AS 2008 3163
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 4 giugno 2008
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:
Art. 13a Obbligo di annunciare dei datori di lavoro 1 I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secon- do l’articolo 83 o 91 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale compe- tente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 L’annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
4 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.2
2008-1286 3163
Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2008
3164