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Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)
Modifica del 1° febbraio 2008
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul persona- le federale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo, l’abbreviazione «DRRE» è sostituita con «DRE».
Art. 7 Autorizzazioni in materia di diritto del personale (art. 2 OPers)
1 La DRE rilascia le autorizzazioni per:
a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari; b. l’appartenenza a un’associazione con sede all’estero; c. l’accettazione di regali di un certo valore; d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucra- tivo; f. la deposizione davanti a un organo dell’amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.
2 Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull’articolo 9.
Art. 61 cpv. 2 lett. c
2 Non sono considerati viaggi di servizio:
c. i viaggi per consultazioni in Svizzera;
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Art. 79 cpv. 2 lett. d 2 Se il tasso di occupazione è inferiore all’80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l’80 per cento e il tasso di occupazione: d. viaggi per consultazioni (art. 96 seg.);
Titolo prima dell’art. 96 Sezione 7 Rimborso dei viaggi per consultazioni
Art. 96 cpv. 1, 3 e 4 1 Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viag- gio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli. 3 Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane. 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera pagati dal DFAE a scopo di trat- tamento medico.
Art. 97 cpv. 1 1 Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DRE d’intesa con il DFF.
Art. 101 cpv. 3
3 L’accordo è concluso nell’ambito del ciclo di gestione annuale.
Art. 102 cpv. 2 e 3 2 I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di rappre- sentanza. 3 Stabiliscono l’entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzio- ne e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.
Art. 106 Categorie e classi di funzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 La DRE suddivide i luoghi d’impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo. L’importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni si basa su questa riparti- zione. L’allegato 4 contiene gli importi.
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2 L’importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è versato ai capi delle rappresentanze all’estero secondo la classe di funzione 1 (categoria I–IV). Essi stessi assegnano gli impiegati incaricati di attività di pubbliche relazioni a una delle classi di funzione 2–13 secondo l’allegato 4. 3 La DRE istituisce un servizio di conciliazione. Quest’ultimo può essere adito in caso di controversie nell’assegnazione degli importi forfettari per attività di pubbli- che relazioni. Deve essere rispettata la via di servizio.
II La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 2008.
1° febbraio 2008 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey
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