AS 2008 321
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modifi- cata come segue:
Titolo prima dell’art. 37a Sezione 6: Blocco e liberazione di crediti
Art. 37a Blocco di crediti Nel decreto federale concernente il preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente: a. crediti d’impegno; b. limiti di spesa; c. crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.
Art. 37b Liberazione di crediti
1 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un
blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora: a. una grave recessione lo esiga; o b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante. 2 La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell’ambito del consuntivo.