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AS 2008 341

Decisione n. 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 22 giugno 2007 riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2008

Adottata il 22 giugno 2007 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2008

Il Comitato, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1, in particolare l’articolo 51, para- grafo 2, considerando quanto segue:

(1) in virtù dell’articolo 40 la Svizzera percepisce dal 1° gennaio 2001 una tassa per l’uso delle strade pubbliche sul suo territorio (tassa sul traffico di mezzi pesanti commisurata alle prestazioni). Le tasse devono essere stabilite e differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (EURO); (2) a tal fine, l’articolo 40, paragrafi 2 e 4, dell’accordo stabiliscono la media pon- derata delle tasse, la tassa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tasse applicabili alle varie categorie; (3) ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, le ponderazioni sono determinate in fun- zione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizze- ra. Il comitato misto esamina i relativi inventari e determina gli importi delle tre categorie di tassazione in base a dette ponderazioni. Il 3,83 % dei chilometri com- plessivi percorsi sul territorio svizzero nei mesi di gennaio 2007, febbraio 2007 e marzo 2007 da veicoli di oltre 3,5 tonnellate è stato effettuato da veicoli della cate- goria di norme EURO 0, il 2,69 % da veicoli della categoria di norme EURO 1, il 18,79% da veicoli della categoria di norme EURO 2, il 58,68 % da veicoli della categoria di norme EURO 3, il 6,30 % da veicoli della categoria di norme EURO 4 e il 9,71 % da veicoli della categoria di norme EURO 5; (4) il comitato misto ha esaminato gli inventari forniti dalla Svizzera;

RS 0.740.723 1 RS 0.740.72

2007-2710 341

Dec. n. 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera RU 2008

(5) è necessario che il comitato misto stabilisca la ponderazione, il livello di tassa- zione per le tre categorie di tassazione e la ripartizione delle categorie di norme EURO fra le tre categorie di tassazione, decide:

Art. 1 La ponderazione è fissata al 3,83 % per i veicoli della categoria di norme EURO 0, al 2,69 % per i veicoli della categoria di norme EURO 1, al 18,79 % per i veicoli della categoria di norme EURO 2, al 58,68 % per i veicoli della categoria di norme EURO 3, al 6,30 % per i veicoli della categoria di norme EURO 4 e al 9,71 % per i veicoli della categoria di norme EURO 5.

Art. 2 La tassa commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km ammonta a: – 369 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 1 – 320 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 2 – 272 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 3.

Art. 3 La categoria di tassazione 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 2 e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO 2. La categoria di tassazione 2 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 3. La categoria di tassazione 3 si applica ai veicoli appar- tenenti alle classi di emissioni EURO 4, EURO 5 ed EURO 6.

Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.

Il presidente: Il capo della delegazione svizzera: Enrico Grillo Pasquarelli Max Friedli

Dec. n. 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera RU 2008

Dichiarazione della Svizzera relativa alla categoria di tassazione 2 La Svizzera dichiara che nel 2008, per un veicolo della categoria di tassazione 2 che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, riscuoterà la tassa dovuta nel 2008 per la categoria di tassa- zione 3.

Fatto a Berna, il 7 agosto 2007.

Il capo della delegazione svizzera: Max Friedli

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