AS 2008 3611
Ordinanza concernente il personale di manutenzione d'aeromobili
Ordinanza concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA)
Modifica del 14 luglio 2008
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 20001 concernente il personale di manutenzione d’aero- mobili è modificata come segue:
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Sostituzione di espressioni In tutto il testo sono sostituite: a. l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l’espressione «UFAC»; b. concerne soltanto il testo tedesco; c. concerne soltanto il testo tedesco; d. concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromo- bili o loro componenti o che applicano procedure particolari. 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versio- ne vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003.
all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
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3 Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1, purché tali attività siano svolte: a. in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse; b. all’estero, nella misura in cui siano ammissibili secondo la legislazione este- ra e non siano applicabili prescrizioni estere più severe.
Art. 2 Abrogato
Art. 3 Nella presente ordinanza s’intende per: a. personale autorizzato a certificare: personale addetto alla manutenzione, abilitato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) a rilasciare certi- ficati di riammissione in servizio; b. componenti: motori, eliche, parti d’aeromobile, gruppi, elementi costruttivi ed equipaggiamenti, compresi quelli di emergenza; i carichi esterni sgancia- bili degli elicotteri che servono esclusivamente al trasporto di materiale non sono considerati come componenti; c. autorizzazione personale: documento rilasciato dall’UFAC che abilita il tito- lare a certificare lavori di manutenzione soltanto su determinate componenti o determinate attività; d. lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili e loro componenti; e. lavori di manutenzione complessi e non complessi: lavori di manutenzione ai sensi delle direttive dell’UFAC (Comunicazioni tecniche, art. 29); f. certificato di riammissione in servizio: documento attestante che i lavori di manutenzione effettuati su un aeromobile o su una componente sono stati eseguiti e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manuten- zione; g. documenti di manutenzione: tutte le informazioni necessarie affinché un aeromobile o una componente siano mantenuti in uno stato tale da garantirne l’aeronavigabilità.
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Art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 2 Le persone non titolari di una licenza o di un’autorizzazione personale pertinente sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza, di un’autorizzazione personale conformemente alla presente ordinanza o di una licenza di cui all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/20033. 3 Sono fatti salvi gli articoli 33 e 34 dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre
19954 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
Art. 5 cpv. 1 1 Chiunque intende esercitare in modo duraturo un’attività soggetta a licenza deve chiedere una convalida scritta dell’autorizzazione estera all’UFAC. Questa convali- da è rilasciata per due anni al massimo, purché lo Stato terzo interessato conceda la reciprocità.
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 L’UFAC rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:
b. abrogata
Art. 9 cpv. 1 1 Come base per il conseguimento di una licenza o di un’autorizzazione personale, l’UFAC può riconoscere integralmente o parzialmente licenze e autorizzazioni estere, come pure esami superati all’estero, a condizione che corrispondano almeno alle esigenze della presente ordinanza.
Art. 13 cpv. 2 2 Gli esami non superati possono essere ripetuti due volte. La seconda e la terza prova d’esame si limitano alle materie in cui il candidato non ha risposto corretta- mente ad almeno il 75 per cento delle domande della prima prova d’esame.
Art. 14 Direttive L’UFAC emana, sotto forma di un regolamento d’esame, direttive concernenti l’esecuzione degli esami di capacità (Comunicazioni tecniche, art. 29).
Art. 17 cpv. 2 2 Su richiesta, esse sono di volta in volta prolungate di cinque anni se il titolare dimostra che nel corso dei due anni precedenti ha esercitato un’attività nei settori corrispondenti durante almeno sei mesi.
3 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68). 4 RS 748.215.1; RU 2008 3629
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Art. 19 cpv. 2
2 L’UFAC emana direttive concernenti le procedure di lavoro speciali (Comunica-
zioni tecniche, art. 29).
Art. 20 cpv. 1 lett. e
1 Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d’aeromobili deve adem-
piere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché: e. disporre di una conoscenza delle lingue estere sufficiente per comprendere i documenti di manutenzione.
Art. 21 lett. d L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di: d. conoscenze delle componenti e dei sistemi di aeromobili nel campo d’attività sollecitato dal richiedente;
Art. 22 cpv. 1 e 2
1 Il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili è autorizzato a:
a. eseguire, sorvegliare e certificare in modo autonomo lavori di manutenzione non complessi sugli aeromobili iscritti nella sua licenza; b. eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione complessi su aeromobili sotto la sorveglianza di un’impresa di manutenzione titolare dell’autorizzazione corrispondente. 2 In singoli casi, l’UFAC può autorizzare il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili a eseguire in modo autonomo e a certificare lavori di manutenzione complessi sugli aeromobili iscritti nella sua licenza.
Sezione 2 (art. 23–25) Abrogata
Art. 26 cpv. 1 lett. e 1 Chiunque intende conseguire una licenza di specialista o un’autorizzazione perso- nale deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché: e. disporre di una conoscenza delle lingue estere sufficiente per comprendere i documenti di manutenzione.
Art. 27 lett. d L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di: d. conoscenze dei materiali e delle norme nonché delle componenti e dei siste- mi di aeromobili nel pertinente campo di attività;
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Art. 28 cpv. 1 1 Il titolare di una licenza di specialista o di un’autorizzazione personale è autoriz- zato, per i campi d’attività iscritti nella sua licenza o nella sua autorizzazione perso- nale, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti.
Art. 29
1 L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comuni-
cazioni complementari concernenti il personale di manutenzione.
2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.
3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento,
presso l’UFAC5.
Art. 31a Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 1 Le licenze di controllore d’aeromobili rilasciate secondo il diritto anteriore riman- gono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 luglio 2008 della presente ordinanza.
2 L’UFAC può rinnovarle purché siano adempiute le condizioni di cui all’arti-
colo 17.
II L’allegato alla presente ordinanza è abrogato.
III Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 25 agosto 20006 sulle licenze per il personale di manuten-
zione d’aeromobili (OJAR – 66); 2. Ordinanza del 25 agosto 20007 sugli istituti di formazione per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR – 147).
5 Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 6 RU 2000 2407 7 RU 2000 2424
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IV La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
14 luglio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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