AS 2008 3585
Legge federale sul diritto fondiario rurale
Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodo- pera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a tre quarti di una siffatta unità;
Art. 7 cpv. 1 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un’unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in conso- nanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un’unità standard di manodopera.
Art. 58 cpv. 2 2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divie- to di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.
Art. 62 lett. f L’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: f. allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;
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Legge federale sul diritto fondiario rurale RU 2008
Art. 66 cpv. 2
2 I Cantoni possono aumentare questa percentuale sino al 15 per cento al massimo
nella loro legislazione.
Art. 89 Ricorso al Tribunale federale Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza sog- giacciono al ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli articoli 82–89 della legge federale del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.
Art. 95b Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007 Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alla modifica della presente legge del 5 otto- bre 2007.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 173.110 4 FF 2007 6529
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