AS 2008 2759
Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale
Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
Modifica del 5 giugno 2008
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19941 sulla misurazione ufficiale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3,
51 capoverso 3 e 56 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 19922 concernente
la misurazione ufficiale (OMU),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «D+M» è sostituita con «Direzione federale delle misurazioni catastali».
Art. 2 Piano d’attuazione cantonale Il piano d’attuazione cantonale informa sul genere, l’entità, le scadenze e i costi dei lavori della misurazione ufficiale, segnatamente su: a. i lavori di primo rilevamento; b. i lavori di rinnovamento; c. gli adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario; d. la tenuta a giorno periodica; e. la sostituzione di digitalizzazioni provvisorie mediante un primo rilevamento o un rinnovamento; f. la stima generale dei costi.
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Art. 4 lett. a, g e h La Direzione federale delle misurazioni catastali: a. abrogata g. conclude con il servizio cantonale competente l’accordo di programma; h. decide in merito a un rilevamento semplificato giusta l’articolo 24 capo- verso 2.
Art. 5 frase introduttiva e lett. g Il Cantone, entro i limiti della presente ordinanza, è competente segnatamente per: g. assicurare la tenuta a giorno e la gestione della misurazione ufficiale (art. 80–88).
Art. 6 Abrogato
Art. 6bis Abrogato
Art. 7 Modello dei dati della misurazione ufficiale 1 Un livello d’informazione del catalogo degli oggetti (art. 6 cpv. 2 OMU) è costitui- to da uno o più temi; un tema è costituito da uno o più oggetti. I temi e gli oggetti dei livelli d’informazione sono definiti come segue: a. livello d’informazione «punti fissi»:
1. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFP1,
PFA1,
2. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 2 (PFP2,
PFA2,
3. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 3 (PFP3,
PFA3); b. livello d’informazione «copertura del suolo»:
1. edifici,
2. superfici a rivestimento duro suddivise in: strada/sentiero, marciapiede,
spartitraffico, ferrovia, aeroporto, bacino idrico e altre superfici a rive- stimento duro,
3. superfici humose suddivise in: prato/campo/pascolo, colture intensive
(suddivise in vigna e altre colture intensive), giardino, torbiera alta, tor- biera bassa e altre superfici humose,
4. superfici acquose suddivise in: acqua stagnante, corsi d’acqua, canneti,
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5. superfici boscate suddivise in: bosco fitto, pascolo alberato (suddiviso
in pascolo alberato fitto e pascolo alberato rado) e altre superfici bosca- te,
6. superfici senza vegetazione suddivise in: roccia, ghiacciaio/nevaio, pie-
traia/sabbia, cava di ghiaia/discarica e altre superfici senza vegetazione; c. livello d’informazione «oggetti singoli»: muro, edificio sotterraneo, altra parte d’edificio, acqua sotterranea canalizza- ta, scala importante, tunnel/sottopassaggio/galleria, ponte/passerella, mar- ciapiede di stazione, fontana, serbatoio (se non è un edificio), pilastro, ripa- ro, silo/torre/gasometro (se non è un edificio), ciminiera, monumento, palo/antenna, torre panoramica, arginatura, briglia, riparo antivalanghe, zoc- colo massiccio, rovina/oggetto archeologico, debarcadero, masso erratico, fascia boscata, ruscello, sentiero, linea aerea ad alta tensione, condotta forza- ta di superficie per impianti idroelettrici, binari ferroviari, teleferica, teleca- bina/seggiovia, teleferica per il materiale, scilift, traghetto, grotta/entrata di caverna, asse, albero isolato importante, statua/crocifisso, sorgente, punto di riferimento di pubbliche istituzioni e altri oggetti singoli; d. livello d’informazione «altimetria»: modello digitale del terreno (MDT) che copre tutto il territorio; e. livello d’informazione «nomenclatura»: nome locale, nome di località, nome del luogo; f. livello d’informazione «beni immobili»:
1. bene immobile,
2. diritti per sé stanti e permanenti,
3. miniera,
4. punto di confine;
g. livello d’informazione «condotte»:
1. oleodotto, gasdotto e altre condotte soggette alla legge del 4 ottobre
19633 sugli impianti di trasporto in condotta,
2. segnali indicanti la posizione delle condotte;
h. livello d’informazione «confini giurisdizionali»:
1. confini comunali, punti di confine giurisdizionali compresi,
2. confini distrettuali,
3. confini cantonali,
4. confine nazionale;
i. livello d’informazione «spostamenti di terreno permanenti»: spostamenti di terreno permanenti ai sensi dell’articolo 660a del Codice civile4;
3 RS 746.1 4 RS 210
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j. livello d’informazione «indirizzi degli edifici»: indirizzi degli edifici con- formemente alla norma svizzera SN 612040 (edizione 2004-6)5; k. livello d’informazione «suddivisioni amministrative»:
1. aree di numerazione,
2. ripartizioni dei piani,
3. ripartizione dei gradi di tolleranza,
4. margini dei piani: dati sul titolo del piano per il registro fondiario.
