AS 2008 2921
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Modifica del 2 giugno 2008
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 29 Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio (art. 16 LPers) 1 Il Tribunale federale versa una compensazione del rincaro e un aumento reale dello stipendio corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio federale per il personale dell’amministrazione generale della Confederazione. 2 L’indennità di residenza e l’assegno di custodia sono adattati in modo corrispon- dente a quelli dell’amministrazione generale della Confederazione.
II La presente modifica entra in vigore il 2 giugno 2008.
2 giugno 2008 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin
1 RS 172.220.114
2008-1577 2921
Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2008
2922