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AS 2008 2741

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

Modifica del 16 giugno 2008

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 20031 sulle indennità di volo del DDPS è modificata come segue:

Art. 3, rubrica nonché cpv. 2 Durata del diritto all’indennità 2 L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’arti- colo 34a OPers.

Art. 7 L’assicurabilità delle indennità si fonda sull’articolo 88a capoverso 1 OPers.

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Chi è definitivamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non ha diritto a una rendita dell’AI, in caso di accertata invalidità professionale totale o parziale secondo l’articolo 88e OPers ha diritto, indipendentemente dall’età, a una pensione d’invalidità professionale della PUBLICA. 3 Se, dopo il compimento del 58° anno d’età, i piloti collaudatori sono definitiva- mente sospesi dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, l’indennità di cui all’allegato 2 è versata fintanto che rimangono impiegati nell’Amministrazione fede- rale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

1 RS 172.220.111.342.1

2008-0863 2741

Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 giugno 2008 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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