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AS 2008 3

AS 2008 3

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 17 dicembre 2007

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modificata come segue:

Art. 4 Franchigia doganale Le merci secondo l’allegato 4a cifra 2 all’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giorna- liero di un animale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:

a. l’allegato 4a cifra 2 all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»;

Allegato 1

Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 1205.1053, 1205.1054, 1205.9053, 1205.9054, 7106.9290, 7108.1300, 7110.1100, 7110.2100, 7110.2900, 7113.1900, 7114.1990 e 7115.9020

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1205. Semi di colza per l’estrazione di oli e ––.10

10 53 la fabbricazione di

10 54 prodotti della voce di

90 53 tariffa 2103.9000

90 54

7106. Argento, altro per la fusione e per il 8.––

92 90 recupero dei metalli

preziosi

7108. Oro, semilavorato per la fusione e per il 8.––

13 00 recupero dei metalli

preziosi

7110. Platino, greggio o in polvere per la fusione e per il 8.––

11 00 recupero dei metalli

preziosi

7110. Palladio per la fusione e per il 8.––

21 00 recupero dei metalli

29 00 preziosi

7113. Minuterie e oggetti di gioielleria e loro per la fusione e per il 8.––

19 00 parti, di altri metalli preziosi recupero dei metalli

preziosi

7114. Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri per la fusione e per il 8.––

19 90 metalli preziosi recupero dei metalli

preziosi

7115. Altri lavori di oro o di platino per la fusione e per il 8.––

90 20 recupero dei metalli

preziosi

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 dicembre 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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