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AS 2008 2541

Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)

Modifica del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sul diritto d’autore del 26 aprile 19931 è modificata come segue:

Art. 18 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di intro- duzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci in merito alle quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d’autore o dei diritti di protezione affini.

Art. 19 cpv. 1 1 I titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.

Art. 20 cpv. 2 2 L’Ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce ritenuta.

Art. 20a Campioni

1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame

oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’Ammi- nistrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenu- ta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

1 RS 231.11

2008-0672 2541

Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008

Art. 20b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta- rio della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 20c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’arti- colo 77 capoverso 1 LDA. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle do- gane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i cam- pioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depo- sitante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i cam- pioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 21 Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 631.035

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