AS 2008 3
AS 2008 3
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 17 dicembre 2007
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modificata come segue:
Art. 4 Franchigia doganale Le merci secondo l’allegato 4a cifra 2 all’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giorna- liero di un animale.
Art. 13 cpv. 1 lett. a
1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
a. l’allegato 4a cifra 2 all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»;
Allegato 1
Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 1205.1053, 1205.1054, 1205.9053, 1205.9054, 7106.9290, 7108.1300, 7110.1100, 7110.2100, 7110.2900, 7113.1900, 7114.1990 e 7115.9020
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1205. Semi di colza per l’estrazione di oli e ––.10
10 53 la fabbricazione di
10 54 prodotti della voce di
90 53 tariffa 2103.9000
90 54
7106. Argento, altro per la fusione e per il 8.––
92 90 recupero dei metalli
preziosi
7108. Oro, semilavorato per la fusione e per il 8.––
13 00 recupero dei metalli
preziosi
7110. Platino, greggio o in polvere per la fusione e per il 8.––
11 00 recupero dei metalli
preziosi
7110. Palladio per la fusione e per il 8.––
21 00 recupero dei metalli
29 00 preziosi
7113. Minuterie e oggetti di gioielleria e loro per la fusione e per il 8.––
19 00 parti, di altri metalli preziosi recupero dei metalli
preziosi
7114. Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri per la fusione e per il 8.––
19 90 metalli preziosi recupero dei metalli
preziosi
7115. Altri lavori di oro o di platino per la fusione e per il 8.––
90 20 recupero dei metalli
preziosi
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
17 dicembre 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz