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AS 2008 2441

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (O SM CF CENAL)

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre

20021 sull’organizzazione dell’esercito,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dello stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (Stato maggiore). 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, è applicabile il pertinente diritto militare.

Art. 2 Posizione Lo Stato maggiore è subordinato all’Ufficio federale della protezione della popola- zione (UFPP).

Art. 3 Compito Lo Stato maggiore coadiuva la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) nello svol- gimento dei suoi compiti.

Art. 4 Centrale nazionale d’allarme La CENAL: a. definisce, d’intesa con l’UFPP, la missione dello Stato maggiore in caso d’impiego; b. provvede ai preparativi per l’impiego dello Stato maggiore; c. iscrive nel suo preventivo gli importi necessari per l’impiego dello Stato maggiore, sempre che gli stessi non siano a carico dei crediti militari; d. tiene i controlli di corpo per lo Stato maggiore; e. mette a disposizione, a condizione che sia disponibile una persona idonea, il comandante dello Stato maggiore.

RS 513.12 1 RS 513.1

2006-3372 2441

Stato maggiore Consiglio federale CENAL RU 2008

Art. 5 Comando

1 Il comandante dello Stato maggiore è nominato dal Dipartimento federale della

difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta del- l’UFPP.

2 Egli dirige:

a. lo Stato maggiore; b. il comando dell’impianto di condotta protetto della CENAL (PC CENAL). 3 Per quanto attiene alle mutazioni della funzione o del grado di membri dello Stato maggiore, egli è equiparato al comandante di una grande formazione. 4 Nel servizio d’assistenza e in servizio attivo, egli trasmette all’esercito il servizio sanitario, l’approvvigionamento dello Stato maggiore e la protezione del PC CENAL.

Art. 6 Effettivo regolamentare Il DDPS determina l’effettivo regolamentare dello Stato maggiore.

Art. 7 Incorporazione 1 I dipendenti della CENAL soggetti all’obbligo di prestare servizio militare la cui funzione civile corrisponde ad una particolare funzione dello Stato maggiore (fun- zione specifica di stato maggiore) sono incorporati nello Stato maggiore in tale funzione specifica. Essi possono essere vincolati contrattualmente a prestare i neces- sari servizi d’istruzione entro due anni dall’incorporazione.

2 Su richiesta del comandante possono essere incorporati nello Stato maggiore:

a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che dispongono delle conoscenze necessarie per assumere una funzione specifica di stato maggiore; b. i dipendenti della CENAL soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, la cui funzione civile non corrisponde ad una funzione specifica dello Stato maggiore; c. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare necessarie per raggiungere l’effettivo regolamentare di funzioni non specifiche di stato maggiore. 3 Per l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore, in deroga all’articolo 46 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza. 4 I membri dello Stato maggiore restano incorporati nell’Arma o nel servizio ausilia- rio al quale appartenevano prima dell’incorporazione.

2 RS 512.21

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Stato maggiore Consiglio federale CENAL RU 2008

5 In deroga all’articolo 50 capoverso 1 lettera b OOPSM, la durata dell’in-

corporazione nello Stato maggiore di capitani e ufficiali superiori per i quali non è previsto un perfezionamento dipende dalle esigenze dello Stato maggiore.

Art. 8 Attribuzione e assegnazione Allo Stato maggiore possono essere attribuite o assegnate persone di cui all’artico- lo 6 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM) a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età.

Art. 9 Istruzione 1 Il comandante dello Stato maggiore stabilisce anno per anno i servizi d’istruzione e la loro durata per lo Stato maggiore e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.

2 Egli svolge i servizi d’istruzione.

Art. 10 Chiamata in servizio 1 Il comandante dello Stato maggiore chiama in servizio i membri dello Stato mag- giore: a. per svolgere servizi d’istruzione; b. per prestare interventi in caso d’emergenza d’intesa con il direttore dell’UFPP. 2 Egli può obbligare membri dello stato maggiore a garantire la loro raggiungibilità anche fuori servizio.

3 La chiamata in servizio per svolgere esercitazioni d’allarme ed interventi può

avvenire tramite qualunque mezzo di comunicazione appropriato. 4 Il comandante dello Stato maggiore può, se necessario, ordinare lo svolgimento del servizio in abiti civili.

Art. 11 Adempimento dei servizi d’istruzione I membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo militare svolgono il servizio d’istruzione nella loro funzione: a. in seno allo Stato maggiore; b. in un altro stato maggiore del Consiglio federale; c. in formazioni dell’esercito, presso scuole, in corsi ed esercitazioni, durante la preparazione di esercitazioni e nell’ambito di eventi della cooperazione nazionale per la sicurezza.

3 RS 510.10

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Stato maggiore Consiglio federale CENAL RU 2008

Art. 12 Differimento del servizio Indipendentemente dalla prestazione di servizio giusta l’articolo 11, le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante. Sono applicabili le Istruzioni del capo dell’esercito sulle procedure di differimento del servizio.

Art. 13 Promozione Per la promozione in funzioni specifiche di stato maggiore di suoi membri soggetti all’obbligo militare, in deroga all’articolo 57 capoverso 3 lettera a OOPSM4, devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza.

Art. 14 Controlli militari In deroga all’articolo 22 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20045 sui controlli militari, è obbligatorio rilevare i seguenti dati dei membri dello Stato mag- giore: a. conoscenze civili particolari (lingue, istruzione speciale, ecc.); b. numeri di telefono e fax; c. indirizzo di posta elettronica; d. recapito postale (se diverso dall’indirizzo di residenza).

Art. 15 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 novembre 20006 sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 512.21 5 RS 511.22 6 RU 2001 11

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Appendice (art. 7 cpv. 3 e art. 13)

Incorporazione e promozione dei membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore

Disposizioni generali Per le funzioni specifiche di stato maggiore non indicate nella seguente tabella valgono le condizioni di promozione e incorporazione statuite dall’OOPSM7. A seconda della provenienza o della futura funzione dei partecipanti, il comandante dello Stato maggiore, d’intesa con lo stato maggiore di condotta dell’esercito, al posto di un corso di stato maggiore può prevedere un servizio di uguale durata in seno all’amministrazione nell’interesse della CENAL. I membri dello Stato maggiore che esercitano funzioni con un doppio grado possono essere promossi al grado superiore dopo aver portato il grado inferiore per almeno tre anni. I tenenti possono essere promossi primi tenenti già dopo due corsi di ripeti- zione.

Funzioni specifiche di stato maggiore Per i gradi esposti di seguito devono essere assolti i seguenti servizi d’istruzione:

Grado Funzione Servizio d’istruzione8

1. ten/I ten Specialista C SM I, parte 1

2. cap/magg Specialista o esperto C SM I, parte 2

3. maggiore sost cdt C cond II, parte 1

4. magg/ten col Specialista, esperto o capo intervento C SM II, parte 1/2

5. ten col sost cdt C cond II, parte 2

6. col cdt cond II

7 RS 512.21 8 Se questo servizio d’istruzione è già stato assolto per il grado e la funzione attuali, l’esigenza è soddisfatta.

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