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AS 2008 2739

Ordinanza del DFF concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA

Ordinanza del DFF concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA

del 16 giugno 2008

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza

sul personale federale

Art. 8 Data del pensionamento anticipato Il rapporto di lavoro termina: a. per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e b Opers, l’ulti- mo giorno del mese in cui compiono 61 anni, se adempiono le condizioni per il pensionamento anticipato di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a o b OPers; b. per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c OPers, l’ultimo giorno del semestre in cui compiono 61 anni, se hanno esercitato la funzione di ufficiale di professione per 10 anni; c. per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 lettera a OPers, l’ultimo giorno del semestre in cui compiono 62 anni, se hanno esercitato la funzione di ufficiale di professione per 10 anni; d. per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 lettere b e c OPers, l’ulti- mo giorno del mese in cui compiono 62 anni; e. per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 3 OPers, l’ultimo giorno del mese in cui compiono 62 anni, se adempiono le condizioni per il pensiona- mento anticipato di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera c OPers.

Art. 62 cpv. 2 2 Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù degli articoli 63 e 79 capoverso 5 OPers, l’impiegato annuncia in modo veritiero alla sua unità organizza- tiva gli altri redditi da attività lucrativa e rendite.

1 RS 172.220.111.31

2008-0434 2739

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento RU 2008 di primato presso PUBLICA

Art. 66 Abrogato

2. Ordinanza del DFF del 22 maggio 20022 sul personale di pulizia

Art. 6 cpv. 1 e 3 Abrogati

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

2 RS 172.220.111.71