AS 2008 3163
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 4 giugno 2008
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:
Art. 13a Obbligo di annunciare dei datori di lavoro 1 I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secon- do l’articolo 83 o 91 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale compe- tente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 L’annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
4 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.2
2008-1286 3163
Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2008