2 Il modello dei dati figurante nell’allegato A è vincolante per la descrizione degli oggetti e dei loro attributi, nonché per le informazioni necessarie per lo scambio dei dati.
Art. 8 cpv. 1 1 Gli oggetti in progetto dei livelli d’informazione «copertura del suolo» e «beni immobili», nonché del tema «confini comunali» sono parte integrante del catalogo degli oggetti della misurazione ufficiale. Per gli edifici in progetto è inoltre gestito il livello d’informazione «indirizzi degli edifici». I Cantoni disciplinano il sistema d’annuncio.
Art. 11 cpv. 2 lett. e–h 2 Archi di cerchio e rette di uno stesso oggetto si possono intersecare solo nella misura seguente: e. nel livello d’informazione «confini giurisdizionali»: 5 cm; f. nel livello d’informazione «spostamenti di terreno permanenti»: 20 cm; g. nel livello d’informazione «indirizzi degli edifici»: 50 cm; h. nel livello d’informazione «suddivisioni amministrative»: 20 cm.
Art. 14 Edifici
1 Sono considerati edifici:
a. gli edifici ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 31 maggio 20006 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni: b. altre costruzioni coperte durature, ben ancorate nel terreno, che servono a uno scopo determinato. 2 La superficie dell’edificio è determinata dalle facciate principali aventi la maggiore superficie verticale esterna. Le sporgenze e rientranze delle facciate superiori a 10 cm nei GT 2 e 3 e superiori a 50 cm nei GT 4 e 5 devono essere rilevate. I detta- gli lungo le facciate devono essere rilevati se sono adempiute le condizioni seguenti:
5 Il testo della norma può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). 6 RS 431.841
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a. sporgenze e rientranze, nonché pilastri superiori a 50 cm nei GT 2 e 3 e superiori a 100 cm nei GT 4 e 5; b. sbalzi del filo di facciata, sporti, avancorpi superiori a 50 cm nel GT 2 e superiori a 100 cm nei GT 3, 4 e 5.
Art. 15 lett. a, abis e ater Una superficie a rivestimento duro è una superficie creata artificialmente, quale una superficie asfaltata, in calcestruzzo, in ghiaia o ricoperta con pietre o con lastre. Nelle superfici a rivestimento duro sono differenziati segnatamente gli oggetti seguenti: a. oggetto «strada/sentiero»: superfici che hanno una funzione di servizio per la circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, come le strade (comprese le zone di parcheggio), le strade agricole e forestali, le strade per lo scarico del legna- me, le altre strade (in terra battuta) di interesse pubblico e le relative opere di finitura, quali le cunette e le bordure in pietra; abis. oggetto «marciapiede»: superficie che ha una funzione di servizio per la cir- colazione dei pedoni; ater. oggetto «spartitraffico»: superficie con funzione di regolazione del traffico;
Art. 18 cpv. 5–7 5 Sono considerate come oggetto «pascolo alberato» le superfici giusta l’articolo 2 dell’ordinanza del 30 novembre 19927 sulle foreste. 6 La superficie dell’oggetto «pascolo alberato» è suddivisa sotto il profilo puramente cartografico negli oggetti «pascolo alberato fitto» e «pascolo alberato rado». 7 L’oggetto «altre superfici boscate» comprende i boschi pascolati, le zone boscate lungo le rive e i corsi d’acqua, le zone miste comprese tra il bosco e pascoli, rocce o pietraie e le zone di transizione al limite climatico del bosco, sempre che le superfici non possano essere attribuite agli oggetti «bosco fitto» o «pascolo alberato».
