AS 2008 2923
Ordinanza concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione
Ordinanza concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 maggio 20071 concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5 5 I rappresentanti degli impiegati sono eletti dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. I delegati della cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono il regolamento di elezione.
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008 1 I rappresentanti degli impiegati sono eletti per la prima volta il 1° maggio 2011 dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. 2 Se un rappresentante degli impiegati lascia l’organo paritetico prima di tale data, le associazioni del personale federale stabiliscono il successore secondo il diritto previgente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.220.141
2008-1587 2923
Organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione RU 2008
2924