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AS 2008 2985

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del 23 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l’utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia).

Art. 2 Definizioni

1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie

animali: a. animali domestici: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre; b. animali selvatici: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefa- lopodi e i decapodi.

2 A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

a. animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere; b. animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia; c. animali da laboratorio: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.

RS 455.1 1 RS 455; RU 2008 2965

2008-0796 2985

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3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

a. a titolo professionale: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve esse- re corrisposta necessariamente in denaro; b. cambiamento di destinazione d’uso: realizzazione di un sistema di detenzio- ne in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un’altra specie animale o di un’altra categoria della stessa specie oppure rea- lizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa cate- goria; c. uscita: movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può de- cidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; d. box: recinto all’interno di un locale; e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d’uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca; f. area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli ani- mali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche; h. canile: recinto all’aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile col- locato all’interno di un edificio; i. allevamento: l’accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d’allevamento, la riproduzione senza obiettivi d’allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale; j. obiettivo d’allevamento: sviluppo, mediante selezione, di determinate carat- teristiche interne ed esterne di un animale; k. animali con mutazioni patologiche: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un interven- to invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell’animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche; l. linea o ceppo con mutazioni patologiche: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento com- porta un’eccessiva strumentalizzazione degli animali; m. centro di detenzione di animali da laboratorio: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio;

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n. macellazione: l’uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimen- tari; o. utilizzazione:

1. di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavez-

za nonché il movimento mediante la giostra meccanica,

2. di un cane: l’impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali

da compagnia,

3. di altri animali: l’impiego a titolo professionale di un prodotto o di una

caratteristica comportamentale dell’animale; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età; r. bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali; s. pensione o rifugio per animali: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati; t. E-Tierversuche: sistema d’informazione elettronico della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale in Svizzera; u. UFV: Ufficio federale di veterinaria. 4 I termini regione d’estivazione, regione di montagna e unità standard di manodo- pera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull’agricoltura.

5 Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione

d’uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione.

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali

Art. 3 Detenzione adeguata degli animali 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze com- portamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

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3 L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 4 Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate

all’assunzione di cibo, tipiche della specie. 3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che: a. non possa essere assicurata l’alimentazione con animali morti o altri ali- menti; b. sia prevista una reintroduzione nell’ambiente naturale; oppure c. l’animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.

Art. 5 Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve elimina- re prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. 2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsa- bile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrez- zature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

3 Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere

limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate. 4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d’arte. L’eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d’arte.

Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli anima- li che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

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Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco 1 Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. 2 Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.

Art. 9 Stabulazione in gruppo 1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo; b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incom- patibili, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.

Art. 10 Requisiti minimi

1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

2 Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizza- zione. 3 L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzio- nati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

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Art. 11 Clima nei locali

1 Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.

2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.

Art. 12 Rumore Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Art. 13 Specie sociali Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.

Art. 14 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Sezione 2: Deroghe all’obbligo di anestesia di cui all’articolo 16 LPAn

Art. 15 1 L’anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.

2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:

a. l’accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il mon- cone della coda deve coprire l’ano e la vulva; b. l’asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni; c. la spuntatura del becco ai volatili domestici; d. l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole; e. la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchia- tura dei pesci; f. la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.

3 Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze

necessarie e l’esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.

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Sezione 3: Pratiche vietate

Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali 1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.

2 In particolare è vietato:

a. uccidere gli animali in modo crudele; b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiac- ciare la coda; c. uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesti- cati o tenuti in cattività; d. organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi; e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni; f. abbandonare un animale con l’intenzione di liberarsene; g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modi- ficare l’aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell’animale; h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si uti- lizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle asso- ciazioni sportive; i. effettuare od omettere l’esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all’animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere; j. effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali; k. spedire gli animali per pacco; l. esportare temporaneamente animali per l’attuazione di pratiche vietate e reimportarli. 3 L’autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione spor- tiva nazionale l’esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.

Art. 17 Pratiche vietate sui bovini Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. accorciare la coda; b. la privazione di acqua durante la messa in asciutta; c. l’utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione delle corna o della radice delle corna;

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d. la modifica della posizione delle corna mediante pesi che esercitano una tra- zione sulle stesse; e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l’arrotolamento della lingua; f. legare i tori con l’anello nasale; g. interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori; h. la decornazione di bufali e yak; i. la marchiatura a freddo e a caldo.

Art. 18 Pratiche vietate sui suini Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l’accorciamento della coda; b. la resezione dei denti nei lattonzoli; c. l’applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno.

Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l’utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione delle corna o della base delle corna; b. interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori.

Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. il taglio del becco; b. il taglio delle appendici della testa e delle ali; c. l’utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l’applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco; d. la privazione dell’acqua per provocare la muta; e. l’ingozzamento; f. la spiumatura degli animali vivi.

Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli Sui cavalli è inoltre vietato: a. accorciare il fusto della coda; b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;

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c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, fru- stini o altri apparecchi elettrici di conduzione; d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti; e. eliminare i peli tattili; f. legare la lingua.

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

1 Sui cani è inoltre vietato:

a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti; b. importare cani con orecchie o coda recise; c. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore; d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l’aggressività, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame dei cani nelle tane artificiali secondo l’articolo 75 e dell’addestramento di cani da protezione del bestia- me e di cani da conduzione del bestiame; e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla prote- zione degli animali. 2 I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi

1 Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

a. pescare con la lenza con l’intenzione di rimettere i pesci in acqua; b. l’impiego di pesci da esca vivi; c. l’impiego di lenze con ardiglione; d. il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata; e. l’utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi.

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2 Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardi- glione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell’ordinanza del 24 novembre 19932 concernente la legge federale sulla pesca.

Art. 24 Altre pratiche vietate È inoltre vietato: a. amputare l’ultima falange delle zampe anteriori dei gatti domestici e di altri felini (Felidae); b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da com- pagnia, come la resezione dei denti, il taglio delle ali, l’asportazione delle ghiandole; sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione e l’asportazione della falange supplementare dei cani; c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo; d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.

Sezione 4: Allevamento di animali

Art. 25 Principi 1 L’allevamento deve mirare all’ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche che ledano la loro dignità. 2 Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell’animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

3 Sono vietati:

a. l’allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni; b. l’allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quel- lo tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibi- le la vita con i conspecifici. 4 Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

2 RS 923.01

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Art. 26 Metodi di riproduzione 1 I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.

2 Il capoverso 1 non si applica ai pesci da ripopolamento.

Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale 1 Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell’attestato di capacità dell’UFV quale tecnico di insemi- nazione di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno

19953 sulle epizoozie (OFE).

2 Chiunque pratica l’inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell’attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE. 3 Nell’allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazio- ne di cui all’articolo 196.

Art. 28 Allevamento di cani e gatti 1 L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

2 Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.

3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà supe-

riore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.

Art. 29 Disposizioni in materia di allevamento L’UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull’allevamento di determina- te specie, razze, ceppi o linee d’allevamento con caratteristiche particolari.

Art. 30 Controllo degli effettivi nell’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

1 Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o

animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

2 Nel registro occorre indicare:

a. per cani, gatti e pappagalli di grossa taglia: nome, identificazione e data di nascita di tutti gli animali da allevamento e della loro progenie; diminuzione dell’effettivo ed eventuale indicazione della causa;

3 RS 916.401

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b. per le altre specie animali: numero e provenienza degli animali da alleva- mento, data di nascita e, se conosciuto, numero degli animali giovani; dimi- nuzione dell’effettivo ed eventuale indicazione della causa.

Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici 1 Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conse- guito una formazione in agricoltura di cui all’articolo 194. 2 La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4. 3 Se la persona che accudisce gli animali in un’azienda d’estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell’azienda d’estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all’accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1. 4 Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con meno di 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell’accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all’articolo 198 per la detenzione di: a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipen- denti dalla madre; b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; c. bovini, alpaca o lama; d. conigli, se si producono oltre 500 animali all’anno; e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all’anno. 5 Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.

Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispetti- vamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. 2 I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la

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verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i deten- tori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Art. 33 Illuminazione

1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.

2 I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. 3 L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costan- temente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità lumi- nosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67. 4 Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale. 5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a

24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per

l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata. 6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscuri- tà nell’arco di 24 ore.

Art. 34 Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali. 2 I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.

Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla 1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto. 2 Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla. 3 Per i bovini non possono più essere installate nuove poste con gioghi elettrici.

4 Per l’impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:

a. sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l’altezza dei sin- goli animali; b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per gli animali di età supe- riore a 18 mesi;

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c. possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn; d. le poste devono essere lunghe almeno 175 cm; e. la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm; f. i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana; g. nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il gio- go elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.

Art. 36 Detenzione permanente all’aperto

1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a

condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condi- zioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del grup- po. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Sezione 2: Bovini

Art. 37 Foraggiamento 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all’acqua.

2 Gli altri bovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualo- ra questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. 3 I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.

4 I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l’apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.

5 È vietato mettere la museruola ai vitelli.

Art. 38 Detenzione di vitelli

1 I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.

2 I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

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3 I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all’aperto.

4 I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

Art. 39 Settore di riposo 1 Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera suffi- ciente e adeguata. 2 Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico. 3 I bovini da ingrasso di oltre quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.

Art. 40 Stabulazione fissa 1 I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di forag- giamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.

2 L’UFV può prevedere deroghe per l’uscita dei tori riproduttori.

3 I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contat- to con esse solo per breve tempo durante l’abbeverata.

4 Per i bufali non possono essere installate nuove poste.

5 Gli yak non possono essere tenuti legati.

Art. 41 Stabulazione libera 1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. 2 Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.

3 Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale

sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato. 4 Per l’ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.

Art. 42 Possibilità di raffrescamento per bufali e yak In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

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Art. 43 Detenzione di yak

1 Gli yak devono essere tenuti in gruppo.

2 Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all’aperto.

3 Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le

misure minime previste per le vacche con un’altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all’allegato 1 tabella 1.

Sezione 3: Suini

Art. 44 Esigenze comportamentali I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.

Art. 45 Foraggiamento 1 I suini devono avere sempre accesso all’acqua, eccetto se sono tenuti all’aperto e abbeverati più volte al giorno. 2 Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggia- mento liquido. 3 Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un’elevata percentuale di fibre grezze.

Art. 46 Protezione dal caldo Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.

Art. 47 Pavimenti e superfici di riposo 1 I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi. 2 Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.

Art. 48 Detenzione 1 I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.

2 I suini non possono essere tenuti legati.

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3 I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.

4 Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.

Art. 49 Stabulazione in gruppo 1 I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto. 2 In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.

3 Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie

affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.

Art. 50 Box parto 1 I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamen- te. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto. 2 Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l’allatta- mento, di una lettiera sufficiente. 3 Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.

Art. 51 Gabbie per suinetti I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.

Sezione 4: Ovini

Art. 52 Detenzione

1 Gli ovini non possono essere tenuti legati.

2 Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

3 Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficien- te e adeguata.

4 Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

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Art. 53 Foraggiamento

1 Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora

questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. 2 Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

Art. 54 Tosatura

1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno.

2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche

estreme.

Sezione 5: Caprini

Art. 55 Detenzione 1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di forag- giamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita. 2 Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d’esti- vazione. 3 I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.

4 I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

5 I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un capretto.

Art. 56 Foraggiamento

1 I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora

questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. 2 I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

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Sezione 6: Lama e alpaca

Art. 57 Detenzione 1 I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

2 I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.

3 I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.

4 I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un

parco all’aperto. Quest’ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.

5 Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui

all’allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.

6 L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

Art. 58 Foraggiamento

1 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all’acqua.

2 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.

Sezione 7: Cavalli

Art. 59 Detenzione 1 I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per breve tempo. I cavalli appena stabulati in un’azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane. 2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta. 3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L’autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi.

4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

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Art. 60 Foraggiamento e cura 1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. 2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 61 Movimento

1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento

comprende l’utilizzazione e l’uscita. 2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabel- la 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell’alle- gato 1 tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta. 4 Alle giumente d’allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro setti- mane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno: a. in caso di cavalli appena stabulati in un’azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novem- bre e il 30 aprile; c. durante l’utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

7 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.

Art. 62 Notifica della detenzione di cavalli Le persone che detengono più di 5 cavalli devono notificarlo al servizio cantonale competente.

Art. 63 Divieto dell’uso di filo spinato L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

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Sezione 8: Conigli domestici

Art. 64 Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani 1 I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

2 Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto

settimane di vita.

Art. 65 Parchi

1 I parchi devono:

a. avere una superficie di cui nell’allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo total- mente disteso; b. avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta. 2 I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.

3 I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.

4 I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro mate- riale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro com- partimento oppure su una superficie sopraelevata.

Sezione 9: Volatili e piccioni domestici

Art. 66 Attrezzature 1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l’abbeverata. 2 A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.

3 Occorre inoltre prevedere:

a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domesti- ci: nidi appropriati; b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di mate- riale sintetico;

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c. per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze ade- guati all’età e al comportamento degli animali; d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare; e. per i piccioni domestici che non possono volare liberamente: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.

4 Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

Art. 67 Illuminazione 1 Nei locali per volatili domestici l’intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la depo- sizione delle uova. 2 Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un’illuminazione di orientamento con un’intensità luminosa inferiore a 1 lux.

3 In presenza di cannibalismo l’intensità luminosa può essere provvisoriamente

ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell’intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all’autorità cantonale.

Sezione 10: Cani domestici

Art. 68 Requisiti per la detenzione di cani 1 Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di compe- tenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane. 2 La persona responsabile dell’accudimento del cane deve conseguire, nell’anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un’abilitazione quale: a. formatore per detentori di cani di cui all’articolo 203; b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.

Art. 69 Impiego dei cani

1 A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:

a. cani da lavoro; b. cani da compagnia; c. cani da laboratorio.

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2 Sono considerati cani da lavoro:

a. cani di servizio; b. cani guida per non vedenti; c. cani per disabili; d. cani da soccorso; e. cani da protezione del bestiame; f. cani da conduzione del bestiame; g. cani da caccia. 3 I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell’esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.

Art. 70 Contatti sociali 1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani. 2 Nei box e nei canili i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se sono incompatibili. In mancanza di conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti da soli per un breve periodo. 3 Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali. 4 I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall’età di 56 giorni.

5 Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.

Art. 71 Movimento 1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. 2 Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all’aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita. 3 I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un’area di almeno 20 m2 attorno alla catena. L’impiego del collare a strozzo è vietato.

Art. 72 Ricovero, pavimenti 1 I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

2 I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.

3 I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

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4 In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui nell’allegato 1 tabella 10. Ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.

5 I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.

Art. 73 Trattamento dei cani 1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializ- zazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adatta- mento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. 2 È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione. 3 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazio- ne. I cani devono essere bardati adeguatamente.

Art. 74 Formazione per i servizi di difesa

1 L’addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:

a. i cani di servizio; b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa. 2 L’addestramento di cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall’UFV. Le organizzazioni devono fornire la prova che sono ammessi all’addestramento soltanto i cani con una corretta formazione di base e che i conduttori cinofili godono di un’ottima reputazione. L’addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d’esame deve essere approvato dall’UFV. 3 Nell’addestramento dei cani di servizio possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia 1 I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale approvata dall’autorità cantonale.

2 La tana artificiale è approvata se:

a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appo- siti dispositivi; e c. il sistema delle serrande è concepito in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

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3 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in una tana artificiale deve essere notificata all’autorità cantonale. Quest’ultima prov- vede alla sorveglianza permanente della manifestazione. L’autorità cantonale può limitare il numero delle tane artificiali e delle manifestazioni.

Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi 1 Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all’animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura. 2 È vietato l’impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche. 3 Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifi- ca che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce in un’ordinanza il contenuto e la forma dell’esame.

4 Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e

presentare all’autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati: a. la data di ogni impiego; b. il motivo dell’impiego; c. il mandante; d. le caratteristiche fisiche e la marchiatura del cane; e. il risultato dell’impiego dell’apparecchio. 5 I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione age- vole.

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.

Art. 78 Notifica di incidenti 1 I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competen- te i casi in cui un cane: a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

2 I Cantoni possono estendere l’obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.

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Art. 79 Verifica e misure 1 Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifi- ca dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

2 L’UFV determina le modalità di verifica.

3 Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in partico- lare un comportamento oltremodo aggressivo, l’autorità cantonale dispone le misure necessarie.

Sezione 11: Gatti

Art. 80

1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un

contatto visivo con i conspecifici.

2 I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 tabella 11.

3 I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea.

4 I gatti tenuti in parchi devono potersi muovere al di fuori del parco possibilmente ogni giorno o almeno cinque giorni a settimana. 5 I gatti maschi non possono essere tenuti in parchi nell’intervallo tra un accoppia- mento e l’altro.

Sezione 12: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione

Art. 81 Obbligo di autorizzazione 1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn. 2 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:

a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali; d. i dispositivi d’attacco; e. i nidi; f. i posatoi per i volatili domestici; g. gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto. 3 I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

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4 Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all’estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.

Art. 82 Procedura di rilascio dell’autorizzazione 1 Il fabbricante, l’importatore o il venditore presenta domanda all’UFV allegando i documenti necessari per la valutazione. 2 L’eventuale verifica funzionale è eseguita dall’UFV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L’UFV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto. 3 Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica. 4 L’UFV rilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri. 5 L’autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell’allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell’animale. 6 L’autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.

Art. 83 Commissione per gli impianti di stabulazione

1 Il DFE nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al

massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Canto- ni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle. 2 Il DFE ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’UFV ne gestisce la segreteria. 3 L’UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all’autorizza- zione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l’UFV le sottopone.

Art. 84 Comunicazione e pubblicazione 1 Il fabbricante, l’importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine.

2 L’UFV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni

rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. 3 L’UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell’ambito della procedura di autorizzazione.

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Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici 1 Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. 2 Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell’accu- dimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197. 3 Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclu- sivamente dal titolare dell’autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti: a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all’obbligo di autorizzazione; b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci; c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tarta- rughe marine e i coccodrilli; d. i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.

