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AS 2008 299

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Mauritius concernente il traffico aereo di linea

Accordo del 14 novembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e Mauritius concernente il traffico aereo di linea

RS 0.748.127.195.54; RU 1983 122

Modifica dell’Accordo Conchiusa il 10 aprile 1997 Entrata in vigore mediante scambio di note l’11 settembre 1997

Allegato

Tavole delle linee Tavola della linea I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti in Svizzera Punti intermedi Punti a Mauritius Punti oltre Mauritius

Ogni punto Atene Un punto Nessun punto Il Cairo Khartoum Un punto in Arabia Saudita o nel Golfo Entebbe Un punto in Tanzania Seychelles

2007-0488 299

Traffico aereo di linea. Acc. con Mauritius RU 2008

Tavola della linea II Linee sulle quali l’impresa designata da Mauritius può esercitare servizi aerei:

Punti in Mauritius Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera

Mauritius Seychelles Due punti Due punti in Europa Bombay Un punto nel Golfo Un punto in Tanzania Nairobi o Entebbe Mogadiscio Addis Abeba Khartoum Il Cairo Due punti in Europa

Note: 1. I punti su ciascuna delle linee indicate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi. 2. I punti su ciascuna delle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine indicato, a condizione che il servizio in questione sia esercitato su una linea quanto più diretta possibile.

3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel

territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che

non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

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