AS 2008 3157
AS 2008 3157
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 30 giugno 2008
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
1. Abrogazione di un’agevolazione doganale per la voce di tariffa 1104.2919
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1104. …
29 19 – – – spelta decorticata (perlata) per l’alimentazione 110.––
umana
2. Modifica di un’agevolazione doganale per la voce di tariffa 1104.2919
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
Agevolazione attuale 1104. …
29 19 – – – di frumento (grano), di segala, per usi tecnici 40.––
di frumento segalato o di triticale Sostituire con 1104. …
29 13 – – – spelta, mondata o perlata per usi tecnici 40.––
29 18 – – – di frumento (grano), di segala, per usi tecnici 40.––
di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati
1 RS 631.012
2008-1591 3157
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
30 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz