AS 2008 2919
Ordinanza sull'aumento reale dello stipendio del personale federale
Ordinanza sull’aumento reale dello stipendio del personale federale
del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il versamento di aumenti reali dello stipendio agli impiegati delle unità dell’Amministrazione federale, il cui datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPers è il Consiglio federale.
2 Non sottostanno alla presente ordinanza:
a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni2 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers); b. il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasfe- ribile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato; c. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale; d. i praticanti, inclusi i praticanti delle scuole universitarie e delle scuole uni- versitarie professionali; e. il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19814 sul lavoro a domicilio.
Art. 2 Diritto all’aumento reale dello stipendio Hanno diritto all’aumento reale dello stipendio gli impiegati il cui rapporto di lavo- ro, al momento dell’entrata in vigore dell’aumento, non è disdetto oppure è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un’altra unità dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1.
RS 172.220.111.341
2008-1252 2919
Aumento reale dello stipendio del personale federale RU 2008
Art. 3 Eccezioni
1 Non hanno diritto all’indennità:
a. gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acqui- siti); b. i pensionati rioccupati dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale può escludere gli impiegati appartenenti a determinate classi di stipendio dal versamento dell’aumento reale dello stipendio, sempre che una simile misura sia giustificata dalla situazione del mercato del lavoro.
Art. 4 Entità e versamento dell’aumento 1 Dopo aver negoziato con le associazioni del personale, il Consiglio federale decide in merito all’entità e al momento dell’entrata in vigore dell’aumento reale dello stipendio. 2 Il Consiglio federale può disporre un aumento differenziato a seconda delle classi di stipendio.
3 L’aumento reale dello stipendio è versato:
a. sullo stipendio secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers); b. sull’indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers; 4 Gli importi massimi delle classi di stipendio sono modificati in funzione dell’au- mento reale dello stipendio.
Art. 5 Esecuzione Se è versata al momento dell’entrata in vigore di un aumento reale dello stipendio, la compensazione del rincaro secondo l’articolo 44 OPers viene calcolata prima di detto aumento.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 172.220.111.3
2920