AS 2008 335
AS 2008 335
Ordinanza dell’UFAG concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr)
Modifica del 18 gennaio 2008
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 2 dicembre 20031 concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 2 Divieti di produzione concernenti ormoni e ASAM Nell’allegato 1 sono elencati i Paesi in cui, per le categorie di animali indicate, vige un divieto legale equiparabile per quanto concerne l’impiego di ormoni e/o ASAM per aumentare le prestazioni degli animali ed esiste un programma di vigilanza corrispondente. Per l’importazione di derrate alimentari di origine animale sono fatte salve le condizioni di polizia veterinaria.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2008.
18 gennaio 2008 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.511
2008-0114 335
Elenco dei Paesi ODAgr RU 2008