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AS 2008 2921

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 2 giugno 2008

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 29 Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio (art. 16 LPers) 1 Il Tribunale federale versa una compensazione del rincaro e un aumento reale dello stipendio corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio federale per il personale dell’amministrazione generale della Confederazione. 2 L’indennità di residenza e l’assegno di custodia sono adattati in modo corrispon- dente a quelli dell’amministrazione generale della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 2 giugno 2008.

2 giugno 2008 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin

1 RS 172.220.114

2008-1577 2921

Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2008

2922

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