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AS 2008 3219

AS 2008 3219

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 30 giugno 2008

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1007.0029 e 1008.9059

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

1007. Sorgo a grani per la fabbricazione 1.50

00 29 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1008. Altri cereali per la fabbricazione 2.50

90 59 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

30 giugno 2008 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich

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