AS 2008 2403
Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (con Appendici)
Traduzione1
Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
Concluso il 20 dicembre 2007 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «Svizzera») e il Governo della Repubblica di Malta (in seguito denominato «Malta») in seguito congiuntamente denominati «Parti», consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa, a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno, avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi, desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua colla- borazione tra i due Paesi, volendo favorire la crescita sociale ed economica a Malta, considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20062 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le dispa- rità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, convengono quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’inter- pretazione diversa, le seguenti definizioni:
RS 0.973.254.51
1 Dal testo originale inglese.
2 Non pubblicato nella RU.
2008-0371 2403
Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le RU 2008
– «Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta»: l’ambito entro il qua- le l’Accordo quadro bilaterale tra la Svizzera e Malta sarà governato; – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Sviz- zera in virtù dell’Accordo; – «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un pro- getto approvato dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le Parti concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo maltese incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sot- to la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti; – «ministro responsabile»: ministro responsabile per il coordinamento della realizzazione di progetti approvati che rientrano nel suo portafoglio; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o priva- ta oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità maltesi ed esclusiva- mente ai fini della destinazione del contributo.
Art. 2 Scopi 1. Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa e il Quadro concettuale per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta illustrato nell’Appendi- ce 13 del presente Accordo. 2. Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.
3 Non pubblicata nella RU.
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Art. 3 Entità del contributo 1. La Svizzera accetta di concedere a Malta, in vista della riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, un contributo non rimborsabile di un importo sino a 2,994 milioni di franchi svizzeri (due milioni e novecentonovantaquattromila franchi svizzeri) per un periodo di stanziamento di cinque anni e per un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire dal 14 giugno 2007. 2. La Svizzera accetterà le proposte di progetto finale presentate per lo stanziamento di fondi conformemente al capitolo 2 dell’Appendice 24 fino a due mesi prima della fine del periodo di stanziamento. 3. I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a dispo- sizione per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta. 4. La situazione finanziaria sarà riesaminata a distanza di due e quattro anni dalla prima utilizzazione del contributo svizzero al fine di valutare se far capo alla dota- zione di due milioni di franchi svizzeri, come convenuto nell’articolo 3 del Memo- randum d’intesa tra l’Unione europea e il Consiglio federale svizzero. Qualora tali riesami evidenzino un bisogno legato alla realizzazione di progetti e programmi altamente prioritari, il contributo sarà aumentato fino a un importo massimo di 4,994 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni e novecentonovantaquattromila franchi svizzeri).
Art. 4 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazio- nali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multi- laterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.
Art. 5 Destinazione del contributo 1. Il contributo deve essere destinato al finanziamento di progetti e può assumere una delle forme seguenti: a) sostegno finanziario, in particolare sovvenzioni, linee di credito, forme di garanzia, assunzione di partecipazioni, mutui e assistenza tecnica; b) fondo di assistenza tecnica. 2. Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Appendice 1.
4 Non pubblicata nella RU.
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3. Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi ammi- nistrativi del presente Accordo. Essi comprendono, tra l’altro, le spese per il perso- nale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni. 4. Il contributo, sotto forma di sovvenzione, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto, ad eccezione dei progetti che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. I progetti di consolidamento istituzionale e di assistenza tecnica, come pure i progetti realizzati da organizzazioni non governative possono essere finanziati integralmente con il contributo svizzero. 5. Malta utilizzerà parte del contributo per l’assistenza tecnica al fine di garantire un’utilizzazione efficace ed efficiente del contributo svizzero conformemente a quanto illustrato in dettaglio nell’Appendice 35 del presente Accordo. 6. Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: spese incorse da tutte le parti prima della firma dell’accordo di progetto, interessi su debiti, acqui- sto di immobili, spese di personale del Governo maltese e tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo.
Art. 6 Coordinamento e procedure 1. Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare dop- pioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine. 2. Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclu- si, deve essere redatta in lingua inglese.
3. In linea di massima, ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di
progetto che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti. 4. Malta è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contri- buto. La Svizzera può presentare a Malta proposte per i progetti da finanziare. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 e, per quanto riguarda il fondo di assistenza tecnica, nell’Appendice 3. 5. Tutti i progetti devono essere promossi da Malta e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit dei progetti e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta conformemen- te a quanto previsto nell’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto
5 Non pubblicata nella RU.
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con la realizzazione di progetti finanziati con il contributo. Malta è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati. 6. All’entrata in vigore del presente Accordo, Malta aprirà un conto bancario sepa- rato presso la Banca centrale di Malta sul quale saranno depositati i fondi provenien- ti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto. Gli inte- ressi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.
7. Le procedure di pagamento sono definite nel capitolo 4 dell’Appendice 2 del
presente Accordo.
Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti
1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammis-
sibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dal destinatario finale. 2. Altri tributi, tasse o emolumenti, e in special modo le imposte dirette e i contribu- ti a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecu- tore.
Art. 8 Incontri annuali e rapporti 1. Per garantire l’efficace attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve aver luogo entro un anno dall’inizio dell’applicazione del presente Accordo. 2. L’Unità di coordinamento nazionale organizza gli incontri in cooperazione con la Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione. Un mese prima dell’incontro l’UCN presenta un rapporto annuale. Il rapporto deve contenere segnatamente almeno gli oggetti elencati nell’Appendice 2.
3. Dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo, l’Unità di coordinamento
nazionale presenta alla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del pre- sente Accordo e un conto finanziario finale sull’impiego del contributo, basato sulle revisioni contabili dei progetti.
Art. 9 Autorità competenti 1. La Divisione per la pianificazione e il coordinamento delle priorità, sottoposta all’Ufficio del Primo Ministro, agirà come Unità di coordinamento nazionale ai fini del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta per conto del Governo di Malta. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo a
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Malta, ivi comprese le relazioni con le autorità rilevanti al fine di garantire il con- trollo finanziario e l’audit. 2. La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresen- tato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ad agire per suo conto quale autorità responsabile, da parte svizzera, dell’amministrazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta.
3. La DSC funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informa-
zione ufficiale sul contributo.
Art. 10 Comuni preoccupazioni Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corru- zione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustifi- care la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Art. 11 Disposizioni finali
1. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
3. Le modifiche al presente Accordo devono rivestire la forma scritta ed essere
adottate di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive procedure. Le modifiche alle Appendici 1, 2 e 3 devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 9.
4. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per scritto da una
delle Parti con preavviso di sei mesi. In tal caso, le disposizioni dell’Accordo conti- nueranno a essere applicabili agli accordi di progetto conclusi prima della denuncia dell’Accordo. Le Parti decideranno di reciproco accordo in merito alle altre conse- guenze della denuncia. 5. Il presente Accordo entra in vigore alla data della notifica, da parte di ambedue le Parti, dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure di approvazione. L’Accordo copre un periodo di stanziamento di cinque anni e un periodo di eroga- zione di dieci anni. Si applica fino alla presentazione da parte di Malta del rapporto finale sul conseguimento degli scopi in essa previsti conformemente all’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di stanziamento inizia al momento stabilito dall’articolo 3
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paragrafo 1. Qualora il periodo di stanziamento dovesse iniziare prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti applicheranno l’Accordo a titolo provvisorio già à partire dalla data della firma.
Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Malta: Micheline Calmy-Rey Michael Frendo Doris Leuthard
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