Art. 86 Ibridi Sono equiparati agli animali selvatici: a. la progenie ottenuta dall’incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica; b. la progenie ottenuta dall’incrocio con animali di cui alla lettera a; c. la progenie di prima generazione ottenuta dall’incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.

Art. 87 Divieto di offrire cibo agli animali Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato offrire cibo agli animali in modo incontrollato.

Art. 88 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco 1 Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario. 2 L’impiego di sostanze narcotiche senza l’indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o

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altra identificazione nonché per lo stordimento e l’uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze. 3 Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest’ultimo deve essere ben ricono- scibile dall’animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.

Sezione 2: Detenzione privata e professionale di animali selvatici

Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad auto- rizzazione: a. mammiferi, eccettuati gli insettivori e i piccoli roditori indigeni; b. tutti i marsupiali; c. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, ateruro; d. becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e caca- tua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi; e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccet- tuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze; f. tartarughe marine, testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i

3 metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini;

g. rana golia, salamandre giganti.

Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici 1 Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autoriz- zazione.

2 Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere

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visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero; b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi; c. le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca. 3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.

Art. 91 Ricorso a specialisti Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico: a. un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia rego- larmente gli animali e prende provvedimenti profilattici; b. uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici consiglia la direzione dell’azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e alla conce- zione dei parchi prima dell'acquisto di nuove specie animali.

Art. 92 Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura 1 Per gli animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e di cura, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consen- tono una detenzione adeguata degli animali. Il richiedente e l’autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l’autorizzazione di parchi di cui all’articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia. 2 Le seguenti specie animali presentano particolari esigenze di detenzione e di cura:

a. tutti i cetacei, sireni, lontre, otarie, foche e trichechi; b. tutti i primati eccettuati gli uistitì; c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi sel- vatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie Sus scrofa; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l’ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici; d. tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale; e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruri, istrici;

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f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariifor- mi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la ster- na inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene; g. tutti gli squali e le razze; h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere Geochelone (G. gigantea, G. nigra, G. sulcata) e Dipsochelys (Dipsochelys spp.), tutti i coccodrilli (Crocodilia), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato Chamaeleo cal- yptratus, iguane terrestri delle Galapagos, iguane cornute, Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae); i. rana golia, salamandre giganti.

Art. 93 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

1 Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un

registro di controllo dell’effettivo degli animali. 2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell’effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti: a. l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero); b. la diminuzione dell’effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero). 3 Il registro di controllo dell’effettivo degli animali per le aziende di piscicoltura deve essere tenuto secondo l’articolo 276 capoversi 2 e 3 OFE4.

Sezione 3: Autorizzazioni

Art. 94 Procedura di autorizzazione 1 Per la domanda d’autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell’UFV di cui all’articolo 209 capoverso 4. 2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali. 3 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d’importa- zione dell’UFV.

4 RS 916.401

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Art. 95 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’azienda e non consen- tono la fuga degli animali; b. nelle aziende di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all’offerta di alimenti e all’utilizzo del suolo; c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visi- tatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico; d. il personale addetto alla cura degli animali soddisfa i requisiti formativi di cui all’articolo 195; e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l’alle- vamento di pesci da ripopolamento; f. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l’esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo ade- guato.

2 Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all’allegato 2:

a. i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono adde- strati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requi- siti; b. i parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.

Art. 96 Autorizzazione

1 La durata massima dell’autorizzazione è di:

a. due anni per le detenzioni private; b. dieci anni per le detenzioni professionali.

2 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

Sezione 4: Pesci e decapodi

Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi 1 Chiunque gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve aver conseguito una forma- zione di cui all’articolo 196.

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2 Chiunque cattura, marchia, alleva, detiene o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l’arti- colo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19935 concernente la legge federale sulla pesca o di cui all’articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.

Art. 98 Detenzione 1 I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell’acqua adeguata alle esigenze della specie in questione. 2 Per le specie di pesci di cui all’allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e alleva- mento professionale, la qualità dell’acqua deve soddisfare i requisiti minimi pre- scritti. 3 In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l’acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.

4 I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.

Art. 99 Trattamento 1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.

2 La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi,

nonché l’ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati. 3 Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.

Art. 100 Cattura 1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali. 2 I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell’ordinanza del 24 novembre 19936 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.

5 RS 923.01 6 RS 923.01

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3 Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la

lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali. 4 I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all’unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali Sezione 1: Pensioni o rifugi per animali, servizi di cura e aziende di allevamento

Art. 101 Obbligo di notifica

1 Devono essere notificate all’autorità cantonale le persone che:

a. tengono una pensione o un rifugio per animali; b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali; c. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro; d. allevano a titolo professionale animali selvatici la cui detenzione non è sog- getta ad autorizzazione. 2 Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell’UFV di cui all’articolo 209 capoverso 4.

Art. 102 Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici 1 Nelle pensioni o rifugi per animali, negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, di cani da lavoro e di animali selvatici, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. 2 Nelle pensioni o rifugi con al massimo 19 posti e negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici non sogget- ti ad obbligo di autorizzazione in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197.

3 Chiunque accudisce gli animali a titolo professionale deve aver conseguito la

formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.

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Sezione 2: Commerico e pubblicità con animali

Art. 103 Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accu- dimento deve: a. nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali; b. nel commercio di articoli zoologici: essere un guardiano di animali o aver conseguito l’attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall’UFV; c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 1 OFE8: essere titolare della patente di commerciante del bestia- me; d. per le manifestazioni di durata limitata e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza; e. nelle aziende che commerciano pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento: aver conseguito una formazione di cui all’articolo 196.

Art. 104 Obbligo di autorizzazione 1 Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all’autorità cantonale sul modello di formulario dell’UFV. 2 Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 1 OFE9, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l’articolo 34 capoverso 2 OFE, l’autorizzazione non è necessaria. 3 Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall’organizzatore. 4 L’autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

Art. 105 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;

7 RS 412.10 8 RS 916.401 9 RS 916.401

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b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali; c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera; d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne lede la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispet- tate.

2 Le persone responsabili dell’accudimento degli animali devono aver conseguito

una formazione di cui all’articolo 103.

Art. 106 Autorizzazione 1 L’autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità. 2 Essa è rilasciata per la durata prevista dell’attività, tuttavia al massimo per dieci anni. 3 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l’uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi; c. l’ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell’autorizzazione; d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabi- lità; e. il registro di controllo dell’effettivo degli animali.

4 L’autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

a. i requisiti riguardanti la detenzione; b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali. 5 Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l’indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L’elenco deve essere esibito, su richiesta, all’autorità.

Art. 107 Notifica di mutamenti importanti Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all’autorità cantona- le. Quest’ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

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Art. 108 Registro di controllo dell’effettivo degli animali I commerci zoologici devono tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 2 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all’aumento e alla diminuzione dell’effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell’au- mento dell’effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell’effettivo.

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un’autorizzazione valida secondo gli articoli 89 o 106.

Art. 110 Limite d’età per il cessionario Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale.

Art. 111 Obbligo d’informazione Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispon- denti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un’auto- rizzazione di cui all’articolo 104.

Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche Sezione 1: Campo d’applicazione, deroghe consentite

Art. 112 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano: a. ai vertebrati; b. ai decapodi e ai cefalopodi; c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili a partire dall’ultimo terzo dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova; d. agli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente.

Art. 113 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione di animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessa-

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rie per il raggiungimento dell’obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dev'essere limitata il più possibile.

Sezione 2: Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio

Art. 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio 1 Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Dev'essere garantita la sua supplenza.

2 Il direttore:

a. decide sull’assegnazione del personale, sull’infrastruttura e su altre risorse; b. è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell’alleva- mento e nel commercio di animali; c. è responsabile della distribuzione del lavoro, dell’istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell’organizzazione della sorveglianza specializzata e dell’accudimento degli animali da labora- torio nonché dei lavori di documentazione necessari; d. è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1; e. garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d’esperimento.

Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio 1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati: a. le persone con una formazione di responsabile d’esperimento; b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 25 agosto 199910 sull’impiego confinato o animali con particolari esigenze di accudimento e cura: i guardiani di animali o le perso- ne che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato. 2 L’autorità cantonale ordina un corso di perfezionamento integrativo se le dimen- sioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.

10 RS 814.912

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Art. 116 Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio 1 Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali. 2 Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 25 agosto 199911 sull’impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.

Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi 1 I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso. 2 La temperatura, l’umidità dell’aria, l’aerazione e la qualità dell’acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali. 3 I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 e devono con- sentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. 4 I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché: a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati; b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.

Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio 1 Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizza- to di detenzione di animali da laboratorio o da un'analoga infrastruttura situata all'estero. 2 Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analo- ghe infrastrutture situate all'estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli. 3 Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimenta- zione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente. 4 I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se prove- nienti da un allevamento.

11 RS 814.912

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Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio

1 Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima

dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento. 2 Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata. 3 Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere. 4 Nell’occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

Art. 120 Marchiatura di animali da laboratorio 1 Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l’animale. 2 I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.

Art. 121 Sorveglianza della salute Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.

Art. 122 Autorizzazione per i centri di detenzione

1 Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di

un’autorizzazione cantonale.

2 La domanda deve essere presentata mediante il sistema E-Tierversuche. In casi

motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV. 3 I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti: a. la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura; b. la sorveglianza della salute; c. il personale; d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell’effettivo degli animali; 4 L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.

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5 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l’alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali; c. la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute; d. i requisiti e le responsabilità del personale; e. il registro di controllo dell’effettivo degli animali; f. gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni pato- logiche. 6 Non necessitano dell’autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltua- riamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.

Sezione 3: Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Art. 123 Attestazione della modificazione genetica I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 25 agosto 199912 sull’impiego confinato sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presen- tano la modificazione genetica del genitore.

Art. 124 Rilevamento dell’aggravio

1 Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con

mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l’articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell’aggra- vio). Il rilevamento dell'aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell’effettivo. 2 L’UFV definisce i requisiti per il rilevamento dell’aggravio di animali genetica- mente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell’aggra- vio deve essere differenziato secondo la specie animale, l’età degli animali, le cono- scenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell’utilizzo previsto. 3 In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell’aggravio. 4 Qualora nell’acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con muta- zioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell’aggravio, esse vanno colmate immediatamente.

12 RS 814.912

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Art. 125 Misure che riducono l’aggravio 1 Mediante l’adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile. 2 Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.

Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1 Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale.

2 La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:

a. caratterizzazione della linea o del ceppo; b. documentazione di rilevamento dell’aggravio; c. possibili misure di riduzione dell’aggravio; d. utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull’uomo o sull’animale.

Art. 127 Decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1 Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre pon- derarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. In particolare biso- gna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni ricondu- cibili all’esperimento. 2 L’autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti. 3 La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri. 4 Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all’aggravio.

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Sezione 4: Esecuzione di esperimenti

Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori 1 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti. L’adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per: a. la detenzione degli animali; b. l’esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici; c. il prelievo di campioni e la loro analisi; d. l’accudimento, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo inter- venti che compromettono il loro benessere; e. l’esecuzione contemporanea di più esperimenti. 2 Se gli animali non sono tenuti nell’istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.

Art. 129 Designazione delle persone responsabili 1 Negli istituti e nei laboratori deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.

2 Per ogni esperimento sugli animali è designato un responsabile d’esperimento;

dev'essere garantita la sua supplenza. Se vengono designati più responsabili, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.

Art. 130 Competenze del capounità Il capounità è responsabile: a. dell’assegnazione del personale, dell’infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali; b. del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli ani- mali e delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione; c. delle notifiche di cui all’articolo 145 capoverso 2; d. di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occu- pa di esperimenti sugli animali.

Art. 131 Competenze del responsabile d’esperimento Il responsabile d’esperimento: a. si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell’esperi- mento;

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b. è responsabile dell’assegnazione del lavoro, dell’istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell’organizzazione dell’as- sistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione; c. stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell’esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione sti- pulata con il direttore del centro di detenzione.

Art. 132 Requisiti per il responsabile d’esperimento

1 Ilresponsabile d’esperimento deve aver conseguito un titolo universitario che

fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di perfe- zionamento concernente la sperimentazione animale. Il presupposto per essere ammessi al corso di perfezionamento è il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale. 2 Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi speri- mentali non standardizzati è necessario fornire un'attestazione di ulteriori conoscen- ze specifiche.

Art. 133 Competenze della persona che esegue esperimenti 1 La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell’ambito dell’esperimento.

2 Essa:

a. si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l’esecuzione di detti interventi e misure; b. conosce il contenuto dell’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli ani- mali.

Art. 134 Requisiti per le persone che eseguono esperimenti

1 Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di

cui all’articolo 197. 2 Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi speri- mentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.

3 Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e

dall’onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamen- tare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.

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Art. 135 Esecuzione degli esperimenti 1 Prima dell’inizio dell’esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verifi- carsi dei quali l’animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d’interruzione). 2 Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall’esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l’ansia e lo stress corrispondenti. 3 Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all’obiettivo dell’esperimento. 4 Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l’esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’inter- ruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti. 5 Gli interventi o altre misure che provocano all’animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva. 6 Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite. 7 Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d’interruzione sono soddisfatti. 8 Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti. 9 Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà.

Art. 136 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai

sensi del l’articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito: a. è compromesso il benessere degli animali; b. sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali; c. sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali; d. sono somministrate o applicate all’animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l’effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso;

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e. sono prodotti effetti patologici sugli animali; f. gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppu- re è loro somministrato materiale cellulare; g. gli animali sono sottoposti a un’anestesia generale; h. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isola- mento ripetutamente o per lunghi periodi; i. gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento; j. si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso; k. si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superio- re all’80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro. 2 Per valutare l’opportunità di eseguire un esperimento, l’UFV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.

Art. 137 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:

a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale; b. promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali; oppure c. serve a proteggere l’ambiente naturale. 2 Il richiedente deve inoltre dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti. 3 Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere ido- neo per conseguire l’obiettivo dell’esperimento. 4 Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che: a. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la ridu- zione al minimo della loro sofferenza; b. si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell’esperi- mento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e c. le singole parti siano scaglionate in modo mirato.

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Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1 Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:

a. ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisi- ti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considere- volmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richie- dono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali; b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è suffi- cientemente noto; c. ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all’esercizio della professio- ne o all’esecuzione di esperimenti sugli animali; d. a scopi militari.

2 La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a

scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti: a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive; b. come animali da lavoro, se l’aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici; c. come animali da reddito per la produzione di generi alimentari o di merci, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.

Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 139 Procedura di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema

E-Tierversuche. In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV. 2 Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l’esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento. Quest’ultima informa tutte le altre autorità cantona- li coinvolte e tiene conto della loro valutazione. 3 L’autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.

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4 L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il

benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.

Art. 140 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali

1 Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:

a. con l’esperimento non si supera la misura indispensabile; b. dalla ponderazione degli interessi di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l’esperimento è ammissibile; c. non è perseguito un obiettivo inammissibile; d. sono fissati criteri di interruzione appropriati; e. nell’utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettati i requisiti relativi all’allevamento e alla produzione; f. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti; g. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti; h. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti; i. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento. 2 Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condi- zioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e–i.

Art. 141 Contenuto dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali

1 L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.

2 L’autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo. 3 Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell’auto- rizzazione: a. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura; b. i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione; c. il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio; d. i requisiti riguardanti il personale.

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4 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

a. la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali; b. la provenienza e lo stato di salute degli animali; c. la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali; d. la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale; e. l’esecuzione di un esperimento preliminare; f. il riutilizzo degli animali dopo l’esperimento; g. i requisiti e le responsabilità del personale; h. il verbale dell’esecuzione dell’esperimento.

Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti 1 Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se: a. si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti; b. non si perseguono obiettivi inammissibili; c. sono rispettate le disposizioni sull’esecuzione degli esperimenti; d. sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale; e. il responsabile d’esperimento e le persone che eseguono l’esperimento sod- disfano i requisiti previsti; e f. si redige un verbale secondo l’articolo 144. 2 La validità dell’autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di ani- mali da laboratorio. 3 Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autoriz- zazione è retta dall’articolo 122.

4 L’UFV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di

modificazione genetica sono riconosciuti.

Sezione 6: Documentazione e statistica

Art. 143 Registro di controllo dell’effettivo degli animali 1 I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:

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a. l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali); b. la diminuzione dell’effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali); c. l’eventuale marchiatura.

2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche

devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.

3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a

disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.

Art. 144 Verbale dell’esperimento 1 Durante l’esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali: a. inizio dell’esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identifi- cazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento; b. aspetti legati all’esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie); c. aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l’anestesia, l’analgesia e l’interruzione anticipata dell’esperimento (date, specie); d. livello di sofferenza cui l’animale è stato esposto; e. eventi indesiderati; f. analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati; g. conclusione dell’esperimento (data).

2 I verbali devono:

a. riportare l’iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali; b. essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento; c. essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.

Art. 145 Notifiche 1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema E-Tierversuche: a. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l’articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell’aggravio; b. il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell’anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

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2 Per ogni esperimento il capounità deve notificare all’autorità cantonale mediante E-Tierversuche: a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti entro due mesi dal termine dei lavori; b. le indicazioni sull’attività sperimentale nell’anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali. 3 In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV.

4 I Cantoni trasmettono all’UFV, mediante E-Tierversuche:

a. periodicamente, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all’articolo 122, le decisioni di cui all’articolo 127 capo- verso 3, le autorizzazioni per esperimenti su animali secondo l'articolo 141 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l’articolo 142 e le domande cor- rispondenti; b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Dopo aver sentito le autorità cantonali, l’UFV può stabilire quali indicazioni pos- sono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.

Art. 146 Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche L’UFV tiene, all’attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle deci- sioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.

