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AS 2008 303

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta:

Art. 1 Scopo La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

1 Fra le misure rientrano in particolare:

a. pubblicazioni; b. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali; c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche; d. informazioni a singole imprese. 2 La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

3 La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3 Mandato

1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può delegare la promozione

dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico. 2 La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DFE tiene conto in particolare delle esigenze di pianifi- cazione del mandatario.

RS 194.2

2007-0050 303

Promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera RU 2008

Art. 4 Indennità e aiuti finanziari 1 Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario inden- nità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati. 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.

Art. 5 Obblighi del mandatario

1 Il mandatario è tenuto a:

a. gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoria- le svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi; b. prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure; c. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della pro- mozione della Svizzera; d. prevedere un sistema di valutazione. 2 Il DFE stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

Art. 6 Tutela giurisdizionale 1 Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni. 2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giusti- zia federale.

Art. 7 Finanziamento L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 16 dicembre 20054 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

3 RS 616.1 4 RU 2006 1273

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Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.5 2 Conformemente al suo articolo 9, capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

5 febbraio 2008 Cancelleria federale

5 FF 2007 6523

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