AS 2008 2979
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 4 (tabella 1) e 5 (cifre 61 e 62) dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 455.1; RU 2008 2985
2008-1402 2979
Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2008
Allegato 4 (art. 165 cpv. 1 lett. f)
Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito
Osservazioni preliminari Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori. A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.
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Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2008
Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini Tabella 1
Spazio minimo per il trasporto di bovini Spazio minimo per il trasporto di suini
Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento kg m2 cm kg m2 cm
40–80 kg 0,30 Altezza al garrese + 20 cm Fino a 15 kg 0,09 75 cm 80–150 kg 0,40 Altezza al garrese + 25 cm 15–25 kg 0,12 75 cm 150–250 kg 0,80 Altezza al garrese + 25 cm 25–50 kg 0,18 75 cm 250–350 kg 1,00 Altezza al garrese + 35 cm 50–75 kg 0,30 90 cm 350–450 kg 1,20 Altezza al garrese + 35 cm 75–90 kg 0,35 100 cm 450–550 kg 1,40 Altezza al garrese + 35 cm 90–110 kg 0,43 100 cm 550–700 kg 1,60 Altezza al garrese + 35 cm 110–125 kg 0,51 100 cm Oltre 700 kg 1,80 Altezza al garrese + 35 cm 125–150 kg 0,56 110 cm 150–200 kg 0,69 110 cm Oltre 200 kg 0,82 110 cm
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Allegato 5 (art. 225)
Disposizioni transitorie
Osservazioni preliminari Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d’applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.
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Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2008
Disposizioni transitorie
Cifra A B C D E
Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione della Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a disposizione transitoria partire dalla data dell’entrata in vigore
61 Allegato 4 Altezza minima dei compartimenti per il 5 anni
Tabelle 1 e 2 trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
62 Allegato 4 Spazio minimo per il trasporto di volatili 5 anni
Tabella 3
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