AS 2008 3229
AS 2008 3229
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 7 luglio 2008
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea (OFarm), ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 6a edizione (Ph. Eur. 6), del marzo 20063, il sup- plemento 6.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20073, il supplemento
6.2 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20073 e la modifica urgente delle
monografie Heparinum calcicum e Heparinum natricum alla Pharmacopoea Europaea del luglio 20084; b. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20065 e il supplemento 10.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 20075.