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AS 2008 2299

Ordinanza concernente l'assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

Ordinanza concernente l’assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA (legge su PUBLICA), ordina:

Art. 1

1 Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito

risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzial- mente o integralmente se: a. questa è particolarmente vicina alla Confederazione; b. il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esi- stenza; e c. la Confederazione ha interesse che continui a esistere.

2 Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizza-

zioni: a. che sono state da essa fondate o cofondate; b. alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capi- tale o alle spese d’esercizio c. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure d. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione. 3 Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 2 L’ordinanza del 29 agosto 20012 concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.

RS 172.222.15 1 RS 172.222.1 2 RU 2001 3044, 2007 4381

2008-0950 2299

Assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo RU 2008 di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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