Art. 21 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
Art. 22 Definizione e contenuto
1 Il livello d’informazione «altimetria» è formato da un MDT.
2 I dati del MDT devono poter essere diffusi sotto forma di reticolo di 2 m.
3 Il punto di riferimento del reticolo di 2 m ha le coordinate nazionali seguenti:
a. y = 600 000.00 m (coordinata Est) e x = 200 000.00 m (coordinata Nord) nel quadro di riferimento MN03;
7 RS 921.01
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b. E = 2 600 000.00 m (coordinata Est) e N = 1 200 000.00 m (coordinata Nord) nel quadro di riferimento MN95.
4 I Cantoni possono inoltre offrire i dati sotto altre forme derivate dal MDT.
Art. 23 Abrogato
Art. 24 cpv. 2 2 Per le zone con un valore del terreno molto esiguo e di considerevole estensione, per le quali non è richiesta una precisione e un’attendibilità conforme ai gradi di tolleranza, può essere eseguito un rilevamento semplificato con l’approvazione della Direzione federale delle misurazioni catastali.
Art. 26 Competenza
1 Il Cantone stabilisce il GT per ogni singolo caso.
2 Il Cantone designa le zone di cui all’articolo 24 capoverso 2.
Art. 28 Livello d’informazione «punti fissi» 1 La precisione planimetrica assoluta (semiasse maggiore dell’ellisse di confidenza [ellisse d’errore medio planimetrico EMP, 1 sigma] in cm) è di:
Categoria di punti GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
PFP2 3 3 3 8 8 PFP3 * 5 5 10 10 PFA 1/2/3** * 10 20 50 100 * conformemente alle prescrizioni cantonali, ma almeno come GT 2 ** conformemente alle esigenze di precisione per i livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli»
2 La precisione altimetrica (scarto tipo [errore medio, 1 sigma] per l’altimetria EMA in cm) è di: Categoria di punti GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
PFP2 4,5 4,5 4,5 12 12 PFP3** * 7,5 7,5 15 15 PFA2 (livellato) * 0,5 0,5 – – PFA2 (GNSS) 3,0 3,0 4,0 5,0 – PFA3 * 0,5 – – – * conformemente alle prescrizioni cantonali, ma almeno come GT 2 ** se non esistono PFA3
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3 Le precisioni raggiunte devono essere dimostrate numericamente con il metodo dei minimi quadrati. Non devono superare i valori di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Come valore di tolleranza per la valutazione dei singoli errori planimetrici o alti- metrici vale il triplo dei valori di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 29 cpv. 2 2 Per gli oggetti che non possono essere definiti esattamente sul terreno, la preci- sione planimetrica corrisponde alla precisione di definizione.
Art. 30 Livello d’informazione «altimetria» 1 Nelle zone fino a 2000 m sul livello del mare dei GT 2–4, la precisione altimetrica del MDT per le superfici esattamente definite sul terreno, per esempio le strade, è di
80 cm (scarto tipo 1σ).
2 Nelle zone fino a 2000 m sul livello del mare dei GT 2–4, la precisione altimetrica del MDT per le superfici non esattamente definite sul terreno, per esempio i terreni ripidi o il suolo dei boschi, è di 200 cm (scarto tipo 1σ). 3 Nelle zone oltre i 2000 m sul livello del mare e nelle zone del GT 5, la precisione altimetrica del MDT è di 10 m (scarto tipo 1σ). 4 La differenza fra una quota misurata direttamente e il valore corrispondente inter- polato dal MDT non deve superare il triplo dello scarto tipo di cui ai capoversi 1–3.
Art. 32 rubrica Livello d’informazione «confini giurisdizionali»
Art. 33 Principio 1 Le misure e i calcoli vanno effettuati in maniera tale che, grazie a elementi di determinazione indipendenti e sovrabbondanti, ogni singolo punto risulti sufficien- temente protetto da errori grossolani. 2 Gli strumenti devono essere controllati e tarati periodicamente allo scopo di evitare errori sistematici. 3 L’attendibilità deve essere dimostrata per ogni punto dei livelli d’informazione «punti fissi» (senza precisione planimetrica dei PFA), «beni immobili» e «confini giurisdizionali», nonché per i punti singoli di cui all’articolo 8 capoverso 4.
