AS 2008 2627
Ordinanza sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane
Modifica del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’Appendice dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sugli emolumenti dell’Amministra- zione federale delle dogane è modificata come segue:
Cifra 1.1
Cifra Tassa
1.1 Un emolumento è riscosso per:
– operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale, – scorte doganali, sorveglianze e controlli, – la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni – rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), – analisi chimico-tecniche, – domande d’intervento dell’Amministrazione delle dogane in materia di proprietà intellettuale (cifra 12) per ogni impiegato e per quarto d’ora: a. durante l’orario d’apertura degli uffici Fr. 22.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici Fr. 27.– La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.
1 RS 631.035
2008-0676 2627
Emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane RU 2008
Cifra 12
Cifra Tassa
12 Intervento dell’Amministrazione delle dogane in materia
di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topografie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti)
12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un
intervento per:
12.11 trattazione di domande d’intervento dell’Amministrazione secondo la
delle dogane cifra 1.1 almeno fr. 1500.–, al massimo fr. 3000.–
12.12 ogni rinnovo di domande d’intervento dell’Amministrazione secondo la
delle dogane cifra 1.1 almeno fr. 500.–, al massimo fr. 1500.–
12.13 estensione delle domande d’intervento a merci, topografie, secondo la
marchi, design o invenzioni supplementari cifra 1.1 almeno fr. 750.–, al massimo fr. 3000.– 12.14 ogni comunicazione al richiedente, incl. la ritenzione di invii secondo la sospetti cifra 1.1 almeno fr. 50.–
12.15 proroga del termine per la ritenzione degli invii sospetti fr. 30.– per
proroga
12.16 trattazione di una domanda di rifiuto della consegna di fr. 100.–
campioni
12.17 prelievo e consegna, risp. invio di campioni al richiedente secondo la
cifra 1.1 almeno fr. 100.–
12.18 elaborazione e invio di immagini digitali al richiedente secondo la
cifra 1.1 almeno fr. 50.–
12.19 organizzazione di ispezioni e partecipazione del personale secondo la
delle dogane alle ispezioni cifra 1.1 almeno fr. 100.– 12.20 trattazione di un rifiuto di procedere alla distruzione opposto fr. 100.– dal depositante, dal detentore o dal proprietario
12.21 la distruzione di merce, risp. la sorveglianza della secondo la
distruzione, incl. il prelievo di campioni come mezzi di cifra 1.1 almeno prova fr. 50.–
12.22 l’accettazione di fideiussioni (garanzia) fr. 30.– per
fideiussione
12.23 conservazione della merce ritenuta secondo la
cifra 4.1
12.3 Un emolumento è riscosso presso il depositante,
il detentore o il proprietario per:
12.31 campioni conservati oltre il termine di un anno secondo la
cifra 4.1
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Cifra Tassa
12.4 Non è riscosso alcun emolumento per:
12.41 comunicazioni a titolari di un diritto senza domanda di
intervento
12.42 l’accettazione di una dichiarazione di responsabilità
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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