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AS 2008 2903

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 21 dicembre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 aprile 20071; visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20072, decreta:

I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:

Introduzione di un’abbreviazione del titolo , LL

Art. 19 cpv. 6

6 I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all’anno

durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Christoph Lanz