Art. 35 L’attendibilità esterna di ogni punto deve essere dimostrata mediante valori appro- priati. Deformazioni dei risultati dovute a errori grossolani non individuati non devono superare il quintuplo del valore della precisione planimetrica fissata dall’articolo 31 capoversi 1 e 2.
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Art. 36 rubrica Livello d’informazione «confini giurisdizionali»
Art. 42 cpv. 1 1 Per descrivere il modello di dati della misurazione ufficiale è utilizzato il linguag- gio di descrizione INTERLIS conformemente alle norme svizzere SN 612030 (edi- zione 1998) e SN 612031 (edizione 2006)8.
Art. 45 cpv. 2 Abrogato
Art. 49 cpv. 2 2 La densità dei punti deve essere mantenuta bassa e può raggiungere al massimo 0.5 PFP1 e PFP2 per chilometro quadrato.
Art. 50 Densità dei punti fissi altimetrici
1 Il Cantone stabilisce la densità necessaria dei PFA2 e PFA3 nel singolo caso.
2 Se del caso, allestisce i PFA2 necessari.
Art. 53 1 Prima dell’inizio delle misure, ogni punto fisso deve essere materializzato in modo duraturo e su un luogo stabile. 2 Con la materializzazione dei PFP2 e dei PFA2 devono essere allestiti dei protocolli per ogni punto.
Art. 57 cpv. 3 3 I Cantoni comunicano all’Ufficio federale di topografia le modifiche eseguite ai punti fissi della categoria 2.
Art. 59 Zone con spostamenti di terreno permanenti Nelle zone con spostamenti di terreno permanenti, immediatamente prima dell’inizio della misurazione è allestita una rete di punti fissi adeguata alle condizioni specifi- che.
8 Il testo delle norme può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).
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Titolo prima dell’art. 61 Titolo quinto: Estratti e documentazione tecnica Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 61 cpv. 1 1 Le disposizioni del presente titolo sono applicabili agli estratti e ai documenti tecnici giusta l’articolo 6a capoverso 3 OMU.
Art. 62 Estratti Sono considerati estratti giusta l’articolo 6a capoverso 3 OMU la descrizione del fondo, il piano e la tabella di mutazione, nonché il piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti.
Art. 63 Documentazione tecnica Sono considerati documenti tecnici giusta l’articolo 6a capoverso 3 OMU i proto- colli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici in caso di rinnovamento, la ripartizione dei piani e il rapporto dell’assuntore dei lavori.
Art. 65 Descrizione del fondo
1 La descrizione del fondo comprende:
a. il nome del Comune; b. il numero del piano per il registro fondiario; c. il numero e la superficie in metri quadri del fondo o del diritto per sé stante e permanente; d. un’informazione adeguata sull’ubicazione degli oggetti interessati, come il nome locale o il nome della via; e. il numero dell’edificio oppure un altro identificatore degli edifici; e f. un elenco degli oggetti del livello d’informazione «copertura del suolo».
2 La descrizione del fondo deve essere datata.
3 Per lo scambio elettronico dei dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario si applicano le disposizioni dell’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 6 giugno 20079 sul registro fondiario (OTRF).
9 RS 211.432.11
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Art. 66 cpv. 4 4 Per lo scambio elettronico dei dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario si applicano le disposizioni dell’OTRF10.
Art. 67 Piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti È allestito un piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno perma- nenti.
Art. 73a Emolumenti L’emolumento unitario giusta l’articolo 38 capoverso 1 OMU per l’autenticazione di un estratto analogico ammonta a 50 franchi per il primo esemplare e a 5 franchi per ogni ulteriore esemplare.
Titolo prima dell’art. 80
Titolo settimo: Gestione della misurazione ufficiale, archiviazione e storicizzazione
Art. 80 Definizione La gestione della misurazione ufficiale comprende le misure organizzative e tecni- che necessarie per la gestione dei dati, la conservazione, l’archiviazione, la storiciz- zazione e la sicurezza delle componenti della misurazione ufficiale allo scopo di mantenerne il valore.
