AS 2008 253
Ordinanza dell'UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
Modifica del 23 gennaio 2008
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (3/07) del 7 novembre 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:
Art. 1 In relazione all’afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell’epizoo- zia le misure secondo la decisione 2007/718/CE del 6 novembre 20072 della Com- missione delle Comunità europee, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro, nella versione riprodotta nella decisione 2008/71/CE del 22 gen- naio 20083 sono applicabili per la Svizzera.
II La presente modifica entra in vigore il 24 gennaio 2008 alle ore 0.004.
23 gennaio 2008 Ufficio federale di veterinaria Hans Wyss
1 RS 916.443.105.2; RU 2007 5289 7131
2 GU L 289 del 7.11. 2007, pag. 45:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_289/l_28920071107it00450058.pdf 3 GU L 18 del 23.1.2008, pag. 36: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L: 2008:018:0036: 0037: IT: PDF 4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 gen. 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2008-0234 253
Misure per la lotta contro l’afta epizootica. O dell’UFV (3/07) RU 2008
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