Art. 147 Statistica 1 L’UFV tiene la statistica di cui all’articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indi- cazioni necessarie per poter valutare l’applicazione della legislazione sulla protezio- ne degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e ani- mali geneticamente modificati. 2 Nel redigere e pubblicare la statistica l’UFV tiene conto di normative e raccoman- dazioni internazionali. 3 In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l’UFV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione ani- male, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

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Sezione 7: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 148 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

1 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9

membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e prote- zione degli animali. 2 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’UFV ne gestisce la segreteria. 3 L’UFV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimen- tazione animale, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali secondo l’articolo 25 LPAn. 4 La Commissione collabora all’occorrenza con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all’anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati. 5 I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.

Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali 1 I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non posso- no essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.

2 Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti

sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizza- to dall’UFV.

3 I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro

giorni di perfezionamento nell’ambito della formazione teorica secondo gli articoli

132 o 134.

Capitolo 7: Trasporto di animali Sezione 1: Formazione e responsabilità per il trasporto di animali

Art. 150 Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commer- cio e nel trasporto di bestiame 1 Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte. 2 Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei collaboratori.

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Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali

1 Il detentore responsabile dell’azienda da cui l’animale è trasportato deve:

a. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la conse- gna affinché possano svolgersi rapidamente; b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.

Art. 152 Responsabilità degli autisti

1 L’autista deve:

a. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari; b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi; c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto; d. comunicare immediatamente al destinatario l’arrivo degli animali. 2 L’autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell’accudimento degli animali.

Art. 153 Responsabilità dei destinatari 1 Il destinatario, insieme con l’autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

2 Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

Art. 154 Designazione di una persona responsabile 1 Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto. 2 La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecu- zione informazioni sull’organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 155 Selezione degli animali 1 Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. 2 Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere tra- sportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o

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malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.

Art. 156 Preparazione degli animali 1 Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio. 2 Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.

Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto 1 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo. 2 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale compe- tente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il perso- nale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

3 La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all’occorrenza,

durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposi- zione acqua e alimenti e vengono curati.

4 Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.

Art. 158 Separazione degli animali 1 Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l’età e il sesso.

2 Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

Art. 159 Carico e scarico degli animali 1 I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l’inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l’altezza del ponte di carico non supera i 50 cm. 2 Al momento del carico, l’interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

3 Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.

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Art. 160 Trattamento di determinate specie animali 1 I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. Le cavez- ze di corda sono vietate. 2 È vietato servirsi delle corna, dell’anello nasale o di corde per legare i bovini.

3 I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri. 4 I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all’anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione: a. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo a stabulazione libera; e b. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri. 5 La selvaggina d’allevamento non può essere trasportata viva all’impianto di macel- lazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.

6 I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.

7 Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l’una sull’altra.

8 Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi. 9 Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l’introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.

Art. 161 Guida

1 La guida deve essere rispettosa degli animali.

2 All’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.

Art. 162 Deroghe alla durata massima del trasporto

1 La durata massima del trasporto di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPAn non si

applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova. 2 Nei trasporti internazionali la durata massima del trasporto può essere superata.

Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto

Art. 163 Pulizia e disinfezione I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.

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Art. 164 Lettiera Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l’urina e le feci e sia appropriato per il riposo.

Art. 165 Mezzi di trasporto

1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

a. le parti con le quali gli animali entrano in contratto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto; c. mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositi- vi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i conteni- tori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddis- fare i requisiti di cui all’articolo 159 capoverso 1; d. i dispositivi d’attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere suffi- cientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale; e. i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali; f. gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da red- dito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all’alle- gato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all’allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura; g. i mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto; h. nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia; i. sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all’allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall’esterno la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell’allegato 4;

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j. sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un’indicazione analoga. 2 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste supe- riori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso all’acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 166 Merci trasportate insieme agli animali 1 Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali. 2 Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.

Art. 167 Contenitori di trasporto

1 I contenitori di trasporto devono essere:

a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il peri- colo di ferimento sia esiguo; b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali; c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale; e. provvisti di sufficienti aperture d’aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti anima- li eterotermi deve essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessa- rio, occorre prevedere un isolamento termico; f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire. 2 I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati. 3 I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati: a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b. i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizio- ne unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

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4 I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d’aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.

Art. 168 Deroghe Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non sof- frano né subiscano lesioni.

Sezione 4: Trasporti internazionali di animali

Art. 169 Controllo delle partite di animali

1 Nei posti d’ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.

2 Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessa- rio per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanita- ria o di conservazione delle specie. 3 I posti d’ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell’arrivo degli animali.

Art. 170 Autorizzazione 1 Le imprese che trasportano animali da e verso l’estero a titolo professionale devo- no essere titolari di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone. 2 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all’attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collabo- ratori.

3 L’autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

4 Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell’Unione europea devo-

no presentare, su richiesta, un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di detto Paese. 5 Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell’autorizzazione.

Art. 171 Notifica di violazioni L’UFV comunica allo Stato in cui è registrata l’impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre

200313 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

13 RS 0.452

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Art. 172 Piano di trasporto e libretto di bordo 1 Per il trasporto professionale di bovini, equini, ovini, caprini e suini da e verso l’estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell’UFV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore. 2 La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all’autorità competente che ne faccia richiesta.

Art. 173 Attrezzature particolari I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.

Art. 174 Precauzioni particolari per i trasporti internazionali 1 Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto. 2 I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizza- zione completa dell’ombelico. 3 Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l’idoneità al trasporto. Fanno eccezione i cavalli muniti di passaporto equino trasportati all’estero per un breve periodo. 4 Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d’estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.

Art. 175 Transito di animali Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

Art. 176 Trasporto aereo Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA14.

14 Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all’UFV.

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Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 177 Requisiti per il personale addetto all’abbattimento e alla macellazione 1 Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.

2 Ilpersonale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all’arti-

colo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero: a. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento degli animali negli impianti di macellazione; b. lo stordimento e il dissanguamento degli animali negli impianti di macella- zione. 3 Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr15 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l’indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2. 4 Per le persone con una formazione agricola di cui all’articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 178 Obbligo di stordimento 1 Un animale vertebrato può essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

2 L’uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

a. durante la caccia; b. nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti.

Art. 179 Metodi di uccisione Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 180 Consegna 1 Se l’ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nell’impianto di macella- zione, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.

15 RS 412.10

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2 Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l’ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall’azienda di macellazione. 3 Le persone incaricate dell’ispezione e del controllo notificano all’autorità canto- nale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali. 4 Se dopo il loro arrivo nell’impianto di macellazione gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati. 5 Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

Art. 181 Ricovero 1 In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell’impianto di macellazione.

2 Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere

ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteoro- logiche estreme e abbeverati. 3 I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Il clima interno dev'essere adeguato alle esigenze degli animali. 4 Gli animali che vengono macellati soltanto diverse ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all’allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati. 5 Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati. 6 Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altri- menti devono essere munti almeno due volte al giorno. 7 Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell’im- pianto di macellazione, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dall’azienda di macellazione. 8 I cavalli devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infra- strutture adeguate per un ricovero rispettoso.

Art. 182 Conduzione degli animali

1 Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico

della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l’animale condotto può allontanarsi per evitare l’azione dello strumento. 2 L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.

4 Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.

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Art. 183 Abbattimento dei pulcini 1 I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l’impiego di un’adeguata miscela di gas.

2 I pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro.

Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali

Art. 184 Metodi di stordimento ammessi

1 Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:

a. per equini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; b. per bovini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – pistola pneumatica per la quale è garantito che l’aria compressa non penetra nella scatola cranica, – elettronarcosi; c. per suini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi, – esposizione al biossido di carbonio; d. per ovini e caprini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi; e. per conigli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – stordimento per commozione cerebrale, – elettronarcosi; f. per volatili: – elettronarcosi, – forte colpo rintuzzato sulla testa, – proiettile captivo, – appropriata miscela di gas; g. per struzioniformi: – proiettile captivo nel cervello, – elettronarcosi; h. per selvaggina – proiettile captivo o libero nel cervello; d’allevamento biungulata: i. per pesci: – forte colpo rintuzzato sulla testa, – dislocazione del collo, – elettronarcosi, – distruzione meccanica del cervello; j. per decapodi: – elettronarcosi, – distruzione meccanica del cervello. 2 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’UFV può ammettere altri metodi di stordimento.

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Art. 185 Stordimento 1 Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte. 2 Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria. 3 Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame. 4 Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

Art. 186 Apparecchi e impianti di stordimento 1 Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verifi- carne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego. 2 Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordi- mento deve essere controllato verificando l’efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori. 3 La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.

Art. 187 Dissanguamento 1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.

2 Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti

all’obbligo di stordimento di cui all’articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità. 3 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso. 4 Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.

5 Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

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Sezione 4: Coordinamento dei compiti di controllo nelle aziende di macellazione

Art. 188 1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione. 2 Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l’ordinanza del 23 novembre 200516 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 3 Per la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 9: Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 189 Scopo della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

1 La formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento dispensano le conoscenze

necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.

2 La formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento sono trasmessi in modo

specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.

Art. 190 Obbligo di aggiornamento, perfezionamento

1 Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull’arco di

quattro anni: a. i guardiani di animali; b. i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti; c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali ricono- sciuti dall’UFV.

2 Devono seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno sull’arco di tre

anni:

16 RS 817.190

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a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, ad esempio un agente di trasporto o un membro della direzione; b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi. 3 Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto dell'aggiornamento. 4 Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per i responsabili d’esperimento in materia di sperimentazione animale nonché il perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.

Art. 191 Formazione e perfezionamento ordinati dalle autorità cantonali 1 Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni della legislazione sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o perfezionamento. 2 L’autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educa- zione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane. 3 I costi relativi alla formazione o al perfezionamento sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Sezione 2: Tipi di formazione e indirizzi professionali

Art. 192 Tipi di formazione

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:

a. una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una forma- zione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specia- listico; b. una formazione specialistica riconosciuta dall’UFV, non legata a una profes- sione; c. un corso riconosciuto dall’UFV che trasmetta conoscenze o competenze spe- cialistiche; 2 È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

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Art. 193 Attestato di formazione

1 Sono considerati attestati di formazione:

a. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario; b. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione; c. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza. 2 La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimen- to di una formazione non legata a una professione; quest’ultima esonera dal conse- guimento dell’attestato di competenza. 3 All’attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con la specie animale in questione. 4 L’UFV può prescrivere un formulario per l’attestazione della formazione richiesta.

Art. 194 Professioni agricole

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di forma- zione pratica di cui all’articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr17; b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all’articolo 42 LFPr; c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agri- colo. 2 Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra forma- zione professionale di cui all’articolo 37 o 38 LFPr integrata: a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall’acquisizione dell’azienda detentrice di animali; o b. dall’attività pratica comprovata in un’azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 195 Guardiani di animali Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di: a. un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr18;

17 RS 412.10 18 RS 412.10

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b. un certificato di capacità secondo l’ordinanza del DFE del 22 agosto 198619 concernente l’ottenimento del certificato di capacità di guardiano d’animali; c. un certificato di capacità rilasciato dall’UFV prima del 199820.

Art. 196 Professioni legate alla pesca Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti: a. la formazione di pescatrice o pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all’articolo 42 LFPr21; b. la formazione di guardapesca con attestato federale di capacità di cui all’articolo 42 LFPr; c. una formazione equivalente confermata dall’ufficio cantonale competente o un’esperienza pratica di almeno tre anni.

Art. 197 Formazione specialistica non legata a una professione 1 La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli anima- li, l’utilizzo, l’allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi. 2 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni. 3 Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.

Art. 198 Formazione con attestato di competenza 1 La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.

2 Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

3 Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.

Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni

Art. 199 Riconoscimento da parte dell’UFV e dell’autorità cantonale 1 L’UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all’articolo 192 capo- verso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al

19 RS 455.12 20 Art. 75 cpv. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali (RU 1981 572). 21 RS 412.10

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dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all’articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198. 2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d’oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni. 3 In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capa- cità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se neces- sario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

4 L’autoritàcantonale riconosce la formazione, il perfezionamento e l’aggiorna-

mento nell’ambito della sperimentazione animale.

Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all’articolo 197 o di un

corso secondo l’articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all’UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio. 2 La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto della formazione nonché sulla formazione e l’esperienza professionale del personale docente.

3 Il riconoscimento è limitato a cinque anni.

Art. 201 Organizzazione delle formazioni specialistiche 1 Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di for- mazione e di aggiornamento per il trasporto di animali in collaborazione con le associazioni di categoria. 2 Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e aggiornamento sul modo di tratta- re gli animali da macello. 3 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiorna- mento sul modo di trattare gli animali da laboratorio e sull’esecuzione degli esperi- menti. 4 I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Art. 202 Esame 1 La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello deve concludersi con un esame.

2 Il DFE emana il regolamento d’esame.

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Sezione 4: Requisiti per i formatori dei detentori di animali

Art. 203 Formatori dei detentori di animali 1 Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFE emana il regolamento d’esame. 2 L’UFV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti: a. conoscenze di base in didattica e diritto; b. conoscenze di base in formazione degli adulti; c. organizzazione di corsi.

3 La formazione deve essere conseguita presso un’organizzazione di cui all’arti-

colo 205.

Art. 204 Formatori per gli interventi in anestesia Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l’articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 205 Requisiti per i centri di formazione Le formazioni di cui all’articolo 203 possono essere offerte da: a. un istituto di diritto pubblico; b. un’organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente; c. un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che un’organizzazione accreditata secondo l’ordinanza del 17 giugno 199622 sull’accreditamento e sulla designazione esegue un controllo esterno di qualità.

Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica 1 L’azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l’articolo 198 capo- verso 2 deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire.

2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile

dell’accudimento degli animali.

22 RS 946.512

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Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione Sezione 1: Compiti dell’UFV

Art. 207 Ricerca L’UFV mette a disposizione le basi scientifiche necessarie a elaborare i criteri e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.

Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione

1 L’UFV provvede a un’esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza

da parte dei Cantoni. 2 Mediante l’informazione, l’UFV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell’ambito della protezione animale.

Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale e sistema informatico centrale

1 L’UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.

2 Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 196623 sulle epizoozie (LFE).

3 Esso redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.

4 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione e le notifiche contiene i dati seguenti: a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale; b. indirizzo e scopo della detenzione di animali; c. le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio; d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione; e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi; f. effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali; g. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell’impiego degli animali.

23 RS 916.40

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Protezione degli animali. O RU 2008

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 210 Organi esecutivi cantonali

1 Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.

2 Il Cantone impiega persone formate in numero tale da assicurare un’esecuzione

efficace. La formazione si basa sull’ordinanza del 24 gennaio 200724 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

Art. 211 Cauzione 1 I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L’importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali. 2 Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l’articolo 24 LPAn.

Art. 212 Diniego e revoca di autorizzazioni 1 Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetu- tamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell’autorità. 2 L’autorità concedente revoca un’autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.

3 Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.

Sezione 3: Controlli

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali 1 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate come segue: a. almeno ogni quattro anni; b. inoltre, il 2 per cento delle aziende ogni anno, scelte in funzione dei rischi o con metodo aleatorio; e c. le detenzioni di animali in cui durante i controlli dell’anno precedente sono state riscontrate carenze.

24 RS 916.402

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Protezione degli animali. O RU 2008

2 Il coordinamento dei controlli è retto dall’ordinanza del 14 novembre 200725 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 3 Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte. 4 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli uffi- ciali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema infor- matico centrale di cui all’articolo 54a LFE26. 5 Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC

17020 per il campo d’applicazione corrispondente.

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

Art. 215 Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali 1 L’autorità cantonale controlla i commerci zoologici almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l’impiego di anima- li nella pubblicità devono essere controllati per campionatura. 2 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli alle- vamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a conte- stazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al mas- simo.

Art. 216 Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali 1 Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all’anno.

2 I controlli comprendono segnatamente:

a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione; b. lo stato degli animali e dell’infrastruttura; c. i requisiti riguardanti il personale;

25 RS 910.15 26 RS 916.40

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Protezione degli animali. O RU 2008

d. la tenuta del registro di controllo dell’effettivo degli animali e la documenta- zione relativa al rilevamento dell’aggravio di animali geneticamente modifi- cati o di linee e ceppi con mutazioni patologiche. 3 Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l’esecuzione degli esperi- menti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze consta- tate in precedenza.

4 I controlli comprendono segnatamente:

a. l’esecuzione corretta degli esperimenti e l’osservanza delle disposizioni di legge; b. il rispetto delle condizioni e degli oneri; c. i verbali relativi all’esecuzione degli esperimenti; d. lo stato dell’infrastruttura in cui si sono svolti gli esperimenti; e. le condizioni inerenti al personale.

Art. 217 Trasporti di animali Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.

Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a privati Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica per campionatura la loro attività di controllo.

Sezione 4: Emolumenti cantonali

Art. 219 Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito: fr.

a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato da 100.– a 5000.– b. controlli che hanno dato luogo a contestazioni secondo il tempo impiegato c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che secondo il tempo esula dall’attività consueta del servizio impiegato

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Protezione degli animali. O RU 2008

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 220 L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 6.

Sezione 2: Disposizioni transitorie e derogatorie

Art. 221 Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 200127 Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti – a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia – è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l’adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all’allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisi- ti relativi all’allestimento dei parchi.

Art. 222 Disposizioni derogatorie 1 Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda agricola o come detentori di animali di cui all’articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all’articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali. 2 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda di detenzione professionale di cavalli non devono presentare l’attestato di competenza di cui all’articolo 31 capoverso 4 lettera b. 3 I requisiti di formazione di cui all’articolo 132 per i responsabili d’esperimento e di cui all’articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999. 4 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate dall’attestato di competenza di cui all’articolo 68 capoversi 1 e 2.

Art. 223 Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali 1 Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente. 2 Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente. 3 Agli esperimenti sugli animali che l’autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all’obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previ- gente fino al 1° settembre 2011.

27 RU 2001 2063

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Art. 224 Disposizione transitoria per la deroga all’obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.

Art. 225 Altre disposizioni derogatorie Altre disposizioni transitorie figurano nell’allegato 5.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 226 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008. 2 Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b–d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5b e 5d dell’allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

23 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Osservazioni preliminari Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.

