AS 2008 3579
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 23 novembre 20051 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura,
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 7 capoversi 2 e 3, nonché 8 capoversi 1–3 l’espressione «utilizzare» è sostituita con «acquisire presso il gestore e utilizzare».
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati in una banca dati centraliz- zata e la gestione di quest’ultima.
2 Essa si applica per l’esecuzione:
a. della legislazione sulle epizoozie per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo; b. della legislazione sull’agricoltura per gli animali della specie bovina e i bufali.
2008-0219 3579
Ordinanza BDTA RU 2008
Art. 2 lett. f n. 5 I seguenti termini significano: f. tracciabilità: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:
5. ubicazione delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si
è trovato l’animale.
Art. 4 cpv. 1 lett. gbis e gter, nonché cpv. 3
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:
gbis. al primo parto, all’importazione e all’entrata di un animale, nonché al cam- biamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione della madre,
3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
– le vacche da latte – le altre vacche,
4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
5. data della notifica;
gter. tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; 3 Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre o dell’azienda detentrice di animali di cui al capoverso 1 lettere gbis e gter deve essere notificato entro tre giorni lavorativi.
Art. 4a Dati per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:
a. l’effettivo di animali determinante della specie bovina e di bufali per ogni azienda detentrice di animali, calcolato secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti, con un elenco dei singoli ani- mali; b gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, nel giorno di riferimento secondo l’articolo 5 capo- verso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui dati agricoli; c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, nelle aziende d’estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e nelle aziende pastorizie secondo l’articolo 24 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20076 concernente i contributi d’estiva- zione;
4 RS 910.13 5 RS 919.117.71 6 RS 910.133; RU 2007 6139
3580
Ordinanza BDTA RU 2008
d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, durante il periodo di riferimento secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre
1998 sui pagamenti diretti.
2 Ogni anno, il gestore deve calcolare o determinare i dati di cui al capoverso 1 sulla base dei dati di cui all’articolo 4 e memorizzarli nella banca dati.
Art. 4b Rettifica di dati 1 Il detentore di animali può richiedere in qualsiasi momento al gestore della banca dati la rettifica dei dati che ha notificato. 2 Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve richiedere tale rettifica al gestore della banca dati entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 12a capoverso 1, motivan- dola per scritto. 3 Le richieste di rettifica di dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere c–e devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’or- dinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie.
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Per animali della specie bovina, non vanno notificati i dati giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera d all’uscita dalle aziende d’estivazione e dalle aziende con pa- scoli comunitari, sempre che gli animali siano trasferiti in un’azienda detentrice di animali situata sul territorio doganale svizzero. 3 Per animali della specie bovina, non va notificato il tipo di utilizzazione di una madre al parto, all’importazione e all’entrata.
Art. 9 Detentore di animali 1 I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda detentrice di animali, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati, la loro tracciabilità e lo stato sanitario riguardo alla BVD. Possono ottenere tali dati dal gestore e utilizzarli illimitatamente e gratuita- mente. 2 Essi possono consultare illimitatamente e gratuitamente l’elenco del loro effettivo di animali allo stato attuale o anteriore. Possono ottenere tali dati dal gestore e utilizzarli illimitatamente e gratuitamente.
Art. 10 Consultazione a fini sperimentali scientifici o a fini zootecnici Su richiesta, l’Ufficio federale può autorizzare terzi a consultare gratuitamente, a fini sperimentali scientifici o a fini zootecnici, dati sulla tracciabilità, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.
7 RS 916.401
3581
Ordinanza BDTA RU 2008
Art. 12a Compiti del gestore per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura 1 Fra il 15 maggio e il 7 giugno, il gestore invia al detentore di animali che ha diritto ai pagamenti diretti un elenco dei suoi animali della specie bovina e dei suoi bufali, comprese le indicazioni di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettere a e b. 2 Il gestore mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’Ufficio fede- rale di statistica e dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 4a conformemente alle indicazioni dell’Ufficio federale.
3 Determina il tipo di utilizzazione della madre al parto, all’importazione e
all’entrata a seconda del tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali.
Art. 20a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008 1 Il gestore riprende dal sistema d’informazione dell’Ufficio federale i dati destinati alla prima determinazione del tipo di utilizzazione della madre e delle aziende detentrici di animali. Avvia la procedura di aggiornamento di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2008. 2 Il detentore di animali aggiorna il tipo di utilizzazione della sua azienda detentrice di animali e delle sue genitrici e notifica al gestore entro il 28 febbraio 2009 le correzioni e il momento in cui sono avvenuti i cambiamenti a partire dal 1° maggio 2008.
II
Modifica del diritto previgente L’ordinanza del 16 giugno 20068 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:
Art. 1 lett. a e d La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso: a. i detentori di animali secondo i numeri 1–7 dell’allegato; d. le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria secondo il numero 8 dell’allegato.
Allegato n. 8 frase introduttiva Emolumenti per le consultazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 e 8 dell’ordi- nanza BDTA del 23 novembre 20059, sempre che non siano gratuite, e per l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati di cui all’articolo 8 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 2005:
8 RS 916.404.2 9 RS 916.404
3582
Ordinanza BDTA RU 2008
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
2 Gli articoli 4a e 12a entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3583
Ordinanza BDTA RU 2008
3584