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AS 2008 3163

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 4 giugno 2008

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Art. 13a Obbligo di annunciare dei datori di lavoro 1 I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secon- do l’articolo 83 o 91 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale compe- tente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 L’annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

4 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.2

2008-1286 3163

Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2008

3164