AS 2008 2473
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
del 29 maggio 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione Le professioni indicate agli articoli 2–9 sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti da tali articoli, al divieto di lavoro notturno e domenicale nell’ambito della formazione professionale di base.
Art. 2 Professioni del settore alberghiero, della ristorazione e dell’economia domestica
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. impiegato d’economia domestica/impiegata d’economia domestica AFC; b. addetto d’economia domestica/addetta d’economia domestica CFP; c. addetto d’albergo/addetta d’albergo CFP; d. impiegato d’albergo/impiegata d’albergo AFC; e. addetto di ristorazione/addetta di ristorazione CFP; f. impiegato di ristorazione/impiegata di ristorazione AFC; g. cuoco qualificato/cuoca qualificata; h. addetto di cucina/addetta di cucina CFP; i. impiegato di commercio qualificato/impiegata di commercio qualificata (formazione di base, formazione estesa, ramo di formazione e d’esame setto- re alberghiero-gastronomia-turismo).
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 16 anni Fino alle 23.00; fino alle 01.00 al massimo 10 notti all’anno. compiuti Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle
20.00 nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i
corsi interaziendali.
RS 822.115.4 1 RS 822.115
2008-1022 2473
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2008
3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione si applicano le seguenti
disposizioni: Dai 16 anni Oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere compiuti accordate almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali queste domeniche possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno. Le aziende che chiudono due giorni alla settimana devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.
Art. 3 Professioni della panetteria, della pasticceria e della confetteria
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. panettiere-pasticciere qualificato/panettiera-pasticciera qualificata; b. pasticciere-confettiere qualificato/pasticciera-confettiera qualificata.
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 16 anni Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 compiuti (nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 03.00). Dai 17 anni Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 compiuti (nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 02.00). 3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo due domeniche al mese. compiuti Dai 17 anni Al massimo tre domeniche al mese. compiuti
Art. 4 Professioni della tecnologia dell’industria lattiera
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. tecnologo dell’industria lattiera/tecnologa dell’industria lattiera AFC; b. addetto alla trasformazione lattiero-casearia/addetta alla trasformazione lat- tiero-casearia CFP.
2474
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2008
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 17 anni Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00; al compiuti massimo 48 notti all’anno. Un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane consecutive. Deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
Art. 5 Professioni della tecnologia alimentare
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. tecnico alimentarista/tecnica alimentarista AFC; b. addetto alimentarista/addetta alimentarista CFP. 2 Le persone in formazione del campo professionale della tecnologia dei prodotti di panetteria sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 90 notti compiuti all’anno, di cui 25 notti con un tempo di lavoro che termina al più tardi alle 01.00 e 25 notti con un tempo di lavoro che non inizia prima delle 03.00. Un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive. Deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente. Dai 17 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 100 notti compiuti all’anno, di cui 25 notti con un tempo di lavoro che termina al più tardi alle 01.00 e 25 notti con un tempo di lavoro che non inizia prima delle 03.00. Un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive. Deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente. 3 Le persone in formazione degli altri campi professionali sono autorizzate a lavo- rare di notte entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 50 notti compiuti all’anno, di cui 12 notti con un tempo di lavoro che termina al più tardi alle 01.00 e 12 notti con un tempo di lavoro che non inizia prima delle 03.00. Un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive. Deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
2475
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2008
Dai 17 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 60 notti compiuti all’anno, di cui 15 notti con un tempo di lavoro che termina al più tardi alle 01.00 e 15 notti con un tempo di lavoro che non inizia prima delle 03.00. Un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive. Deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
Art. 6 Professioni della macelleria-salumeria
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. macellaio-salumiere/macellaia-salumiera AFC; b. addetto di macelleria/addetta di macelleria CFP.
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 16 anni Al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire compiuti dalle 04.00.
Art. 7 Professioni legate agli animali
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western); b. custode di cavalli CFP; c. guardiano d’animali qualificato/guardiana d’animali qualificata.
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica e nei giorni
festivi equiparabili alla domenica entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo una domenica su due; al massimo la metà dei giorni compiuti festivi dell’anno.
Art. 8 Professioni della sanità
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria; b. operatore socioassistenziale/operatrice socioassistenziale AFC; c. assistente di cura; d. assistente di studio medico qualificato/assistente di studio medico qualifi- cata.
2476
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2008
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 17 anni Al massimo due notti alla settimana; al massimo 10 notti all’anno. compiuti
3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica e nei giorni
festivi equiparabili alla domenica entro i seguenti limiti: Dai 17 anni Al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al compiuti massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.
Art. 9 Costruttore di binari/costruttrice di binari AFC
1 Le disposizioni si applicano alla seguente professione:
costruttore di binari/costruttrice di binari AFC (campo professionale della costruzione delle vie di traffico).
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 16 anni Al massimo sei notti alla settimana; al massimo 15 notti in due compiuti mesi; al massimo 40 notti all’anno. Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno. Dai 17 anni Al massimo sei notti alla settimana; al massimo 15 notti in due compiuti mesi; al massimo 60 notti all’anno. Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 4 dicembre 20072 sulle deroghe al divieto del lavoro not- turno e domenicale durante la formazione professionale di base è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2008.
29 maggio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
2 RU 2007 6833
2477
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2008
2478