Titolo prima dell’art. 83
Capitolo 2: Gestione dei dati della misurazione ufficiale
Art. 83 frase introduttiva, lett. a ed e Devono essere allestiti e costantemente tenuti a giorno i documenti sulla gestione dei dati aventi il contenuto minimo seguente: a. situazione di partenza al momento dell’allestimento della banca dei dati numerici di uno o più Comuni con una valutazione della qualità, dello stato d’aggiornamento e della completezza dei lavori precedenti e con una descri- zione della documentazione e del genere d’archiviazione e di storicizzazione dei documenti esistenti; e. descrizione della documentazione tecnica allestita in occasione della misura- zione ufficiale e da allestire in occasione della tenuta a giorno, nonché indi- cazioni concernenti la pertinente archiviazione e storicizzazione;
10 RS 211.432.11
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Titolo prima dell’art. 86 Capitolo 3: Gestione delle altre componenti della misurazione ufficiale
Art. 87 Piani, documenti e componeneti della vecchia misurazione ufficiale
1 Il Cantone emana le istruzioni necessarie sulla gestione:
a. dei piani per il registro fondiario; b. degli altri estratti allestiti per la tenuta del registro fondiario; e c. della documentazione tecnica. 2 Il Cantone emana istruzioni sull’archiviazione e la storicizzazione delle componen- ti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni.
Titolo prima dell’art. 88
Capitolo 4: Archiviazione e storicizzazione
Art. 88 cpv. 1 e 4 1 L’archiviazione e la storicizzazione dei documenti tecnici garantiscono la possibili- tà di ricostruire tutte le modifiche intervenute durante il periodo di conservazione di cui al capoverso 2. 4 I Cantoni disciplinano l’archiviazione e la storicizzazione degli estratti allestiti giusta gli articoli 65–67. Sono fatte salve le disposizioni dell’OTRF11.
Art. 90 Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie 1 Le digitalizzazioni provvisorie sono sostituite mediante un primo rilevamento o un rinnovamento.
2 I Cantoni stabiliscono la data della sostituzione nel loro piano d’attuazione.
Art. 92 cpv. 2 2 Nelle regioni nelle quali la rete della misurazione esistente non è disponibile o è insufficiente, devono essere determinati quei punti fissi e punti d’appoggio che costituiscono la relazione con il sistema di riferimento geodetico e che sono necessa- ri per la digitalizzazione provvisoria.
Art. 93 rubrica Livello d’informazione «beni immobili»
11 RS 211.432.11
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Art. 94 rubrica Livelli d’informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «condotte»
Art. 109 1 Per il riconoscimento ai sensi dell’articolo 30 OMU devono essere trasmessi alla Direzione federale delle misurazioni catastali i documenti seguenti: a. la domanda di riconoscimento; b. se necessario, una dichiarazione che confermi l’eliminazione delle carenze constatate in occasione dell’esame preliminare giusta l’articolo 27 OMU; c. tutti i documenti dell’approvazione cantonale, compreso il rapporto del ser- vizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni relativo all’esecuzione e alla verifica della misurazione ufficiale; d. il protocollo di controllo dei dati di un servizio di controllo, designato dalla Direzione federale delle misurazioni catastali, il quale certifichi che i dati della misurazione ufficiale sono disponibili nel modello dei dati della Con- federazione formalmente privi di errori; e. la liquidazione finale. 2 Nell’accordo di programma con il Cantone, la Direzione federale delle misurazioni catastali può stabilire che debbano essere presentati ulteriori documenti e dati.
Art. 110 Documenti L’indennizzo è calcolato sulla base dei documenti di cui all’articolo 109.
Art. 112 Abrogato
Art. 114bis Abrogato
Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 5 giugno 2008 La conclusione delle modifiche tecniche imposte dalla modifica del 21 maggio 200812 dell’OMU e dalla presente ordinanza è stabilita nell’accordo di programma.
