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AS 2008 315

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 10 capoverso 3quinquies della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat),

Titolo prima dell’articolo 1 Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’articolo 13a

Sezione 2: Registro di campionamento

Art. 13a Contenuto Il registro di campionamento dell’UST contiene i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera corrispondenti alle seguenti caratteristiche: a. cognome e nome o ragione sociale; b. indirizzo; c. numero di chiamata; d. lingua per la corrispondenza, se del caso.

2007-1136 315

Esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2008

Art. 13b Invio dei dati sui clienti 1 Il concessionario del servizio universale invia all’UST i dati sui clienti del servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza in forma invariata. 2 L’UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi inviare direttamente la lingua per la corrispondenza.

3 L’UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali.

4 Esso notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia diret- tamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

Art. 13c Scadenze e forma degli invii 1 I dati sui clienti sono inviati all’UST quattro volte all’anno, entro cinque giorni lavorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 2 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.

3 In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio universale, i fornitori ne informano senza indugio l’UST.

Art. 13d Indennizzo per gli invii di dati 1 L’UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive degli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all’anno. 2 Esso indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la corrispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all’anno.

Art. 13e Regolamento per il trattamento dei dati L’UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento.

Art. 13f Trasmissione di campioni a terzi 1 Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente a terzi. 2 I dati estratti dal registro di campionamento concernenti persone iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo a unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a centri di ricerca per: a. rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale; b. rilevazioni ordinate in singoli casi dal Consiglio federale; c. progetti di ricerca d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capover- so 2 lettera c LStat.

3 RS 172.010.1

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3 I dati concernenti persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo a unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l’UST e: a. incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o b. ordinate in singoli casi dal Consiglio federale.

Titolo prima dell’articolo 14 Sezione 3: Disposizioni finali

II La presente modifica entra in vigore il 10 febbraio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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