Bovini Tabella 1

Categoria animale Vitelli Animali giovani Vacche e primipare in gestazione avanzata1 con un’altezza al garrese di

fino a 2 fino a 3 da 4 settimane fino a da 200 a da 300 a oltre 400 kg 125 ± 5 cm 135 ± 5 cm 145 ± 5 cm settimane settimane a 4 mesi 200 kg 300 kg 400 kg

1 Stabulazione a posta fissa2

11 Larghezza posta, per animale cm – – – 70 80 90 100 1003 1103 1203

12 Lunghezza posta

121 in posta corta4 cm – – – 120 130 145 155 1653 1853, 5 1953

122 in posta media cm – – – – – – – 1803 2003 2403

2 Stabulazione in box

21 Larghezza cm 85 – – – – – – – – –

22 Lunghezza cm 130 – – – – – – – – –

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Categoria animale Vitelli Animali giovani Vacche e primipare in gestazione avanzata1 con un’altezza al garrese di

fino a 2 fino a 3 da 4 settimane fino a da 200 a da 300 a oltre 400 kg 125 ± 5 cm 135 ± 5 cm 145 ± 5 cm settimane settimane a 4 mesi 200 kg 300 kg 400 kg

3 Stabulazione libera in gruppo

31 Superficie del settore di riposo con m2 – 1,06 1,2–1,57 1,88 2,08 2,58 3,08 4,03 4,53 5,03 lettiera in sistemi senza box di riposo, per animale

32 Box di riposo

321 Larghezza box, per animale cm – – – 70 80 90 100 1103 1203 1253

322 Lunghezza box contro parete cm – – – 160 190 210 240 2303 2403 2603

323 Lunghezza box contrapposti cm – – – 150 180 200 220 2003 2203 2353

33 Larghezza della posta di foraggiamento, cm – – – – – – – 659 729 789

per animale

34 Profondità della posta di foraggiamento cm – – – – – – – 29011 32011 33011

inclusa la corsia10

35 Corsia retrostante una fila di box10 cm – – – – – – – 22012 24012 26012

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Osservazioni sulla tabella 1 – Bovini

1 Sono considerate in gestazione avanzata le vacche e le primipare nei due mesi prima del parto. 2 Nelle stalle già esistenti il 1° settembre 2008 nelle regioni d’estivazione la posta deve essere larga 99 cm e lunga 152 cm in caso di posta corta o 185 cm in caso di posta media. Gli animali non possono essere tenuti in tali poste per più di otto ore al giorno. 3 Le misure per le lattifere valgono per gli animali con un’altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di conseguenza; per gli animali di taglia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un’altezza al garrese di 125 cm ± 5 cm e 145 cm ± 5 cm valgono per le stalle di nuova realizzazione e per le stalle che in virtù dell’allegato 5 cifra 48 hanno diritto a un termine transitorio di 5 anni per l’adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo. 4 In caso di posta corta lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a disposizione degli animali in qualunque momento affinché possano sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttura della mangiatoia deve consentire agli animali di compiere i movimenti tipici della specie e di accedere facilmente al foraggio. 5 Vale per le stalle esistenti il 1° settembre 2008 con un sistema di stabulazione a posta fissa autorizzato, per le stalle con un sistema di stabulazione a posta fissa di recente installazione nonché per le stalle che, in virtù dell’allegato 5 cifra 48, hanno diritto a un termine transitorio di 5 anni per l’adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo. Per le altre stalle la lunghezza minima è di 165 cm.

6 La superficie del box deve essere di almeno 2,0 m2.

7 Secondo l’età e la taglia dei vitelli. La superficie del box deve essere di almeno 2,4–3,0 m2. 8 La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accedere in ogni momento anche a un’altra area di pari dimensioni o più ampia.

9 Vale per le poste di foraggiamento di nuova realizzazione.

10 Se una stalla esistente viene trasformata in stalla a stabulazione libera le misure possono essere ridotte di 40 cm al massimo, a condizione che le separazioni dei box non raggiungano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia senza sbocco e che esistano altri spazi in cui gli animali possono evitarsi.

11 Vale per le aree di foraggiamento di nuova realizzazione.

12 Vale per le corsie di nuova realizzazione.

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Bovini su pavimenti completamente perforati Tabella 2

Categoria animale Animali giovani

fino a 200 kg 200–250 kg 250 –350 kg 350–450 kg oltre 450 kg

1 Stabulazione libera in gruppo

11 Superficie con pavimenti completamente perforati,

per animale m2 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0

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Suini (eccettuati i minipig) Tabella 3

Categoria animale Suinetti svezzati Suini1 Scrofe Verri Fino a 15 kg 15–25 kg 25–60 kg 60–85 kg 85–110 kg 110–160 kg

1 Trogolo

11 Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in cm 12 18 27 30 33 36 452, 3 – gruppo

2 Superficie al suolo

21 Gabbie, box di foraggiamento e di riposo cm – – – – – – 65x1904 –

22 Larghezza delle corsie nei sistemi con box cm – – – – – – 180 –

di foraggiamento e di riposo

23 Stalle di alimentazione con porta cm – – – – – – 45x160 –

3 Superficie di riposo

31 Superficie complessiva per capo5 m2 0,20 0,35 0,60 0,75 0,90 1,65 2,56 67

32 Superficie di riposo per capo8 m2 0,15 0,25 0,40 0,50 0,60 0,95 – 3

321 fino a 6 capi m2 – – – – – – 1,29 –

322 7–20 capi m2 – – – – – – 1,19 –

323 oltre 20 capi m2 – – – – – – 1,09 –

4 Box parto esistenti il 1° luglio 1997 m2 – – – – – – 3,510 –

5 Box parto installati dopo il 1° luglio 1997 m2 – – – – – – 4,511 –

6 Box parto di nuova realizzazione m2 – – – – – – 5,511 –

3064

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Osservazioni sulla tabella 3 – Suini (eccettuati i minipig)

1 Queste misure valgono per i suini tenuti in gruppi composti esclusivamente da capi della stessa età.

2 Per i trogoli esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.

3 Se si utilizzano divisori che sporgono nel box, nei trogoli di nuova realizzazione lo spazio libero nel punto più stretto deve essere di almeno 45 cm. 4 Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm x 180 cm. Se le gabbie nei box parto non sono regolabili in larghezza e in lunghezza, esse devono misurare 65 cm x 190 cm. 5 In caso di stabulazione con lettiera profonda, la superficie al suolo va aumentata di conseguenza. 6 Nei sistemi di stabulazione in gruppo esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m2 per capo.

7 Un lato del box deve misurare almeno 2 m.

8 All’inizio dell’ingrasso la superficie di riposo può essere ridotta mediante pareti amovibili. 9 Nelle superfici di riposo di nuova realizzazione un lato deve misurare almeno 2 m. 10 Di cui almeno 1,6 m2 di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli. 11 Di cui almeno 2,25 m2 di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli. Nei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo adiacente e non perforata di almeno 1,2 m2 con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm. La larghezza minima dei box parto deve essere di almeno 150 cm. I box di dimensioni inferiori a 170 cm devono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box.

3065

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Ovini Tabella 4

Categoria animale Agnelli Animali giovani Ovini 1 Arieti e pecore1 senza agnelli Pecore1 con agnelli2

fino a 20 kg 20–50 kg 50–70 kg 70–90 kg oltre 90 kg 70–90 kg oltre 90 kg

1 Stabulazione in box singoli

11 Superficie dei box per capo m2 – – 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0

2 Stabulazione libera

21 Larghezza della posta di foraggiamento per capo3 cm 20 30 35 40 50 60 70

22 Superficie del box per capo m2 0,34 0,6 1,0 1,2 1,5 1,55 1,85

Osservazioni sulla tabella 4 – Ovini

1 Per le pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2 Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

3 La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.

4 La superficie del box deve essere di almeno 1 m2.

5 Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

3066

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Caprini Tabella 5

Categoria animale Capretti Capre1 e capre pigmee Capre1 e caproni

fino a 12 kg 12–22 kg 23–40 kg 40–70 kg oltre 70 kg

1 Stabulazione fissa

11 Larghezza posta per capo cm – – 40 50 60

12 Lunghezza posta2 cm – – 75 95 95

2 Stabulazione in box singoli

21 Superficie dei box m2 – – 2,0 3,0 3,5

3 Stabulazione libera

31 Larghezza della posta di foraggiamento per capo cm 15 20 30 35 40

32 Numero di poste di foraggiamento per capo

321 gruppi fino a 15 capi n 1 1 1,1 1,25 1,25

322 gruppi di oltre 15 capi; per ogni animale in più n 1 1 1 1 1

33 Superficie dei box per capo3

331 Gruppi fino a 15 capi m2 0,34 0,5 1,2 1,7 2,2

332 Gruppi di oltre 15 capi, per ogni animale in più m2 0,2 0,4 1,0 1,5 2,0

Osservazioni sulla tabella 5 – Caprini

1 Per le capre femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2 Le poste non possono presentare perforazioni nella lunghezza minima prescritta. 3 Almeno il 75 per cento dello spazio deve essere superficie di riposo. L’80 per cento delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.

4 La superficie del box deve essere di almeno 1 m2.

3067

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Lama e alpaca Tabella 6

Categoria animale Animali adulti1

1 Superficie del parco

11 Gruppi fino a 6 capi m2 250

12 Gruppi di oltre 6 capi, per ogni animale in più m2 30

2 Stabulazione in gruppo

21 Superficie del riparo o della stalla per capo m2 2

3 Stabulazione individuale

31 Superficie del riparo o della stalla m2 4

Osservazioni sulla tabella 6 – Lama e alpaca

1 Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso parco fino all’età di sei mesi.

3068

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Cavalli Tabella 7

Categoria animale Cavalli

Altezza al garrese < 120 cm 120–134 cm 134–148 cm 148–162 cm 162–175 cm > 175 cm

1 Superficie per cavallo

11 Box singoli1, 2 o di gruppo1, 3, 4 m2 5,5 7 8 9 10,5 12

12 Valori di tolleranza5 m2 – – 7 8 9 10,5

13 Superficie di riposo nella stalla con diversi spazi3, 4, 6 m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8

2 Altezza dei locali nel settore dei cavalli

21 Altezza minima m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

22 Valori di tolleranza5 m – – 2,0 2,2 2,2 2,2

3 Area d’uscita7 per cavallo

31 costantemente accessibile dalla stalla, superficie minima m2 12 14 16 20 24 24

32 non adiacente alla stalla, superficie minima m2 18 21 24 30 36 36

4 Superficie raccomandata8 per cavallo m2 150 150 150 150 150 150

3069

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Osservazioni sulla tabella 7 – Cavalli

1 Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 per cento. Questo vale anche per i box parto. 2 La larghezza dei box singoli deve essere almeno 1,5 volte l’altezza al garrese. 3 In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. 4 Devono essere predisposte strutture che permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di cavalli giovani. 5 Le scuderie esistenti il 1° settembre 2008 che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate. Se una scuderia deve essere adeguata per il supera- mento di un valore di tolleranza, gli altri valori di tolleranza restano validi. 6 La superficie di riposo e l’area d’uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti. 7 Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2–5 capi, la superficie minima dell’area d’uscita corrisponde a quella prevista per 5 cavalli giovani. 8 La superficie delle aree d’uscita non adiacenti alla scuderia allestite in modo da essere utilizzabili con qualsiasi condizione del tempo non può superare gli 800 m2, nemmeno se sono detenuti più di 5 cavalli. In caso di stabulazione libera in gruppo con un’area d’uscita sempre accessibile è consigliabile aggiungere

75 m2 per capo a partire dal sesto cavallo.

3070

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Conigli domestici Tabella 8

Categoria animale Conigli adulti1, 2

fino a 2,3 kg 2,3–3,5 kg 3,5–5,5 kg >5,5 kg

1 Parchi senza superfici sopraelevate:

11 Superficie al suolo3 cm2 3400 4800 7200 9300

12 Altezza4 cm 40 50 60 60

2 Parchi con superfici sopraelevate:

21 Superficie globale3 (superficie al suolo e superficie sopraelevata) cm2 2800 4000 6000 7800

22 di cui superficie minima al suolo cm2 2000 2800 4200 5400

23 Altezza4 cm 40 50 60 60

3 Superficie complementare per il compartimento del nido cm2 800 1000 1000 1200

Categoria animale Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale

come per gli animali adulti

4 Superfici e altezze

41 Numero massimo di animali giovani su questa superficie n 3 3 4 5

42 Per ogni altro animale giovane con un peso fino a 1,5 kg5, 6

421 in gruppi fino a 40 animali cm2 1000

422 in gruppi di oltre 40 animali cm2 800

43 Per ogni altro animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg5, 6

431 in gruppi fino a 40 animali cm2 1500

432 in gruppi di oltre 40 animali cm2 1200

3071

Protezione degli animali. O RU 2008

Osservazioni sulla tabella 8 – Conigli domestici

1 Coniglie madri con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei piccoli. 2 Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell’85 per cento della superficie di cui alla tabella 8 cifra 11. 3 Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.

4 Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest’altezza.

5 Nei gruppi con più di cinque animali la zona in cui gli animali possono ritirarsi deve essere accessibile da più lati; nei gruppi con oltre dieci animali essa deve essere suddivisa. 6 Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici minime indicate nella tabella 8 cifre 42 e 43.

3072

Protezione degli animali. O RU 2008

Volatili domestici Tabelle 9

Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria animale Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali Animali da d’allevamento ingrasso

Settimana di vita Fino al termine della 10a Dall’11a alla 18a A partire dalla 19a

1 Impianti di stabulazione

11 Attrezzature di foraggiamento e abbeveramento per animale

111 Lunghezza disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia cm 3 10 16 –

112 Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico cm 3 6 8 21

alla mangiatoia o al nastro

113 Canale della mangiatoia circolare automatica cm 2 3 3 1,51

114 Canale di abbeveratoi laterali cm 1 2 2,5 11

115 Canale di abbeveratoi circolari cm 1 1,5 1,5 11

116 Abbeveratoi a galleggiante, 1 per (n) animali, minimo 2 per ogni n 15 15 15 151 unità di detenzione

117 Abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione2), n 30 25 25 30

1 per (n) animali

12 Posatoi

121 Lunghezza dei posatoi, per animale cm 8 11 14 –

122 Distanza orizzontale fra i posatoi3 cm 25 25 30 –

13 Luogo di deposizione delle uova

131 Nidi individuali: 1 nido per (n) animali Animali – – 5 –

132 Superficie nei nidi collettivi4: 1 m2 per (n) animali Animali – – 100 –

3073

Protezione degli animali. O RU 2008

Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria animale Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali Animali da d’allevamento ingrasso

Settimana di vita Fino al termine della 10a Dall’11a alla 18a A partire dalla 19a

14 Superfici calpestabili5

141 Altezza libera sopra la superficie6 cm 50 50 50 501

142 Larghezza minima cm 30 30 30 30

143 Pendenza massima del suolo % 12 12 12 0

Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria Pulcini Animali giovani Galline ovaiole e animali d’allevamento Animali da animale ingrasso

Fino al termine Dall’11a al termine Fino a 2 kg Oltre 2 kg della 10a della 18a settimana di vita settimana di vita

2 Superficie calpestabile per animale7 in pollai con

21 Fino a 150 animali: numero (n) animali/m2 n 14 9,3 7 6 –

22 Oltre 150 animali: numero (n) animali/m2 n 15 (m2 superficie grigliata x (m2 superficie grigliata x – 16,4 animali) + (m2 superficie 12,5 animali)+ ½ x (m2 superficie lettiera x 10,3 animali) lettiera x 7 animali)

3 Superficie calpestabile per animale7 in pollai8 con

31 Fino a 20 animali: peso totale/m2 kg – – – – 15

32 21–40 animali: peso totale/m2 kg – – – – 20

33 41–80 animali: peso totale/m2 kg – – – – 25

34 oltre 80 animali: peso totale/m2 kg – – – – 30

4 Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, cm2 – – 1400 –

per animale

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Osservazioni sulla tabella 9-1 – Pollame domestico

1 Questi valori valgono per gli animali da ingrasso con un peso superiore a 2 kg. Per gli animali più piccoli possono essere adeguatamente ridotti. 2 In presenza di abbeveratoi a coppa di grandi dimensioni l’UFV può autorizzare un numero maggiore di animali nell’ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l’articolo 82 capoverso 5.

3 Misura dell’asse.

4 Se i nidi non sono dotati di tende, per ogni nido collettivo vanno previste diverse aperture.

5 Gli escrementi non devono rimanere sulle superfici calpestabili.

6 Per le voliere l’UFV può autorizzare altezze inferiori nell’ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l’articolo 82 capoverso 5. 7 L’unità di detenzione minima in caso di sperimentazione animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti: Superficie di base 4000 cm2 per al massimo 2 animali; altezza 80 cm; settore coperto da lettiera: ⅓ della superficie; posatoi sopraelevati. 8 Se gli animali da ingrasso dispongono di posatoi sopraelevati, l’UFV può adeguare di conseguenza la disposizione relativa alla densità di occupazione.

Tab. 9-2 Tacchini domestici Fino al termine della 6a settimana di vita Dalla 7a settimana di vita

1 Densità di occupazione 32 kg per m2 36,5 kg per m2

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Tab. 9-3 Piccioni domestici Animali nel periodo d’allevamento Requisiti supplementari

Prima coppia Per ogni altra coppia

1 Superficie minima1, 2

11 Parco interno3, 4 m2 0,5 0,55 2 nidi (p. es. ciotola di terracotta) o un nido grande a sufficienza 12 Parco esterno6, 7 Il parco esterno deve avere una lunghezza minima di 3,0 m, se non possono volare liberamente m2 75 % del parco interno6 1,5 una larghezza minima di 1 m e un’altezza minima di 1,8 m

Osservazioni sulla tabella 9-3 – Piccioni domestici

1 Le superfici minime valgono per le coppie da allevamento e per i loro piccoli fino allo svezzamento. 2 In caso di detenzione di animali adulti al di fuori del periodo di allevamento e di animali giovani, la densità di occupazione può essere aumentata del 50 %. 3 Se vengono fatti uscire dal parco una volta al giorno per volare liberamente all’esterno: parco interno in m2 + 50 %; parco esterno non necessario. 4 Se possono sempre volare liberamente fuori dal parco nelle ore diurne: densità di occupazione nel parco interno + 25 %; parco esterno non necessario.

5 0,4 m2 per le razze piccole.