12 RU 2008 2745
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
5 giugno 2008 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Allegato B (art. 64)
Estratti per la tenuta del registro fondiario e documentazione tecnica
Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Punti fissi – protocolli dei controlli – protocolli – disposizione – carta/piano dei degli strumenti dei controlli delle misure punti fissia – disposizione degli strumenti – misure eseguite – protocolli dei delle misure – disposizione con la tenuta a puntia – proposte per la delle misure giorno – rapporto tecnico materializzazione – proposte per la – calcoli di tenuta dell’assuntore dei punti fissi materializzazione a giorno dei lavori – misure originali dei punti fissi – estratto del piano – calcoli originali – misure eseguite della rete e del con il rinnova- piano dei vettori – piano della rete e mento piano dei vettori – carta/piano dei – calcoli eseguiti con punti fissia – carta/piano dei il rinnovamento punti fissia – protocolli dei – piano della rete e puntia – protocolli dei puntia piano dei vettori – rapporto tecnico – carta/piano dei dell’assuntore dei punti fissia lavori – protocolli dei puntia – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
Livello d’informazione: Copertura del suolo – protocolli dei controlli – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro degli strumenti controlli originali originali – piani di lavoro degli strumenti – misure eseguite – foto aeree originali – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite – foto aeree originali giorno con la tenuta a – misure originali – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – calcoli originali – misure eseguite con a giorno – calcoli di tenuta il rinnovamento – documenti di a giorno – documenti di controllo – calcoli eseguiti con controllo – documenti di il rinnovamento controllo – protocolli dell’ag- giustaggio – documenti di – rapporto tecnico controllo dell’assuntore – rapporto tecnico dei lavori dell’assuntore dei – protocolli dell’ag- lavori giustaggio – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Oggetti singoli – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – foto aeree – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite originali originali giorno con la tenuta a – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli di tenuta – calcoli originali con il rinnova- a giorno mento – rapporto tecnico – protocolli dell’ag- giustaggio – calcoli eseguiti dell’assuntore con il rinnova- dei lavori – rapporto tecnico mento dell’assuntore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
Livello d’informazione: Altimetria – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – foto aeree – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite originali originali giorno con la tenuta a – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli di tenuta – calcoli originali con il rinnova- a giorno mento – rapporto tecnico – rapporto tecnico dell’assuntore – calcoli eseguiti dell’assuntore dei lavori con il rinnova- dei lavori mento – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori Livello d’informazione: Nomenclatura – piano della – piano della – estratto del piano nomenclatura nomenclatura della nomenclatura – documenti di – documenti di con il vecchio controllo controllo e il nuovo stato – rapporto tecnico – rapporto tecnico – documenti di dell’assuntore dell’assuntore controllo dei lavori dei lavori
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Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Beni immobili – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro controlli controlli originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a originali originali giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli originali con il rinnova- – documenti di mento controllo – documenti di controllo – calcoli eseguiti – piano e tabella di con il rinnova- mutazione – protocolli dell’ag- mento giustaggio – confronto delle – descrizione dei superfici beni immobili – documenti di – rapporto tecnico controllo dell’assuntore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – descrizione dei beni immobili – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
Livello d’informazione: Condotte – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro controlli controlli originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a originali originali giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli originali con il rinnova- mento – protocolli dell’ag- giustaggio – calcoli eseguiti con il rinnova- – rapporto tecnico mento dell’assuntore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – documenti di controllo – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
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Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Confini giurisdizionali – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro controlli controlli originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a originali originali giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli originali con il rinnova- – piano e tabella di mento mutazione – protocolli dell’ag- giustaggio – calcoli eseguiti – estratti dei piani dei con il rinnova- vecchi e dei nuovi – rapporto tecnico mento confini giurisdizio- dell’assuntore nali per la Dire- dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio zione federale delle misurazioni – documenti di catastali controllo – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori Livello d’informazione: Spostamenti di terreno permanenti – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro controlli controlli originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a originali originali giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli originali con il rinnova- – piano e tabella di mento mutazione – protocolli dell’ag- giustaggio – calcoli eseguiti – piano del perimetro con il rinnova- – rapporto tecnico mento dell’assuntore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – piano del perimetro – documenti di controllo – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori – piano del perimetro
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Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Indirizzi degli edifici – piano ed elenco di – piano ed elenco di – piano ed elenco di localizzazione localizzazione localizzazione – rapporto tecnico – rapporto tecnico dell’assuntore dell’assuntore dei lavori dei lavori Livello d’informazione: Suddivisioni amministrative – ripartizione dei – ripartizione dei – ripartizione dei piania piania piania – documenti – documenti – documenti di di controllo di controllo controllo – rapporto tecnico – rapporto tecnico dell’assuntore dell’assun- dei lavori tore dei lavori a Documento da tenere a giorno.
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Allegato C
Abrogato
2777
Misurazione ufficiale. O tecnica del DDPS RU 2008
2778