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AS 2008 2907

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 26 maggio 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I Gli allegati 1, 3–5 e 9 dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricol- tura biologica sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

26 maggio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

Allegato 1 (art. 1)

Prodotti fitosanitari autorizzati

n. 2 e 3:

2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)

– bicarbonato di potassio – farina di senape – lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) – oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l’inibizione della germinazione) – permanganato di potassio, solo per alberi da frutto e vite – preparati a base di argilla – preparati a base di sapone – preparati a base di zolfo – preparati inorganici a base di rame rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame – quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro – viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull’arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002

3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi, molluschicidi)

– azadiractina (estratto di Neem) – estratto di Quassia – oli minerali (solo in casi eccezionali, per esempio in caso d’infestazione di cocciniglia di San José) – oli vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza – olio di paraffina – ortofosfato di ferro (III) – preparati a base di argilla – preparati a base di sapone – preparati a base di piretri (estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium) – preparati a base di zolfo – rotenone (estratti di Derris sp., Lonchocarpus sp. e Therphrosia sp.)

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 3 (art. 3)

Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati

Parte A.1:

Codice Denominazione Preparazione di derrate alimentari Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale

Le posizioni dei seguenti additivi sono sostituite da: E 160b Annatto, bissina, norbissina Autorizzati soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Ched- dar e Mimolette E 170 Carbonato di calcio Autorizzato Autorizzato (Non può essere utilizzato (Non può essere utilizzato come additivo colorante come additivo colorante o del calcio) o del calcio) E 500 Carbonati di sodio Autorizzati Autorizzati soltanto per la confettura di latte (o «dulce de leche»), il burro di panna acidula e il formaggio di latte acido E 501 Carbonati di potassio Autorizzati E 503 Carbonati di ammonio Autorizzati E 504 Carbonati di magnesio Autorizzati

Parte B.1: B.1. Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti utilizzati direttamente nella trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Tabella Sostanze ausiliarie per la lavorazione ammesse per tutti i prodotti

Denominazione Preparazione di derrate alimentari di Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale origine animale

Acqua Soltanto se si tratta di acqua Soltanto se si tratta di acqua potabile potabile Cloruro di calcio Autorizzato soltanto come Autorizzato soltanto per la agente coagulante coagulazione del latte Carbonato di calcio Autorizzato Idrossido di calcio Autorizzato Solfato di calcio Autorizzato soltanto come agente coagulante Cloruro di magnesio (Nigari) Autorizzato soltanto come agente coagulante

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Denominazione Preparazione di derrate alimentari di Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale origine animale

Carbonato di potassio Autorizzato soltanto per l’essiccazione dell’uva Carbonato di sodio Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero Acido lattico Autorizzato solo per la regolazione dei valori del pH del bagno nell’acqua salata per la produzione casearia Acido citrico Autorizzato soltanto per la Autorizzato solo per la produzione di olio e l’idrolisi regolazione dei valori del pH dell’amido del bagno di acqua salata per la produzione casearia Idrossido di sodio Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero e di olio di semi di colza (Brassica spp.) Acido solforico Autorizzato soltanto per la Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero produzione di gelatina Acido cloridrico Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina e per la regolazione dei valori del pH del bagno di acqua salata per la produzione di Gouda, Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas Idrossido di ammonio Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina Perossido di idrogeno Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina Anidride carbonica Autorizzata Autorizzata Azoto Autorizzato Autorizzato Etanolo Autorizzato soltanto come Autorizzato soltanto come solvente solvente Acido tannico Autorizzato soltanto come ausiliario di filtrazione Ovalbumina Autorizzata Caseina Autorizzata Gelatina Autorizzata Colla di pesce Autorizzata Oli vegetali Autorizzati soltanto come Autorizzati soltanto come lubrificanti, antiagglomeranti lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni o agenti antischiumogeni Gel o soluzione colloidale di Autorizzato diossido di silicio Carbone attivo Autorizzato

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Denominazione Preparazione di derrate alimentari di Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale origine animale

Talco Autorizzato secondo l’alle- gato 8 dell’ordinanza del 22 giugno 20072 sugli additivi (OAdd) Bentonite Autorizzata secondo l’alle- Autorizzata soltanto come gato 8 OAdd addensante per idromele secondo l’allegato 8 OAdd Caolino Autorizzato secondo l’alle- Autorizzato soltanto per gato 8 OAdd propoli secondo l’allegato 8 OAdd Cellulosa Autorizzata Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina Terra di diatomee Autorizzata Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina Perlite Autorizzata Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina Gusci di nocciole Autorizzati Farina di riso Autorizzata Cera di api Autorizzata soltanto come antiagglomerante Cera di Carnauba Autorizzata soltanto come antiagglomerante Materiali filtranti esenti da Autorizzati Autorizzati amianto Etilene Autorizzato soltanto per la maturazione complementare delle banane, dei kiwi e dei cachi nonché per l’induzione floreale nelle colture di ananas; se la necessità è comprovata Allume di potassio (kalinite) Autorizzato soltanto come ritardante della maturazione delle banane

2 RS 817.022.31

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi

Argentina, punto 5:

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2013.

Australia, punti 3, 4 e 5:

3. Enti di certificazione:

– Australian Certified Organic (ACO) – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) – Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

4. Ente che emette il certificato di controllo: come al punto 3.

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2013.

Stati membri dell’UE, n. 2 lett. b. e c. nonché 5:

2. Provenienza:

b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù dell’articolo 11 capoverso 4 del regolamento (CEE) n. 2092/913, in combinato disposto con l’allegato 1 del regolamento (CE) n. 345/20084, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o c. da un Paese terzo, se un Paese membro dell’UE ha autorizzato la com- mercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell’articolo 11 capo- verso 6 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2013.

3 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giu. 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1, modificato dal rego- lamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dic. 2006, GU n. L 411 del 30.12.2006, pag. 18, rettificati in GU n. L 27 del 2.2.2007, pag. 11. 4 Regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione del 17 apr. 2008 che stabilisce moda- lità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GU n. L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

India, n. 3:

3. Enti di certificazione:

– APOF Organic Certification Agency (AOCA) – Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. – Ecocert S.A. (India Branch Office) – IMO Control Pvt. Ltd. – Indian Organic Certification Agency (Indocert) – Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. – Natural Organic Certification Association – OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. – Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) – SGS India Pvt. Ltd. – Control Union Certifications (India) – Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

Israele, n. 3 e 5:

3. Enti di certificazione:

– Agrior Ltd. - Organic Inspection and Certification – Institute of Quality and Control (IQC) – Plant Protection and Inspection Services (PPIS) - Ministry of Agricul- ture and Rural Development – Skal Israel - Inspection & Certification

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2013.

Nuova Zelanda, n. 3

3. Enti di certificazione:

– BIO-GRO New Zealand – AsureQuality Ltd.

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2008

Allegato 5 (art. 4a cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

13 Pollame, n. 10:

10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree

d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

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Allegato 9 Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

L’attuale punto 17 è sostituito da:

17. Controllo dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data d’importazione e ufficio doganale della dichiarazione doganale)

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro

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