6 Il parco esterno è sempre accessibile durante le ore diurne.

7 Anche nel parco esterno devono essere collocati a diverse altezze posatoi sopraelevati adeguati all’età e al comportamento degli animali.

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Cani domestici Tabella 10

Cani adulti

Fino a 20 kg 20–45 kg Oltre 45 kg

1 Box1

11 Altezza m 2 2 2

12 Superficie di base per 2 cani m2 4 8 10

13 Superficie di base per ogni cane in più m2 2 4 5

2 Canile2

21 Altezza m 1,8 1,8 1,8

22 Superficie di base per un cane m2 6 8 10

23 Superficie di base per 2 cani m2 10 13 16

24 Superficie di base per ogni cane in più m2 3 4 6

Osservazioni sulla tabella 10 – Cani domestici

1 Per i cani che non possono essere integrati in gruppi o che non socializzano con alcun conspecifico, occorre rispettare la superficie minima del box per due cani. 2 Se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile di almeno 2 m2 se il suo peso è inferiore ai 20 kg, di 4 m2 se il suo peso è compreso tra 20 e 45 kg, di 5 m2 se il suo peso è superiore ai

45 kg.

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Gatti domestici Tabella 11

Gatti adulti

Requisiti supplementari

1 Unità di detenzione1, 2

11 Altezza m 2,0 Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi,

12 Superficie di base3 fino a 4 gatti m2 7,0 adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali, 13 Superficie di base per ogni gatto in più m2 1,7 un contenitore per escrementi per ogni gatto

Osservazioni sulla tabella 11 – Gatti domestici

1 È indicato il numero massimo ammesso di gatti per unità di superficie. Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso spazio fino allo svezzamento. 2 Detenzione individuale temporanea per al massimo 3 settimane: 1 m2 di superficie calpestabile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m2 di superficie di base. Altezza di 1 m su almeno il 35 per cento della superficie di base.

3 Il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1.

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Allegato 2 (art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)

Osservazioni preliminari A. Le superfici e i volumi indicano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine. B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell’esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spa- zio è definito in base alla taglia degli altri animali. C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più». D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio. E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l’umidità dell’aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l’alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito. F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p.es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un’adeguata temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equivalga qualitativamente a quella solare. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l’abitudine di scavare e l’ibernazione in caverne. G. Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio conformemente all’articolo 122 si può rinunciare al parco esterno.

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H. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall’occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui. I. I parchi devono essere provvisti – indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle – di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre tenere in debita considerazione l’utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione. J. I parchi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire. K. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all’alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (superfici da graffia- re, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Quali valori indicativi si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche. L. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l’animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume). M. Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all’ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga – assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi. N. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari. O. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l’ambiente in cui vivono gli animali (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare). P. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considera- zione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.

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Parchi per mammiferi Tabella 1

Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Echidna istrice c) 2 – – 6 – – 2 1) 6) 11) Falangero, opossum, tricosuro c)e) 2 – – 6 12 – 2 2) 3) 4) Didelfidi, specie piccole c)e) 2 – – 0,5 0,35 – 0,05 2) 3) 4) Topo marsupiale dalla coda crestata c)e) 2 – – 1 1,8 – 0,5 2)3) 4) Petauridi di grossa e media taglia c)e) 6 – – 6 12 – 1 2) 3) 4) Petauridi di piccola taglia c)e) 6 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 4) Diavolo di Tasmania c)e) 2 20 – 6 – – – 1) 3) 4) Vombato c)e) 2 20 – 20 – – – 1) 3) 4) Canguri arboricoli c)e) 2 16 40 16 40 4 4 2) 5) Canguri di piccola taglia c) 5 40 – 10 – 4 2 6) 22) Ratti canguro c) 2 – – 8 – – 2 3) 6) Canguro delle rocce c)e) 5 150 – 15 – 15 3 2) 7) 8) Uallabie, tilogale c) 5 250 – 15 – 15 3 7) 8) Canguri di grossa taglia c)e) 5 300 – 20 – 30 4 7) Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo) c) 20 – – 20 50 – 1 9) 10) Pteropodi di grossa taglia c) 20 – – 30 90 – 1 9) 10) Pipistrelli c) 20 – – 10 20 – 0,2 9) 10) 50)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Tupaidi c) 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 34) 36) Uistitì c)d) 2 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36) Microcebi c)e) 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 14) 36) Lori, potto, machi ursino c)e) 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 14) Galogoni di piccola taglia c)e) 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6)14) 34) 36) Tarsio, apalemuri, chirogali c)e) Callimiconidae, tamarindo di Goeldi c)d)e) 5 – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36) Scimmia notturna c)d)e) 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 14) 34) Galagone gigante, scimmia saltatrice c)e) 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 14) 34) Saimiri c)d)e) 5 6 15 6 15 1,5 1,5 2) 6) 14) Cercopiteco nano c)e) Lemuri comuni, saki, uakari, scimmie urlatrici, c)e) 5 10 30 10 30 2 2 2) 6) 14) scimmie cappuccine Scimmie ragno, macachi c)d)e) 5 15 45 15 45 3 3 2) 6) 11) 12) 14) Scimmie lanose, cercopitechi, entelli di piccola taglia, lemuri variegati: 3) lemuri variegati c)e) Pata, cercocebi, paviani, c)e) 5 25 75 25 75 4 4 2) 6) 11) 14) Entelli di grossa taglia (p. es. guereze), sifaca c)e)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Gibboni c)e) 3 25 75 25 75 8 8 2) 6) 11) 12) 14) 34) Scimpanzé, orangotanghi c)e) 3 35 140 35 140 8 8 2) 6) 11) 14) Gorilla c)e) 3 50 200 50 200 10 10 2) 6) 11) 14) Dasipodidi di piccola e media taglia c)e) – – – 6 – – 1,5 1) 3) 51 Tamandua c)e) 2 – – 12 24 – 4 2) 3) 4) 15) 51) Formichiere gigante c)e) 2 100 – 12 – 10 6 11) 16) 18 ) Bradipi c)e) 2 – – 10 20 – 2 2) 36) Ricci, tranne Erinaceus europaeus c) 1 – – 2 – – 1 39) 41) Tenrec, specie piccole c) 1 – – 0,5 – – 0,05 2) 39) 41) Tenrec, specie grandi c) 1 – – 2 – – 0,1 2) 39) 41) Porcellino d’India (Cavia porcellus) d)f)g) 2 – – 0,5 – – 0,2 39) 41) 45) 47) 54) Criceto (Mesocricetus sp). d) 1 – – 0,18 – – 0,05 2) 40) 41) 42) 44) 45) 48) Topo (Mus musculus) d) 2 – – 0,18 – – 0,05 2) 39) 41) 42) 44) 45) 47) Gerbillo della Mongolia d) 5 – – 0,5 – – 0,05 40) 41) 42) 44) 45) 46) 47) Ratto (Rattus norvegicus) d) 5 – – 0,5 0,35 – 0,05 39) 41) 42) 44) 45) 47) Degu 5 – – 0,5 0,35 – 0,05 40) 41) 45) 46) 47) Cincillà d) 2 – – 0,5 0,75 – 0,05 39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Tamia 1 – – 0,5 0,75 – 0,05 2) 39) 41) 42) 43) 48) 50) Scoiattoli terrestri, xerus, citello c) 5 20 – – – 0,6 – 45) 50) strato da scavare: 80 cm Scoiattoli, Callosciurus quinquestriatus c) 2 8 20 8 20 2 2 2) 3) 4) 17) 19) Scoiattoli giganti, petauristi di grossa taglia c) 2 – – 16 40 – 3 2) 3) 15) 17) 19) Ateruro, trichidi c)e) 2 – – 5 10 – 2 2) 3) 6) 19) Istrici c) 2 40 – 20 – 4 3 1) 3) 6) 17) 19) Castoro c) 5 40 – – – 4 – 3) 18) 19) 34) Aguti, paca, roditore, dasiprottidi c) 5 20 – 20 – 2 2 1) 3) 6) 19) 36) Viscaccia, lepre saltatrice 5 – – 20 – – 2 1) 3) 6) 11) 19) Marmotte c) 6 150 – – – 10 – 1) 49) 50) Cane della prateria c) 10 40 – – – 2 – 1) 49) 50) Capibara c) 5 150 – 20 – 10 2,5 6) 18) 19) Ondata c) 2 4 – – – 1 – 1) 3) 18) 19) Nutria selvatica c) 2 10 – – – 1 – 3) 18) 19) Coendu, ursone (Eretizontidi) c) 2 10 30 – – 4 – 2) 8) 19) Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, c) 2 – – 5 10 – 1,5 1) 2) 3) 6) 19) ottodontidi Marà c) 2 40 – – – 4 – 1) 3) 6) 19)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Lepri c) 2 150 – – – 4 – 3) 6) Conigli selvatici, lepri fischianti c) 5 30 – – – 3 – 1) 6) 49) Fennec c) 2 20 – 4 – 2 2 1) 3) 11) 36) Volpi di media taglia (p.es. volpe di Rüppell, volpe polare, c) 2 40 – 8 – 4 1 1) 3) 6) 8) 11) volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino Speoto c)e) 4 40 – 12 – 4 1 1) 3) 6) 11) 18) 34) Volpe rossa, volpe grigia, dusicyon griseus c) 2 100 – – – 10 – 1) 3) 6) 11) Sciacalli, coyote, cuon alpino c) 4 150 – – – 15 – 3) 6) 34) 11) Crisocione c)e) 2 200 – 2 per capo – 20 2 1) 3) 6) 8) 11) 34) Lupo, licaone c) 4 400 – 4 per capo – 20 – 1) 3) 6) 8) 11) Orso malese c)e) 2 100 – – 20 4 1) 2) 11) 14) 18) 21) Altri orsi grandi, panda gigante c)e) 2 150 – – – 20 – 1) 2) 11) 14) 18) 21) 22) Orso polare c)e) 1 120 – 8 – – – 2) 4) 14) 18) Panda minore, procioni c)e) 2 20 – 8 16 4 2 2) 3) procioni: 18) Potosino, bassarisco c) 2 – – 16 40 – 2 2) 3) 6) Coati c) 2 30 90 20 60 3 23 2) 3)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Donnola c) 2 8 – – – – – 3) 4) Ermellino c) 2 12 – – – – – 3) 4) Puzzola, visone selvatico, furetto c) 2 15 – – – 1 – 3) 4) 18) Furetto c) 2 – – 4 2,4 – 0,5 3) 14) 16) (come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell’appartamento) Martora arboricola c) 2 16 40 0 0 – – 2) 4) 17) 21) Taira c)e) 2 16 40 16 40 4 4 2) 3) 17) Ghiottone c)e) 2 120 – – – – 1) 2) 4) 21) Moffetta c)e) 2 12 – 12 – 2 2 1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18) Tasso c) 2 100 – 30 – 4 4 1) 3) 4) 17) Lontra nana c) 2 20 – 6 – 3 2 6) 15) 18) Lontra comune, aonyx c) 2 40 – – – – – 4) 6) 15) 18) Lontra gigante c) 2 80 – 24 – 10 4 6), 15) 18) Lontra marina c) 2 10 – – – 3 – 6) 18) Mangusta nana c) 6 20 – 10 – 2 2 1) 3) 15) Suricato, mangusta striata, mangusta gialla c) 6 20 – 10 – 2 2 1) 3) 15) 20) Altre manguste c) 2 20 – 20 – 5 3 1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18)

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Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Gatto dai piedi neri, gatto bengalese, c) 2 16 40 16 40 4 3 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli 23) 52), 53) Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, c) 2 40 120 20 50 5 4 2) 4) 6) 11) 15) 17) gatto della giungla, jaguarondi 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53) Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince c) 2 30 75 20 50 10 10 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) Giaguaro, leopardo, puma, leopardo delle nevi c)e) 2 50 150 25 75 15 12 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18) Leone, tigre c)e) 2 80 240 30 90 20 15 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18) Ghepardo c)e) 2 200 – – – 20 – 2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53) Protele c)e) 2 100 – 12 per capo – 10 6 1) 11) 21) Iene c)e) 2 200 – – 20 – 1) 6) 11) 21) 53) Oritteropo c)e) 2 40 – – 5 1) 3) Iracidi c) 5 16 40 16 40 3 3 2) 8) 36) Elefanti (femmine) c)e) 3 500 – 15 per capo – 100 – 24) 25) 52) Elefanti (maschi) c)e) 1 150 – 2 x 30 per – 100 – 24) 25) 52) alternanza capo di parchi

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Giumente di zebra di Grévy e di emioni c)e) 5 500 – 8 per capo – – – 8) 25) 26) 52) Stalloni di zebra di Grévy e di emioni c)e) 1 150 – 8 – – – 8) 25) 26) 52) Zebra della steppa, asino selvatico c)e) 5 500 – 8 per capo – 80 – 8) 25) 26) 27)52) Zebra di montagna, cavallo selvatico c)e) 5 1000 – 8 per capo – 100 – 8) 25) 26) 27) 52) Tapiri c)e) 2 200 – 15 per capo – 50 – 24) 25) 28) Rinoceronti c)e) 2 500 – 25 per capo – 150 – 4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38) Cinghiale nano c)e) 2 30 – 4 – 10 – 25) 27) 29) Altri cinghiali c)e) 2 100 – 4 – 20 – 8) 17) 25) 27) 29) Pecari c)e) 4 80 – 3 – 10 – 25) 29) Ippopotamo pigmeo c)e) 2 100 – 10 per capo – – – 4) 24) 29) Ippopotamo c)e) 2 250 – 40 per capo – 50 10 24) Guanaco, vigogna c) 6 300 – 2 per capo – 50 – 8) Cammelli, dromedari c) 3 300 – 8 per capo – 50 – 8) 27) Kanchil c) 2 20 – 6 – – 2 6) Tragulidi c)e) 2 40 – 8 – 12 2 6) 18)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, c) 4 150 – 3 per capo – 10 – 6) 8) 30) 52) muntjak) Capriolo c) 2 500 – – – 150 – 6) 8) 30) 52) Cervi di media taglia (p. es. sika, daino) c) 8 500 – 4 per capo – 60 – 8) 27) 29) 30) 31) 63) Cervi di grossa taglia (barasinga, sambar, c) 6 800 – 6 per capo – 80 – 8) 27) 29) 30) 31) 52) cervo delle paludi, renna, cervo di padre David)* * anche 18) Alce c) 3 800 – – – 80 – 8) 18) 28) 31) 32) 52) Okapi c)e) 2 300 – 15 per capo – 100 – 4) 26) 52) Giraffe c)e) 4 500 – 25 per capo – 100 – 33) 52) maschio: 26) Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, antilopi nane c)e) 2 50 – 3 per capo – 20 – 4) 6) 52) Raficero campestre, raficero dalle orecchie nere, oreotrago c)e) 2 50 – 3 per capo – 20 – 6) 52) oreotrago: 2) Oribi, beira c)e) 4 100 – 3 per capo – 15 – 6) 52) Cefalofi giganti c)e) 2 100 – 4 per capo – – – 4) 6) 52) Gazzelle c)e) 10 500 – 4 per capo – 40 – 6) 8) 27) 52) incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, c)e) 6 500 – 5 per capo – 50 – 6) 8) 27) 52) saiga e altre antilopi di media taglia Antilopi di grossa taglia, buoi muschiati, c)e) 5 500 – 8 per capo – 80 – 8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) bisonte europeo, bisonte americano, altri bovini selvatici 52)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) Volume Superficieb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, c)e) 4 400 – 4 per capo – 50 – 2) 6) 8) 28) takin Mufloni e altri ovini selvatici c) 10 500 – 2 per capo – 50 – 2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27) Caprini selvatici, bharal, pecora crinita c) 10 500 – 2 per capo – 50 – 2) 8) 27) 52)

Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi)

a) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l’altezza deve corrispondere ad almeno l’80 % dei quozienti (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base. b) Se nella tabella 3 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 1. c) Per la detenzione privata è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 94. d) Se gli animali sono tenuti in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio, la detenzione deve soddisfare almeno i requisiti di cui all’allegato 3. e) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensioni minime. f) Le superfici sopraelevate calpestabili dagli animali concorrono nel calcolo della superficie minima richiesta al massimo in misura di un terzo. g) Per i porcellini d’India ancora piccoli (< 700 g) la superficie supplementare per ogni animale è di 0,1 m2 a partire dal terzo animale.

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Requisiti particolari

1) Possibilità di scavare nel suolo. 2) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell’animale. 3) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all’altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie incompatibili a momenti alterni occorre prevedere un box per ogni animale. 4) Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a seconda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numero più elevato di animali occorrono altri parchi. 5) Per le specie di taglia piuttosto grande che vivono preferibilmente al suolo (dendrolagus dorianus, d. inustus, d. lumholtzi) occorre anche un parco esterno. 6) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi. 7) Spazio interno/stalla strutturata con pareti divisorie. 8) Per le specie che sopportano bene l’inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino spazio tutti gli animali, minimo 1 m2 per ogni animale adulto; per le specie che non sopportano bene l’inverno occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni. 9) Possibilità di aggrapparsi al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti. 10) Diversi posti di foraggiamento che gli animali possono raggiungere anche arrampicandosi. 11) Possibilità di separazione e di isolamento. 12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario il parco interno; è sufficiente una capanna isolata. Lo stesso vale per le altre specie tenute all’aperto durante l’estate. 13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per singoli animali. 14) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. I primati devono essere indotti all’esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente. 15) A seconda della specie, luoghi sopraelevati ove potersi sdraiare (p.es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste ecc.). 16) Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno. 17) Parchi interni o esterni. Se per le specie che non sopportano bene l’inverno sono previsti parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile. 18) Possibilità di bagnarsi. Se sono necessari bacini con misure minime definite, si veda la tabella 3. 19) Disponibilità regolare di rami freschi per la cura dei denti e per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali. 20) Parco esterno con radiatori termici.

