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AS 2008 3165

Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Proroga del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20021 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2009.

II La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 20082.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.103 2 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 giugno 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2008-0720 3165

Limitazione del numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare a carico RU 2008 dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

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