AS 2008 303
Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera
Legge federale che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera
del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta:
Art. 1 Scopo La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.
Art. 2 Misure
1 Fra le misure rientrano in particolare:
a. pubblicazioni; b. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali; c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche; d. informazioni a singole imprese. 2 La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.
3 La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.
Art. 3 Mandato
1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può delegare la promozione
dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico. 2 La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DFE tiene conto in particolare delle esigenze di pianifi- cazione del mandatario.
RS 194.2
2007-0050 303
Promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera RU 2008
Art. 4 Indennità e aiuti finanziari 1 Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario inden- nità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati. 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.
Art. 5 Obblighi del mandatario
1 Il mandatario è tenuto a:
a. gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoria- le svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi; b. prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure; c. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della pro- mozione della Svizzera; d. prevedere un sistema di valutazione. 2 Il DFE stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.
Art. 6 Tutela giurisdizionale 1 Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni. 2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giusti- zia federale.
Art. 7 Finanziamento L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 16 dicembre 20054 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.
3 RS 616.1 4 RU 2006 1273
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Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.5 2 Conformemente al suo articolo 9, capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
5 febbraio 2008 Cancelleria federale
5 FF 2007 6523
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