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21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: piccoli predatori 0,5–1 m2, ghiottone, lince, serval, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m2; felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m2; orso malese, iene, protele 4 m2; orsi di grande taglia, panda gigante 6 m2. 22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale: 50 m2 per i canguri di piccola taglia, per gli orsi almeno 1000 m2. 23) Locale interno solo per le specie (e sottospecie) che non sopportano bene l’inverno, altrimenti box per dormire per ogni animale adulto secondo il requisito 21. 24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l’anno per gli elefanti e i rinoceronti asiatici. Per il tapiro, l’ippopotamo e l’ippopotamo pigmeo occorrono un bacino interno ed uno esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tabella 3. 25) Possibilità di strofinarsi, come tronchi d’albero o rocce e borcime o fango per la cura della pelle. 26) Box individuali. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo tra gli animali; se gli animali non sopportano bene l’inverno i box devono essere riscaldati. 27) Secondo la specie, prevedere delle possibilità di separare i maschi o delle vie di fuga per le femmine e gli animali giovani. 28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia). 29) Fango. Per i suini: possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango. 30) Alberi contro cui i cervidi possono strofinare le corna, rami. 31) Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi. 32) Tronchi d’albero per soddisfare le esigenze comportamentali dei buoi muschiati. 33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m2. 34) Coppia monogama con prole accettata. 35) Riparo o stalla; in caso di detenzione in box individuali la superficie deve essere triplicata. 36) Se è disponibile un parco esterno occorre garantire l’accesso permanente al parco interno. 37) Vacche in detenzione comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zampe o per trattamenti veterinari. 38) Struttura del suolo morbida ed elastica, con zona paludosa che permetta un accesso permanente all’acqua. 39) Lettiera adeguata. 40) Lettiera adeguata in cui sia possibile scavare: per criceti: 15 cm di profondità, per gerbilli della Mongolia: 25 cm di profondità; per degu: 30 cm di profondità. 41) Una o più possibilità per tutti gli animali di rifugiarsi contemporaneamente. Maggiori possibilità di rifugiarsi per i cincillà. 42) Materiale adatto alla preparazione del nido. 43) Assi per sedersi poste a diverse altezze.

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44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi; alimenti contenenti vitamina C per porcellini d’India. 45) Oggetti da rosicchiare come legno tenero o rami appena tagliati. 46) Bagni di sabbia. 47) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari. 48) Un animale può essere tenuto da solo in un parco, ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sociali. 49) Parco esterno che permette agli animali di scavare delle tane. 50) Per le specie che vanno in letargo o in estivazione devono essere adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda il clima. 51) Per delimitare e suddividere i parchi non è possibile utilizzare griglie. 52) Il suolo del parco deve presentare strutture tali da rendere possibile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed eventualmente del pelo. Per i felini, la limatura degli artigli deve essere assicurata anche con attrezzature adeguate. 53) Gli alimenti devono essere offerti in modo tale che l’animale debba compiere un certo sforzo per ottenerli. 54) Foraggio grezzo come fieno o paglia e alimenti contenenti vitamina C.

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Parchi per uccelli Tabella 2

Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale interno Requisiti particolari

Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animale (n) Superficied) Superficied) Volume Superficie Superficie Superficie m2 m5 m3 m2 m2 m2

Struzzo comune e) 2 500 – – 100 – 6 1) 2) Nandù e) 6 500 – – 50 – 4 1) 2) Casuarii e) 2 150 + 150 – – – – 10 3) Emù e) 2 300 + 100 – – 100 – – 1) 2) 4) Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) e)g) 12 100 45 90 – 2 – 7) 8) Pinguini di piccola taglia e pigoscelide di Adelia e)g) 12 60 45 90 3 1 – 7) 8) 18) Pellicani e) 4 60 – – 10 – 3 8) 9) 13) Cormorani, aninghe e)g) 6 40 20 50 2 3 – 8) 10) 11) Becco a scarpa e)g) 2 100 – – 50 – 6 8) Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone golia e)g) 2 200 80 320 50 20 5 8) 13) Cicogne di media e piccola taglia e) 2 100 100 500 10 10 1 8) 11) 12) Aironi di grossa taglia (A. cenerino) e) 6 100 100 500 5 3 1 8) 11) 12) Aironi di media taglia (A. guardabuoi) e) 6 – 40 160 – 2 0,5 8) 11) 12) Umbretta e) 6 – 40 160 – 5 2 5) 8) 9) 11) 12) Ibis, ibis eremita, spatole e) 12 – 40 160 – 2 0,5 8) 11) 12) Tarabuso e) 2 – 20 50 – 2 2 5) 8) 9) 11) 12) Aironi di piccola taglia (tarabusino) e) 2 – 10 25 – – – 5) 8) 10) 11) Fenicotteri e) 20 250 – – 5 – 1 8) 9) 13)

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Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale interno Requisiti particolari

Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animale (n) Superficied) Superficied) Volume Superficie Superficie Superficie m2 m5 m3 m2 m2 m2

Aquile e avvoltoi di grossa taglia e) 2 – 60 240 – 15 4 11) 12) 14) 15) 16) Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, e) 2 – 30 90 – 10 2 11) 12) 14) 15) 16) astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, rapaci appartenenti al genere Circus Falchi di grossa taglia (falco pellegrino, girifalco) e) 2 – 20 60 – 4 2 5) 11) 12) 14) 15) 16) Falchi di media taglia (lodolaio), piccoli astori (sparviero) e) 2 – 15 40 – 2 1 5) 11) 12) 14) 15) 16) Falchetti e) 2 – 10 20 – 0,5 – 5) 10) 11) 14) 15) 16) Civette di grossa taglia (gufo reale) e) 2 – 30 90 – 6 3 5) 11) 12) 14) 15) 16) Civette di media taglia (barbagianni) e) 2 – 20 40 – 3 2 5) 11) 12) 14) 15) 16) Civette di piccola taglia (civetta comune) e) 2 – 10 20 – 1 1 5) 10) 11) 14) 15) 16) Gruidi di grossa taglia (gru cenerina) e) 2 300 – – 150 – 6 12) 13) 15) Gruidi di piccola taglia (damigella) e) 2 200 – – 100 – 2 12) 13) 15) Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua) e)f) 2 – 10 30 – 1 – 6) 15) 17) 19) 20) 21) 23)

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Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale interno Requisiti particolari

Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animale (n) Superficied) Superficied) Volume Superficie Superficie Superficie m2 m5 m3 m2 m2 m2

Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini 2 – 0,7 0,84 – 0,1 – 15) 19) 20) 21) 22) (pappagallini e pappagalli di grande taglia) 23) Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli calopsitta 6 – 0,5 0,3 – 0,05 – 15) 19) 20) 21) 22) (pappagallini di media taglia) 23) Uccelli fino alle dimensioni degli agapornidi 4 – 0,24 0,12 – 0,05 – 15) 20) 21) 22) 23) (canarini, estrildidi, pappagallini di piccola taglia, psittaciformi: 19) agapornidi) Limicoli e) 8 – 20 40 – 1 0,5 8) 12) Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia e) 6 30 60 240 2 2 – 8) Gabbiani di piccola taglia e) 10 – 60 240 – 1 – 8) Caprimulgiformi, succiacapre e) 2 – 20 40 – 1 – 5) 10) 11) Colibrì, nettarinie e) 2 – 3 6 – 1 – 5) 11) 15) 17) Quetzal, trogoni e) 2 – 20 60 – 4 – 11) 15) Bucerotidi di grossa taglia e) 2 – 20 60 – – – 11) 15) Paradiseidi e) 2 – 20 60 – 4 – 5) 11) 15)

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Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli)

a) Se nella colonna «Per ogni animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si possono tenere più di n animali. b) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e di volume, l’altezza deve corrispondere ad almeno l’80 per cento del quoziente volume/ superficie di base, salvo diversa indicazione. Se la tabella fissa dei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base. c) Tutte le unità di detenzione devono avere una superficie al suolo di almeno 4 m2. d) Se nella tabella 4 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle superfici indicate nella tabella 2. e) Per la detenzione privata è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 94. f) Ara di grossa taglia: Anodorhynchus glaucus, Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Cacatua di grossa taglia: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus. g) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove cono- scenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

1) Bagni di sabbia. 2) Si considera la superficie solo negli impianti fissi. Negli impianti che dispongono di suolo naturale le dimensioni devono essere almeno triplicate e la qualità del suolo deve essere adeguata alle esigenze degli animali; i parchi devono poter essere suddivisi. 3) I parchi devono poter essere collegati fra loro. 4) Il parco deve disporre di un riparo. 5) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie – canneto, arbusti, cavità negli alberi o buche nel terreno. 6) Parco interno; parco esterno facoltativo. Se il parco esterno è sempre accessibile, le sue dimensioni concorrono nel calcolo del parco interno al massimo in misura di un terzo. 7) Detenzione all’interno e all’esterno. Per la detenzione estiva di specie antartiche e subantartiche gli spazi interni devono essere sempre climatizzati. In inverno occorre prevedere un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).

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8) Per i bacini si veda la tabella 4. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non figurano nella tabella 4. 9) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno. 10) A seconda della specie, trattasi di parchi interni o esterni. 11) Possibilità di appollaiarsi. 12) Per le specie che non sopportano bene l’inverno deve essere disponibile un parco interno. 13) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno. 14) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico. I rapaci tenuti in falconiera devono avere con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente. 15) Possibilità di bagnarsi. 16) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico. 17) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno. 18) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo. 19) Rami naturali in abbondanza affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi. 20) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari. 21) I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfici morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli uccelli possano appollaiarsi; un terzo del loro volume deve essere privo di strutture. 22) Nei parchi con una superficie inferiore a 2 m2 il rapporto fra lunghezza e larghezza del parco non può essere superiore a 2:1. 23) Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta.

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Bacini per mammiferi Tabelle 3

Bacini per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Specie animali Numero Superficie Profondità Superficie (n) m2 m m2

Visone selvatico, puzzola 2 1 0,2 – Nutria 2 2 0,5 – Castoro 5 30 0,8 – 6) Capibara 5 6 0,5 1 7)

Lontra nana 2 10 0,5 2 Aonyx, lontra comune 2 20 0,8 – Lontra marina 2 60 2 25

Orsi di grande taglia, escluso l’orso maleseb) 2 50 1 2 Orso polareb) 1 400 2 20

Rinoceronte asiaticob) 2 10 1 5 Ippopotamo pigmeob) 2 20 0,8 – Ippopotamob) 2 30 1,5 8 Tapirob) 2 10 0,8 –

Sirenib) 2 80 2 20

Foche 5 80 2 10 1) Leoni marini, otarie 5 150 3 15 1) Elefanti marini, trichechib) 3 250 10 40 1)

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Bacini per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Specie animali Numero Superficie Profondità Superficie (n) m2 m m2

Delfini, marsovinib) 5 800 5 50 2) 3) 4) Platanistidi asiaticib) 4 400 4 25 2) 5) Platanistidi sudamericanib) 4 400 4 30 2) 5) Orca, delfinattero bianco, globicefalob) 2 2000 10 150 2) 4) 5)

Osservazioni sulla tabella 3 – (Bacini per mammiferi)

a) Il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base. b) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove cono- scenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta una parte di terreno adeguata. Dimensioni minime per animale: foca 10 m2; leone marino, otaria, tricheco, elefante marino: 15 m2. 2) Rendimento dei filtri: l’impianto deve permettere il ricambio dell’intero volume dell’acqua in 4 ore al massimo. 3) Compresi un bacino accessorio di 150 m2 e di 3,5 m di profondità con la possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua e un bacino di separazione degli animali. 4) Acqua salata. 5) Compresi un bacino accessorio e un bacino per separare gli animali; almeno un bacino di separazione con possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua. 6) Il bacino deve essere dotato di legno che i castori possono rosicchiare. Il legno deve essere rinnovato periodicamente. 7) Il parco interno deve disporre anche di un bacino.

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Bacini per uccelli Tabella 4

Bacini per uccelli Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Specie Numero Superficie Profondità Superficie (n) m2 m m2

Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua)a) 12 15 2 1 1) Pigoscelide di Adeliaa) 12 15 2 1 1) Pinguini di piccola tagliaa) 12 15 1 0,5 1)

Pellicani 4 50 0,75 5 Cormorani, aninghe 6 40 1,25 1 Fenicotteri 20 100 – 0,5 2)

Limicoli 8 6 – – 2) Gabbiani di grande taglia 6 12 – – Gabbiani di piccola taglia 12 6 – –

Osservazioni sulla tabella 4 – (Bacini per uccelli)

a) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove cono- scenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

1) Bacino con sponda alta e uscita. 2) Profondità variabile con bassofondo.

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Rettili

Osservazione preliminare A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lun- ghezza del corpo oppure del carapace dell’esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace, nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura e l’umidità dell’aria (ectotermia). C. I parchi per rettili velenosi, boidi con una lunghezza del corpo superiore ai 3 metri e per varani e iguane con una lunghezza del corpo superiore a un metro devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono esse- re dotati di chiusure di sicurezza. Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strut- ture in cui rinchiudere gli animali.

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Rettili Tabella 5

Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Testuggini europee 2 8x4 – – – 2x2 – 4) 5) 7) 9) 27) 32) Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii Testuggini tropicali 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 3) 5) 7) 9) 27) delle foreste secche e delle zone steppiche Geochelone pardalis, radiata, elegans, Kinixys e Chersina spp. Testuggini tropicali 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 3) 5) 7) 9) 27) delle foreste umide Geochelone carbonaria, denticulata, Kinixys homeana

Geochelone sulcata d) 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 3) 5) 6) 7) 9) 27) Testuggini giganti d) 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) 9) 27) Geochelone nigra, Dipsochelys spp)

Tartarughe alligatore d) 2 2x2 3x3 1 – – 2x2 3) 5) 9) 12) 28) Chelydra serpentina, Macroclemys temminckii Tartarughe acquatiche, Pelomedusidae 2 2x2 4x2 1 – – 1x1 3) 5) 9) 18) 26) Tartarughe del fango, Kinosternidaae 2 2x2 4x3 1 – – 2x2 3) 5) 9) 28) Tartarughe dal guscio molle, Trionychidae 2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 7) 9) 28)

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Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Tartarughe pitturate e ornamentali 2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 9) 29) Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys spp. Tartarughe collo di serpente d) 2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 9) 28) Chelodina, Hydromedusa, Phrynops, Emydura spp. Pelomedusidae di grossa taglia d) 2 2x1 4x2 1 – – 1x1 3) 5) 9) 18) 26) Podocnemis expansa

Fisignati, Physignatus spp. 2 5x3 1x1 0,5 5 2x2 – 3) 8) 29) Idrosauri, Hydrosaurus spp. Uromastici, Uromastyx spp. 2 5x4 – – 3 2x2 – 3) 7) 27) Anfiboluri, Pogona spp. 2 5x4 – – 3 2x2 – 3) 8) 28) Caloti, gonocefali 2 5x4 – – 5 2x2 – 3) 29) 30) Calotes spp., Gonocephalus spp.

Lucertole, Lacerta, Podarcis, Galloti spp. c) 2 6x4 – – 4 2x2 – 3) 9) 29) Algiroidi, lucertola vivipara 2 6x4 – – 4 2x2 – 1) 3) 13) 28) 31) Algyroides spp., Lacerta vivipara

Tiliqua rugosa, Tiliqua rugosa c) 2 7x4 – – 3 2x2 – 3) 9) 28) 31) Scinco dalla lingua azzurra, Tiliqua spp. c) 2 6x4 – – 3 2x2 – 3) 29) 31) Scinco delle isole Salomone, Corucia zebrata c) 2 5x3 – – 5 2x2 – 3) 8) 11) 27) 30)

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Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Gechi notturni – arboricoli c) 2 6x6 – – 8 2x2 – 3) 8) 9) 28) Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates Gechi notturni – terricoli c) 2 4x3 – – 2 2x2 – 3) 7) 9) 28) Eublepharis, Coleonix, Nephrurus spp. Gechi diurni c) 2 6x6 – – 8 2x2 – 3) 8) 28) Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp. Cordili, platisauri c) 2 5x3 – – 4 2x2 – 3) 8) 9) 28) Cordylus, Platysaurus spp. Cordilo gigante, Cordylus giganteus c) 2 5x3 – – 3 2x2 – 3) 7) 28) Elodermi, Heloderma spp. d) 2 4x3 – – 3 2x2 – 3) 4) 9) 12) 26)

Camaleonti arboricoli d) 1 4x4 – – 4 2x2 – 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 17) 26) Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, Furcifer, Kinyongia Camaleonti terricoli d) 1 6x4 – – 3 2x2 – 1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 17) 26) Chamaeleo Camaleonti terricoli d) 1 6x4 – – 4 2x2 – 5) 9) 17) Brookesia, Rhampholeon

Iguana verde (Iguana spp.) d) 2 4x3 – – 4 2x2 – 2) 3) 5) 8) 9) 12) 26) Iguane terrestri di grossa taglia d) 2 5x4 – – 2 2x2 – 3) 5) 7) 8) 9) 12) 26) (adulti > 1 m lunghezza complessiva) Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.

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Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Dracaena, Crocodilurus d) 2 3x2 2x2 0,5 3 1x1 1x1 3) 5) 9) 12) 25) 26) Tupinambis spp. d) 2 5x3 – – 3 2x2 – 3) 5) 4) 7) 9) 12) 13) 26)

Varani terricoli di grossa taglia provenienti d) 2 5x3 – – 2 2x2 – 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 13) 26) dalle zone aride28 Varani terricoli di grossa taglia provenienti d) 2 5x3 – – 2 2x2 – 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 26) dalle zone semiaride V. bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus Varani arboricoli provenienti dalle zone umide29 d) 2 5x2 – – 5 2x2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) Varani semiacquatici di grossa taglia d) 2 5x3 2x2 0,5 3 2x2 – 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) Varanus niloticus, V. ornatus, V. salvator Varani acquatici, Varanus mertensi d) 2 2x2 3x2 0,5 3 1x1 1x1 3) 5) 6) 9) 12) 26) Varani erbivori di grossa taglia d) 2 5x3 2x2 0,5 5 2x2 – 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26) Varanus mabitang, V. olivaceus

Boidi di grossa taglia30 d) 2 1x0,5 0,75 2) 5)10) 12) Anaconde, Eunectes spp. d) 2 1x0,5 1x0,5 0,2e) 0,75 0,1x0,1 5) 12)

28 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis. 29 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. melinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi 30 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boelleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.

