AS 2008 2293
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)
Modifica del 2 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio federale il 14 maggio 2008
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 3 3 Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all’articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 20072 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 1.
Art. 39a Invalidità professionale (art. 32j cpv. 2 LPers)
Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemen- te al RP-PF 13 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all’articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di eserci- tare o può esercitare soltanto parzialmente l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell’ufficio AI competente che esclude il diritto a una pen- sione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e d. i provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 47a sono stati infrut- tuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.
2007-1257 2293
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2008
Art. 42 Previdenza professionale (art. 32g cpv. 5 LPers) 1 I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers4 e della legge del 20 dicembre 20065 su PUBLICA. 2 Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35. 3 Il servizio competente di cui all’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.
4 Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 16.
Art. 42a Pensione transitoria (art. 32k cpv. 2 LPers)
1 Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione
transitoria conformemente al RP-PF 17, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L’importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell’allegato 5. 2 Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rap- porto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.
Art. 47a Provvedimenti d’integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)
Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.
Art. 52 cpv. 5 Abrogato
4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1 6 FF 2008 … 7 FF 2008 …
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2008
Art. 52a Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1 Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
2 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa
rimane immutata per un mese. 3 Il servizio competente di cui all’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell’inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo. 4 Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all’articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 5 I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.
Art. 64 n. 5 Sono abrogati: 5. l’ordinanza del 19 settembre 20028 sull’assicurazione del personale del set- tore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 5 conformemente alla versione qui annessa.
8 RU 2002 4153, 2005 11 2163 4795, 2006 735 e 2007 463
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2008
III
Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla messa in vigore integrale della legge del 20 dicembre 20069 su PUBLICA.10
2 ottobre 2007 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder
9 RS 172.222.1
10 Questa legge entra in vigore integralmente il 1° lug. 2008 (RU 2008 577).
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2008
Allegato 5
Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria
Età di Piano standard Piano per quadri 1 Piano per quadri 2 pensionamento (livello di funzione) (livello di funzione) (livello di funzione)
1–3 4–6 7–9 10–12 13–15
60 80 % 55 % 50 % 50 % 50 % 61 85 % 60 % 50 % 50 % 50 % 62 90 % 70 % 50 % 50 % 50 % 63 95 % 75 % 55 % 50 % 50 % 64 100 % 80 % 60 % 50 % 50 %
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2008