2.
II La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla messa in vigore integrale della legge del 20 dicembre 20068 su PUBLICA.9
2 ottobre 2007 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder
4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1 6 FF 2008 … 7 RS 172.220.113 8 RS 172.222.1