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Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Rhabdophis spp. d) 2 1x0,5 0,5x0,5 0,2 0,5 0,5x0,1 4) 11) 12) 17) Balanophis ceylonensis 2 1x0,5 – – 0,5 5) 11) 12) 17) Colubridi pericolosi d) 2 1x0,5 – – 0,7 5) 8) 11) 12) 17) 23) Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus typus, Thelotornis spp.

Elapidi terricoli di grossa taglia d) 2 1x0,5 – – 0,5 4) 5) 11) 12) 13) 17) 23) Elapidae (adulti >1 m) Elapidi terricoli di piccola taglia d) 2 1x0,5 – – 0,5 4) 5) 11) 12) 13) 17) 23) Elapidae (adulti < 1 m) Cobra reale, Ophiophagus hannah d) 1 1x0,5 – – 0,5 5) 11) 12) 14) 17) 23) 25) Elapidi terricoli d) 2 1x0,5 – – 0,7 8) 11) 12) 14) 17) 23) Dendroaspis spp. senza D. polylepis, Pseudohaje goldii Elapidi di grossa taglia d) 2 1x0,5 – – 0,5 4) 8) 11) 12) 14) 17) 23) Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp. Cobra d’acqua, Boulengerina annulata d) 2 0,5x0,5 1x0,5 0,4 0,5 0,5x0,5 11) 12) 17) 23)

Serpenti di mare, Laticauda spp. d) 2 0,5x0,5 2x1 0,5 – 1x1 12) 17) 18) 20) 21) 23) Serpenti di mare dal ventre giallo, d) 2 – 2x1 0,5 – 1x1 12) 17) 18) 19) 20) 22) Pelamis platurus

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Parchi per rettili Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezza Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Atractaspididae d) 2 1x0,5 – – 0,5 5) 7) 9) 12) 13) 17) 23) Vipere e crotali terricoli d) 2 1x0,5 – – 0,5 4) 11) 12) 13) 17) 23) Viperidae, Viperinae e Crotalinae Viperidi e crotalini31 d) 2 1x0,5 – – 0,5 4) 11) 12) 13) 17) 23) 24) Viperidi e crotalini arboricoli d) 2 1x0,5 – – 1 8) 11) 12) 13) 17) 23) Viperidae, Viperinae e Crotalinae Mocassino acquatico, Agkistrodon piscivorus d) 2 0,5x0,5 0,5x0,2 0,1 0,5 0,5x0,1 4) 11) 12) 13) 17) 23)

Alligatori, gaviali, caimani, coccodrilli32 d) 1 4x2 4x2 0,5 0,5 2x2 3) 5) 6) 12) 17) 18) 26)

Tuatara, Sphenodon spp. d) 1 4x3 2x1 0,4 0,5 – 9) 11) 16) 17)

31 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus. 32 Alligatori, caimani, coccodrilli, gaviali, Mecistops, Melanosuchus, Paleosuchus, Osteolaemus, Tomistoma.

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Osservazioni sulla tabella 5 – (Rettili)

a) Il volume del parco per animali adulti e subadulti non può essere inferiore ai 30 litri. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l’adattamento o per la riproduzione e l’allevamento. b) È indicata la profondità dell’acqua nel punto più basso del bacino; devono essere presenti anche settori meno profondi. c) L’indicazione riguarda l’altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi. d) Per la detenzione privata è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 94. e) Profondità massima del bacino: 0,6 m.

Requisiti particolari

1) Possibilità supplementare di uscire all’aperto fintantoché le condizioni meteorologiche lo consentono, tuttavia il parco esterno deve essere riscaldato. 2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali. 3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una piccola parte del parco deve avere all’occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una lampada termica per ogni capo affinché gli animali possano riscaldarsi. 4) Le condizioni climatiche nel corso dell’anno devono essere regolate in modo da permettere l’ibernazione o l’estivazione a tutte le fasce d’età. 5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli. 6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini del genere Geochelone sulcata, le tartarughe dal guscio molle e i varani: se lo stesso parco ospita più animali, esso deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali. 7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi. 8) Tutti i parchi devono offrire agli animali, a seconda della specie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale quali alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali, rami fini oppure pareti di sughero o di roccia. 9) Possibilità di nascondersi. 10) Superfici di riposo sopraelevate. 11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali. 12) Costruzione solida del parco (terrario). 13) Durante la notte deve esserci un raffreddamento sufficiente.

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14) Cassoni con apertura, manipolabili dall’esterno, oppure devono esserci altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale. 15) Il parco deve essere ben aerato (minimo 2 lati con recinzione in rete). 16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini. 17) È necessario un attestato di competenza specifico per il gruppo delle specie interessate. 18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti. 19) L’acquario deve avere gli angoli smussati; l’ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindirica. 20) L’acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga. 21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare. 22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno. 23) Se esistono sieri antiveleni per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo ad un’apposita associazione. 24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata, nella quale gli animali possono nascondersi. 25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie. 26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. alogene, HQL o HQI) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all’aperto o in parchi con irradiazione solare diretta. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi. 27) L’alimentazione deve essere costituita principalmente da componenti vegetali e può contenere solo una minima quantità di proteine animali. 28) L’alimentazione deve essere costituita soprattutto da carne (possibilmente animali interi, intestini inclusi) o da insetti. 29) L’alimentazione deve essere costituita da carne o da insetti e da componenti vegetali. 30) L’umidità relativa dell’aria deve mantenersi costante tra il 70 e il 100 %. 31) L’umidità relativa dell’aria deve situarsi tra il 70 e il 100 % e presentare forti escursioni. 32) Detenzione all’aperto con un’area protetta e una temperatura ottimizzata.

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Anfibi

Osservazione preliminare A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lun- ghezza del corpo dell’esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso degli urodeli la lunghezza complessiva. B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura e l’umidità dell’aria (ectotermia). C. L’alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali. D. L’alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (insetti, aracnidi, vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devono essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze minerali e devono poter essere ingeriti per intero.

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Anfibi Tabella 6

Parchi per anfibi Gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie Profondità Altezzab) Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Anuri – Ilidi 2 10x5 2x1 2 10 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 5) in parte 7) Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennynsi Anuri – Ilidi 2 10x5 2x1 2 10 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 5) in parte 7) specie provenienti da climi tropicali-subtropicali Agalychnis, Hyperolius, Poypedates spp.

Rane arboricole delle foreste tropicali, 2 8x8 2x2 1 10 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 6) 8) 10) Dendrobates, Phyllobates spp. Pipidi delle acque tropicali 2 – 5x4 4 – – 2x2 1) 4) 5) 11) Xenopus, Hymenochirus, Pipa spp. Rana spp. 2 10x5 5x5 2 5 2x2 2x1 1) 2) 3) 4) 5)

Rospo comune, Bufo bufo, 2 5x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 7) 8) Rospo smeraldino, Bufo viridis, Rospo britannico, Bufo calamita, Rospo mauritanico, Bufo mauretanicus Rospo delle canne, Bufo marinus, 2 5x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 8) Rospo di Glennifer, Bufo pardalis, Rospo macchiato, Bufo guttatus Rospo del deserto di Sonora, Bufo alvarius 2 10x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) 8) 9)

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Parchi per anfibi Gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie (n) Superficie Superficie ProfonditàAltezzab) Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC

Tritoni 2 5x5 10x4 4 4 2x2 3x3 1) 2) 4) 12) Triturus, Taricha, Pachytrition spp.

Salamandre giganti 1 – 3x2 0,5 – 3x2 4) 5) 6) 9) Cryptobranchidae, Andrias spp. Salamandre terrestri 2 8x4 2x4 2 4 2x2 1x1 1) 2) 4) in parte 7) 12) Salamandra Ambystoma spp.

Axolotl, Siren lacertina 1 (–2) – 4x2 2 – – 1x1 1) 2) 4) 11) Ambystoma mexicanum

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Osservazioni sulla tabella 6 – (Anfibi)

a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di malattia o di infortunio, per l’adattamento o per la riproduzione e l’allevamento. b) L’indicazione riguarda l’altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.

Requisiti particolari

1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime. 2) La temperatura nel parco deve mantenersi entro i parametri indicati nei «Requisiti particolari», in una piccola parte del parco si deve tuttavia raggiungere la temperatura più alta indicata. 3) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio rami o pezzi di corteccia. 4) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame. 5) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi. 6) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un’analoga struttura imbutiforme. 7) Gli animali devono poter trascorrere l’ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare. 8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in ibernazione. 9) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione. 10) Elevata umidità dell’aria. 11) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un’infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi. 12) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.

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Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Tabella 7

Detenzione Trasporto

Salmonidi Ciprinidi Salmonidi Ciprinidi

1 Effettivo

11 Effettivo massimo per metro cubo d’acqua1 kg 25–100 28–100 250 500

2 Qualità dell’acqua

21 Saturazione di ossigeno

211 – Pesci adulti saturazione massima per cento 120

212 saturazione minima per cento 60 12

213 – Pesci giovani saturazione minima per cento 70

22 Ossigeno libero minimo nell’acqua che defluisce mg/l 5

23 Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci

231 – a lungo termine mg/l 6,5 3,5 5,0–8,0

232 – a breve termine mg/l 5 0,5

24 Tenore massimo di ammoniaca

241 – Pesci adulti mg/l 0,01 0,02 0,01 0,02

242 – Pesci giovani mg/l 0,006 0,006 0,006 0,02

25 Tenore massimo di nitrato mg/l 200 200 200 200

26 Tenore massimo di sale mg/l 35 35

27 Tenore di anidride carbonica mg/l 20 20 20 20

28 pH 5,5–8,5 6,5–9,0 6,5–9,0 6,5–9,0

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Detenzione Trasporto

Salmonidi Ciprinidi Salmonidi Ciprinidi

29 Temperatura massima

291 – Pesci adulti °C 18 30 2–14 2–18

292 – Pesci giovani °C 14 28

293 Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento °C 3 5 3 5

3 Privazione massima di cibo giorno-gradi 100 280 100 280

1 L’effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l’osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell’acqua.

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Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali

Osservazioni preliminari A. Vale per i pesci ornamentali con una lunghezza del corpo superiore a 20 cm. B. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lun- ghezza del corpo dell’esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti i pesci ed è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Gli animali più grossi devono essere considerati per primi. C. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

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Requisiti minimi per la detenzione di pesci ornamentalia) Tabella 8

Per gruppi fino a n animali Requisiti particolari

Numero Lunghezza Larghezza (n) LC LC

1 Pesce più lungob) 1 2 1,5 1) 2)

11 Per i 9 pesci più grandi: per ogni animale in più 1 0,5 0,1

12 Per ulteriori animali: LC dell’animale più grande 10 0,25 0,1

Osservazioni sulla tabella 8 – (Detenzione di pesci a scopo ornamentale)

a) Per la detenzione professionale è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell'articolo 90. b) In almeno due terzi della superficie di base del recinto la profondità dell’acqua non può essere inferiore alla LC del pesce più grande.

Requisiti particolari

1) Si deve rispettare l’alternanza giorno/notte. 2) L’acquario non può essere direttamente visibile da tutti i suoi lati.

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Allegato 3 (art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio

Osservazioni preliminari Le osservazioni preliminari di cui all’allegato 2 si applicano anche all’allegato 3.

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Roditori non utilizzati per l’allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d’India Tabella 1 I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all’allegato 2.

Specie, peso Superficie minima per ogni Superficie per animale Altezza Osservazioni unità di detenzione cm2 cm2 cm

Topo (Mus musculus) < 20 g 330 60 12 1) 3) 5) 6) 20–30 g 330 80 12 1) 3) 5) 6) > 30 g 330 100 12 1) 3) 5) 6)

Ratto (Rattus norvegicus) < 200 g 800 200 18 1) 3) 5) 6) 200–300 g 800 250 18 1) 3) 5) 6) 300–400 g 800 350 18 1) 3) 5) 6) 400–600 g 1500 450 20 1) 3) 5) 6) > 600 g 1500 600 20 1) 3) 5) 6)

Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus) < 60 g 800 250 18 1) 3) 5) 6) > 60 g 800 400 18 1) 3) 5) 6)

Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.) < 40 g 1500 350 20 1) 3) 5) 7) > 40 g 1500 450 20 1) 3) 5) 7)

Porcellino d’India (Cavia porcellus) < 300 g 3800 350 30 1) 2) 3) 4) 300–700 g 3800 700 30 1) 2) 3) 4) > 700 g 3800 900 30 1) 2) 3) 4)

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Osservazioni sulla tabella 1 – (Piccoli roditori non utilizzati per l’allevamento)

1) Fondo non perforato con lettiera adeguata come p. es. trucioli depolverizzati. 2) Foraggio grezzo come fieno o paglia. 3) Oggetti da rosicchiare come cubetti di foraggio compresso o pezzi di legno tenero. 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento. 5) Materiale adeguato per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa. 6) Possibilità di arrampicarsi, p.es. coperchio con griglia, supporto verticale. 7) Lettiera adeguata per scavare una cavità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormire.

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Roditori utilizzati per l’allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d’India Tabella 2 I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all’allegato 2.

Specie, peso Superficie minima per ogni Altezza Osservazioni unità di detenzione cm2 cm

Topo (Mus musculus) 500 12 1) 3) 5) 6) 8) 9)

Ratto (Rattus norvegicus) 300–400 g 800 18 1) 3) 5) 6) 10) > 400 g 1500 20 1) 3) 5) 6) 10)

Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus) 800 18 1) 3) 5) 6) 11)

Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.) 1500 20 1) 3) 5) 7) 8)

Porcellino d’India (Cavia porcellus) 3800 30 1) 2) 3) 4) 8) 12)

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Osservazioni sulla tabella 2 – (Roditori utilizzati per l’allevamento)

1) Fondo non perforato con lettiera adeguata come p. es. trucioli depolverizzati. 2) Foraggio grezzo come fieno o paglia. 3) Oggetti da rosicchiare come cubetti di foraggio compresso o pezzi di legno tenero. 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento. 5) Materiale adeguato per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa. 6) Possibilità di arrampicarsi, p.es. coperchio con griglia, supporto verticale. 7) Lettiera adeguata per scavare una cavità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormire. 8) Superficie per una coppia monogama o per un maschio con due femmine, compresi i piccoli fino allo svezzamento. 9) Se i piccoli sono tenuti con la madre oltre l’età normale di svezzamento, la superficie minima è di 800 cm2. 10) Superficie per la madre e i piccoli fino allo svezzamento. Per ogni animale adulto in più: 400 cm2. 11) Superficie per la madre o la coppia monogama, compresi i piccoli fino allo svezzamento. 12) Per ogni altro animale adulto di un peso inferiore a 700 g, 1000 cm2 e per ogni ulteriore adulto di oltre 700 g, 1500 cm2. Se sono detenuti più di 20 animali, la superficie per ogni madre può essere ridotta a 900 cm2.

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Primati (non utilizzati per l’allevamento) Tabella 3

Specie Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Osservazioni

Numero Superficie Volume Superficie Volume (n) m2 m3 m2 m3

Uistitì 5 1,5 3 0,3 0,6 1) 2) 3) 4) 5) Callimiconidae, tamarindo di goeldi 5 3 6 0,5 1 1) 2) 3) 4) 5) Scimmia notturna 5 6 12 1 2 1) 2) 3) 4) 5) Saimiri 5 6 15 1,5 3,75 1) 2) 3) 5) Scimmie ragno, cercopitechi, macachi 5 15 45 3 9 1) 3) 5) 6) 7) 8)

Osservazioni sulla tabella 3 – (Primati, non utilizzati per l’allevamento)

1) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell’animale. 2) Box per dormire. Essi devono essere sistemati all’altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie di tanto in tanto incompa- tibili occorre prevedere un box per ogni animale. 3) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi. 4) Coppia monogama con prole accettata. 5) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. Gli animali devono essere indotti all’esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente. 6) Possibilità di separazione e di isolamento. 7) Nei parchi di 45 m3 possono essere tenuti 5 animali adulti o 10 animali giovani (al massimo di tre anni di età). 8) Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al massimo un anno in parchi più piccoli con una superficie di almeno 15 m3 purché ogni giorno, durante il periodo di attività, abbiamo accesso per almeno cinque ore a un parco di almeno 45 m3.

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Pipidi (Xenopus laevis) Tabella 4 La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C.

Lunghezza del corpo Superficie minima del bacino Superficie minima per Altezza per un animale ogni animale in più cm2 cm2 cm

Xenopus < 6 cm 160 40 6 6– 9 cm 300 75 8 9–12 cm 600 150 10 > 12 cm 920 230 12,5

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Allegato 4 (art. 165 cpv. 1 lett. f)

Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Osservazioni preliminari Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale. Non sono ammesse misure inferiori. A seconda della durata del trasporto, dello stato di salute degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.

