AS 2008 2737
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 91a Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2008 1 A decorrere dalla firma del protocollo del 27 maggio 20082 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e fino alla sua entrata in vigore, sono riservati per la Confederazione, in un primo tempo fino al 31 dicembre 2008, contingenti supplementari per il rilascio, ai cittadini bulgari e rumeni, di permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell’articolo 20. 2 Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 1 vigono pro rata temporis i contingenti annuali seguenti: a. permessi di dimora (art. 20): 282; b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 1006.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova