AS 2008 2905
Ordinanza dell'UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza dell’UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità
del 9 giugno 2008
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 su l’assicurazione per l’invalidità, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68quater della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).
Art. 2 Scopo dei progetti pilota
1 I progetti pilota si prefiggono di:
a. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo; b. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità. 2 I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integra- zione o il miglioramento di quelli esistenti.
Art. 3 Domande
1 Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in
qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2 Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. obiettivo e utilità del progetto pilota; b. descrizione dello stesso; c. disposizioni che derogano a quelle della LAI3; d. proposta dettagliata e piano di finanziamento; e. piano di valutazione; f. organizzazione del progetto;
RS 831.201.7
2008-0780 2905
Progetti pilota secondo la LAI. O dell’UFAS RU 2008
g. organizzazioni coinvolte; h. scadenzario dell’attuazione.
3 L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.
Art. 4 Decisione 1 L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commis- sione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota. 2 L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibi- lità di proroga ai sensi dell’articolo 68quater capoverso 2 LAI4.
3 L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.
Art. 5 Aiuti finanziari 1 L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.
2 Gli aiuti finanziari possono essere versati per:
a. l’attuazione di progetti pilota; b. provvedimenti volti a migliorare l’integrazione; c. provvedimenti volti a prevenire l’invalidità; d. la creazione di posti di lavoro; e. la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.
3 L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.
Art. 6 Valutazione 1 I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.
2 L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
9 giugno 2008 Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Yves Rossier
4 RS 831.20
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