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Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini Tabella 1

Spazio minimo per il trasporto di bovini Spazio minimo per il trasporto di suini

Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento kg m2 cm kg m2 cm

40– 80 kg 0,30 Altezza al garrese + 20 cm Fino a 15 kg 0,09 75 cm 80–150 kg 0,40 Altezza al garrese + 25 cm 15–25 kg 0,12 75 cm 150–250 kg 0,80 Altezza al garrese + 35 cm 25–50 kg 0,18 75 cm 250–350 kg 1,00 Altezza al garrese + 35 cm 50–75 kg 0,30 90 cm 350–450 kg 1,20 Altezza al garrese + 35 cm 75–90 kg 0,35 100 cm 450–550 kg 1,40 Altezza al garrese + 35 cm 90–110 kg 0,43 100 cm 550–700 kg 1,60 Altezza al garrese + 35 cm 110–125 kg 0,51 100 cm Oltre 700 kg 1,80 Altezza al garrese + 35 cm 125–150 kg 0,56 110 cm 150–200 kg 0,69 110 cm Oltre 200 kg 0,82 130 cm

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Spazio minimo per il trasporto di ovini, caprini e cavalli Tabella 2

Spazio minimo per il trasporto di ovini tosati Spazio minimo per il trasporto di caprini

Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento kg m2 cm kg m2 cm

30–45 kg 0,25 Altezza al garrese + 25 cm Meno di 35 kg 0,25 Altezza al garrese + 50 cm 45–60 kg 0,33 Altezza al garrese + 30 cm 35–55 kg 0,33 Altezza al garrese + 50 cm Oltre 60 kg 0,40 Altezza al garrese + 30 cm Oltre 55 kg 0,50 Altezza al garrese + 50 cm

Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati Spazio minimo per il trasporto di cavalli

Peso Superficie per animale Altezza minima del compartimento Superficie per animale Altezza minima del compartimento kg m2 cm m2 cm

Meno di 30 kg 0,20 Altezza al garrese + 20 cm Puledri 0,85 Altezza al garrese + 40 cm 30–45 kg 0,25 Altezza al garrese + 25 cm Cavalli leggeri 1,40 Altezza al garrese + 40 cm 45–60 kg 0,40 Altezza al garrese + 30 cm Cavalli medi 1,60 Altezza al garrese + 40 cm Oltre 60 kg 0,50 Altezza al garrese + 30 cm Cavalli pesanti 1,90 Altezza al garrese + 40 cm

Spazio minimo per il trasporto di pecore in gestazione avanzata e montoni d’allevamento

Superficie per animale Altezza minima del compartimento m2 cm

Pecore 0,50 Altezza al garrese + 30 cm Montoni 0,50 Altezza al garrese + 30 cm

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Spazio minimo per il trasporto di volatili Tabella 3

Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini adulti Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno

Peso Superficie per kg di Altezza del compartimento Superficie per animale Altezza del compartimento kg peso vivo cm cm2 cm cm2/kg

Fino a 1,6 kg 180 24 Pulcini e anatre di un giorno 21 10 Fino a 3,0 kg 160 24 Oche e tacchini di un giorno 35 10 Fino a 5,0 kg 115 25 Fino a 10,0 kg 105 30 Fino a 15,0 kg 105 35 Oltre 15,0 kg 90 40

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Allegato 5 (art. 225)

Disposizioni transitorie

Osservazioni preliminari Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d’applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.

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Disposizioni transitorie

Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

1 Art. 26 cpv. 1 Divieto di utilizzare metodi di riproduzione 5 anni

per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione

2 Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificia- 5 anni

le da parte di specialisti

3 Art. 31 cpv. 1 Formazione in agricoltura per chi accudisce 5 anni

oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito

4 Art. 31 cpv. 4 Attestato di competenza per chi detiene o 5 anni Detenzioni di animali esistenti accudisce meno di 10 unità di bestiame il 1° settembre 2008 grosso, bovini, suini, ovini, caprini, cavalli, lama, alpaca, conigli o volatili

5 Art. 31 cpv. 5 Attestato di competenza per la detenzione 5 anni Detenzioni di cavalli esistenti professionale di oltre 11 cavalli il 1° settembre 2008

6 Art. 32 in combinato Castrazione di lattonzoli senza anestesia Fino al

disposto con 31.12.2009 l’art. 224

7 Art. 35 cpv. 3 Divieto di installare nuove poste con gioghi 5 anni

elettrici

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

8 Art. 35 cpv. 4 Utilizzo di trasformatori autorizzati 5 anni Detenzioni di animali esistenti lett. c il 1° settembre 2008

9 Art. 37 cpv. 1 Accesso all’acqua per i vitelli 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

10 Art. 37 cpv. 4 Alimentazione ricca di fibre grezze per i 5 anni Detenzioni di animali esistenti vitelli da ingrasso il 1° settembre 2008

11 Art. 39 cpv. 2 in Settore di riposo per gli altri bovini 5 anni Detenzioni di animali esistenti La superficie al suolo deve essere di: combinato disposto il 1° settembre 2008 1,80 m2 per ogni animale fino a 200 kg; con l’allegato 1, 2,0 m2 per ogni animale fino a 300 kg; tabella 2 2,3 m2 per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m2 per ogni animale di oltre 400 kg.

12 Art. 39 cpv. 3 Divieto di tenere i bovini da ingrasso di 5 anni Detenzioni di animali esistenti oltre quattro mesi in box ad area unica con il 1° settembre 2008 lettiera profonda

13 Art. 40 cpv. 1 Uscita durante il periodo di foraggiamento 5 anni Detenzioni di animali esistenti invernale il 1° settembre 2008 che beneficiano di una deroga

14 Art. 40 cpv. 3 Separazione dei vitelli in caso di stabula- 5 anni Detenzioni di animali esistenti zione fissa delle madri o delle nutrici il 1° settembre 2008

3132

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

15 Art. 41 cpv. 2 Bordo rialzato nei box di riposo per i bovini 5 anni Detenzioni di animali esistenti secondo periodo il 1° settembre 2008

16 Art. 41 cpv. 3 Ricovero degli animali partorienti in una 5 anni Detenzioni di animali esistenti zona speciale nelle stalle a stabulazione il 1° settembre 2008 libera

17 Art. 44 Esigenze comportamentali dei suini 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

18 Art. 45 cpv. 1 Accesso all’acqua per i suini 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

19 Art. 47 cpv. 1 in Superficie globale e superficie di riposo 10 anni Detenzioni Per i box con i pavimenti parzialmente o completa- combinato disposto per i suini di animali mente perforati e per i box con area di defecazione con l’allegato 1 esistenti il esterna, la superficie globale per ogni animale deve tabella 3 cifre 31 1° settembre essere di: e 32 2008 0,30 m2 per i suinetti svezzati fino a 25 kg; 0,45 m2 per i suinetti di 25–60 kg; 0,65 m2 per i suini di 60–110 kg; 1,3 m2 per le scrofe. Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono avere i pavimenti perforati (con fenditure o fori).

20 Art. 49 cpv. 2 Evitare tra i suini il reciproco allontana- 15 anni Detenzioni di animali esistenti mento dal trogolo durante il pasto il 1° settembre 2008

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

21 Art. 52 cpv. 1 Divieto di stabulazione fissa per gli ovini 10 anni Detenzioni di 1. Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere animali esistenti regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel il 1° settembre periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni

2008 nel periodo di foraggiamento invernale.

2. Non possono essere tenuti legati ininterrottamente

per oltre due settimane.

3. L’uscita in inverno deve essere concessa entro il

1° settembre 2010

22 Art. 55 cpv. 1 Uscita per i caprini tenuti legati 2 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

23 Art. 55 cpv. 3 Settore di riposo con lettiera per i caprini 2 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

24 Art. 59 cpv. 1 Divieto di stabulazione fissa per i cavalli 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

25 Art. 59 cpv. 3 Contatto sociale per i cavalli 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

26 Art. 61 cpv. 2 in Aree d’uscita per i cavalli 5 anni Detenzioni di animali esistenti combinato disposto il 1° settembre 2008 con l’allegato 1 tabella 7

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

27 Art. 61 cpv. 4 Uscita per le giumente d’allevamento con 5 anni Detenzioni di animali esistenti puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli il 1° settembre 2008 non utilizzati

28 Art. 61 cpv. 5 Uscita per i cavalli utilizzati 5 anni Detenzioni Su richiesta del detentore di animali, l’autorità canto- di animali nale può prorogare il periodo transitorio per le azien- esistenti il de professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il 1° settembre 1° settembre 2023 se:

2008 1. l’area d’uscita necessaria non può essere allestita

per mancanza di spazio;

2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno;

3. l’azienda conta più di 10 cavalli; e

4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla

presente ordinanza.

29 Art. 63 Divieto dell’uso di filo spinato 2 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

30 Art. 66 cpv. 2 Lettiera sul pavimento del pollaio su 2 anni Detenzioni di animali esistenti almeno il 20 per cento della superficie il 1° settembre 2008 calpestabile dai volatili domestici

31 Art. 66 cpv. 3 lett. c Posatoi sopraelevati per gli animali 2 anni Detenzioni di animali esistenti d’allevamento, le ovaiole e il pollame il 1° settembre 2008 domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

32 Art. 66 cpv. 3 lett. d Possibilità di nuotare per anatre e oche, 2 anni Detenzioni di animali esistenti ed e possibilità di bagnarsi per i piccioni il 1° settembre 2008 domestici

33 Art. 68 cpv. 1 Formazione prima dell’acquisto di un cane 2 anni

34 Art. 68 cpv. 2 Formazione dopo l’acquisto di un cane 2 anni

35 Art. 72 cpv. 5 Schermi nei box e nei canili per i cani 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

36 Art. 85 cpv. 2 Formazione specifica per una specie 5 anni

animale in piccole aziende detentrici di animali selvatici

37 Art. 85 cpv. 3 Formazione in piccole aziende private 5 anni

detentrici di animali selvatici

38 Art. 97 Formazione per le persone che si occupano 5 anni

di pesci e decapodi

39 Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi in cui sono 2 anni Detenzioni di animali esistenti tenuti animali da laboratorio il 1° settembre 2008

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

40 Art. 119 cpv. 2 e 3 Detenzione di specie animali diverse nello 2 anni Detenzioni di animali esistenti stesso locale, detenzione in gruppo il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gatti

41 Art. 150 Formazione e aggiornamento del personale 5 anni

impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

42 Art. 159 cpv. 1 Assi trasversali sulle rampe per il trasporto 2 anni

terzo periodo di animali

43 Art. 165 cpv. 1 Griglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi 2 anni Veicoli e rimorchi esistenti il lett. h 1° settembre 2008

44 Art. 177 cpv. 2-4 Formazione e aggiornamento 5 anni Durante il periodo transitorio nelle del personale del macello aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per cento del personale.

45 Art. 203 cpv. 1 Formazione dei formatori 2 anni Formazione per i detentori

di cani

46 Art. 203 cpv. 2 Riconoscimento dei corsi per formatori 2 anni Formazione per i detentori di cani

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

47 Art. 205 lett. c Attestazione del controllo esterno di qualità 2 anni Formazione per i detentori per i centri di formazione di cani

48 Allegato 1 tabella 1 Dimensioni (lunghezza e larghezza) per 5 anni Detenzioni Per gli animali giovani in posta corta con un peso cifre 1 e 32 animali giovani in stabulazione fissa e per di animali tra 301 e 400 kg: vacche in stabulazione fissa o in gruppo esistenti il – larghezza di 90 cm e lunghezza di 145 cm; 1° settembre per gli animali giovani in posta corta di oltre 400 kg:

2008 le cui poste – larghezza di 100 cm e lunghezza di 155 cm;

o i cui box di per le vacche con un’altezza al garrese di oltre riposo non 130 cm: raggiungono – in posta corta: le dimensioni larghezza di 110 cm e lunghezza di 165 cm; seguenti – in posta media: larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm; – box di riposo contro parete: larghezza di 120 cm e lunghezza di 240 cm; – box contrapposti: larghezza di 120 cm e lunghezza di 220 cm.

49 Allegato 1 tabella 3 Dimensione delle gabbie per scrofe 5 anni Detenzioni di animali esistenti Non oltre un terzo delle gabbie può cifra 21 il 1° settembre 2008 misurare 55 cm x 170 cm.

50 Allegato 1 tabella 3 Superficie per i verri e lunghezza del box 5 anni Detenzioni di animali esistenti cifra 31 e osser- il 1° settembre 2008 vazione 7

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Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

51 Allegato 1 tabella 4 Larghezza delle poste di foraggiamento e 10 anni Detenzioni 1. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° cifre 21 e 22 superficie del box per gli ovini di animali settembre 2008 la superficie calpestabile deve essere esistenti il di: 1° settembre 0,5 m2 per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg;

2008 0,7 m2 per gli ovini di un anno di 50–60 kg;

1,0 m2 per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli; 1,5 m2 per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli; 1,5 m2 per gli arieti di oltre 70 kg.

2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1°

settembre 2008 la larghezza della posta di foraggia- mento deve essere di:

20 cm per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg;

30 cm per gli ovini di un anno di 50–60 kg;

40 cm per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli;

60 cm per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli;

50 cm per gli arieti di oltre 70 kg.

La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.

52 Allegato 1 tabella 5 Superficie dei box, superficie della posta 10 anni Detenzioni 1. Per i box singoli esistenti il 1° settembre 2008 la cifre 21, 32 e 33 e numero di poste di foraggiamento di animali superficie di ogni box box deve essere di 2,5 m2 per per i caprini esistenti il le capre di oltre 12 mesi e di 3,0 m2 per i caproni. 1° settembre 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° 2008 settembre 2008 la superficie di ogni box deve essere di 0,4 m2 per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m2per le capre fino a 12 mesi, di 1,0 m2 per le capre di oltre

12 mesi e di 1,5 m2 per i caproni.

Almeno l’80 per cento dello spazio deve essere costi- tuito da superficie di riposo.

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Protezione degli animali. O RU 2008

Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

3. Per ogni animale deve esserci almeno una posta di

foraggiamento.

53 Allegato 1 tabella 5 Poste perforate 2 anni Detenzioni di animali esistenti Al massimo il 25 per cento della posta cifra 12 osser- il 1° settembre 2008 può essere perforato. vazione 2

54 Allegato 1 tabella 7 Superficie e altezza dei locali per i cavalli 2 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre

2008 se la superficie o l’altezza dei locali presen-

tano dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabella

55 Allegato 1 tabella 7 Superficie e altezza dei locali per i cavalli 5 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre

2008 se la superficie o l’altezza dei locali presen-

tano dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse.

56 Allegato 1 Posatoi per pulcini e galline giovani 2 anni Detenzioni di animali esistenti tabella 9-1 cifre 121 il 1° settembre 2008 e 122

57 Allegato 1 tabella 10 Superfici per la detenzione in gruppo di 5 anni Detenzioni di animali esistenti cifre 12 e 13, 23 e cani domestici in box e canili il 1° settembre 2008 24

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Protezione degli animali. O RU 2008

Cifra A B C D E

Articolo Contenuto della disposizione per la quale è previsto Periodo Campo d’applicazione Condizioni durante il periodo transitorio un periodo transitorio transitorio a della disposizione transitoria partire dalla data del- l’entrata in vigore

58 Allegato 1 tabella 11 Superfici per i gatti domestici 5 anni Detenzioni di animali esistenti cifre 12 e 13 il 1° settembre 2008

59 Allegato 2 Recinti per gli animali selvatici 10 anni Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi

60 Allegato 3 Requisiti minimi per la detenzione di 2 anni detenzioni di roditori da tabelle 1 e 2 roditori in centri autorizzati di detenzione laboratorio esistenti il 1° di animali da laboratorio settembre 2008

61 Allegato 4 tabella 3 Spazio minimo per il trasporto di volatili 5 anni

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Protezione degli animali. O RU 2008

Allegato 6 (art. 220)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I L’ordinanza del 27 maggio 198133 sulla protezione degli animali è abrogata.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 aprile 200734 concernente l’importazione,

il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali

Ingresso visti gli articoli 14 e 15 della legge federale del 16 dicembre 200535 sulla protezione degli animali, visto l’articolo 37 della legge federale del 9 ottobre 199236 sulle derrate alimentari, visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 196637 sulle epizoozie; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 15 dicembre 200038 sugli agenti terapeutici; e in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina:

Art. 48 cpv. 1 1 Alle infrazioni alla presente ordinanza commesse al confine doganale si applica l’articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie. L’articolo 31 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali si applica alle infrazioni agli articoli 16 capoverso 2 lettera l e 22 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 23 aprile 200840 sulla protezione degli animali. Ove fosse simul-

33 RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 2063, 2006 1427 5217, 2007 1847 34 RS 916.443.10 35 RS 455; RU 2008 2965 36 RS 817.0 37 RS 916.40 38 RS 812.21 39 RS 0.916.026.81 40 RS 455.1; RU 2008 2985

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Protezione degli animali. O RU 2008

taneamente commessa un’infrazione alla legge del 18 marzo 200541 sulle dogane, l’inchiesta è condotta dall’Amministrazione delle dogane, eventualmente con la partecipazione dell’UFV.

2. L’ordinanza del 27 giugno 199542 sulle epizoozie

Art. 16 cpv. 2bis, 2ter, 3bis e 4 2bis I microchip possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che eserci- tano la loro professione in Svizzera. 2ter Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione dei microchip e il nome del destinatario. 3bis Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile

200843 sulla protezione degli animali: l’inizio dell’addestramento come cani

per i servizi di difesa; b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da pro- tezione del bestiame. 4 L’identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.

Art. 18 cpv. 1

1 L’ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell’animale una tessera

canina in cui sono notati il numero del microchip o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all’articolo 16 capoversi 3 lettere a–e, nonchè 3bis.

3. Ordinanza del 18 aprile 200744 concernente l’importazione di animali

da compagnia

Art. 2 cpv.4 4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 200845 sulla protezione degli animali e dell’ordinanza del 18 aprile 200746 sulla conservazione delle specie.

41 RS 631.0 42 RS 916.401 43 RS 455.1; RU 2008 2985 44 RS 916.443.14 45 RS 455.1; RU 2008 2985 46 RS 453

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Protezione degli animali. O RU 2008

4. Ordinanza del 24 novembre 199347 concernente la legge federale

sulla pesca

Art. 3 primo periodo In deroga agli articoli 1–2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a–d e 100 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200848 sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono …

Art. 5b Protezione degli animali nell’esercizio della pesca 1 In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn49, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente: a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a, sono detenuti per un breve pe- riodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione; b. i pesci catturati da pescatori professionisti se l’uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera d OPAn, tali pe- sci possono essere trasportati su ghiaccio o in acqua ghiacciata e devono es- sere uccisi quanto prima, al più tardi al momento del ritorno in azienda. 2 I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediata- mente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente. 3 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca. 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a per: a. la pesca con la moschetta; b. la pesca alla traina; c. la pesca con la lenza se complessivamente tale pratica compromette in misu- ra minore il benessere degli animali.

47 RS 923.01 48 RS 455.1; RU 2008 2985 49 RS 455.1; RU 2008 2985

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Protezione degli animali. O RU 2008

Art. 5d Disposizione penale Le infrazioni all’articolo 5b sono punite in applicazione dell’articolo 26 della legge del 16 dicembre 200550 sulla protezione degli animali.

5. Ordinanza del 18 agosto 200551 sui medicamenti per uso veterinario

Art. 8 cpv. 2 2 I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un atte- stato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile

200852 sulla protezione degli animali.

50 RS 455; RU 2008 2965 51 RS 812.212.27 52 RS 455.1; RU 2008 2985

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Protezione degli animali. O RU 2008

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

3146–3152