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Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)
Modifica del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 marzo 20041 sul fondo per la prevenzione del tabagismo è modi- ficata come segue:
Art. 5 cpv. 2 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 6 cpv. 1 e 3bis
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
3bis Il servizio sottopone le domande alla Commissione peritale di cui all’articolo 7a.
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 2a: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
Art. 7a Statuto La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commis- sione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi degli articoli 4 lettera b e 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.
Art. 7b Istituzione, composizione e organizzazione 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri. 2 La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della preven- zione e della promozione della salute.
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3 La Commissione peritale disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.
4 La segreteria della Commissione peritale è assicurata dal servizio.
Art. 7c Compiti 1 La Commissione peritale esamina le domande di contributi finanziari per progetti nell’ambito della prevenzione del tabagismo e formula raccomandazioni a destina- zione del servizio. 2 Per l’esame delle domande, la Commissione peritale tiene conto dei pareri dell’Uf- ficio federale dello sport e degli esperti.
Art. 7d Ricusazione e obbligo di serbare il segreto 1 In caso di conflitto d’interessi i membri della Commissione peritale devono ricu- sarsi. 2 I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sull’obbligo del segreto e di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.
Art. 7e Diritto applicabile Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni.
Art. 11 Costi amministrativi e indennità I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.
Art. 12 cpv. 1 e 2, frase introduttiva
1 Il DFI esercita la vigilanza sul servizio.
2 Il servizio presenta al DFI i rapporti seguenti:
Art. 14 e 15 Abrogati
3 RS 172.31
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II L’ordinanza del 15 dicembre 19694 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 2
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 32a Abrogato
III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 641.311
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