AS 2008 3617
Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA)
Modifica del 14 luglio 2008
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza 2 del 19 marzo 20041 concernente le imprese di manutenzione di aero- mobili è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA)
Ingresso visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),
Sostituzione di espressioni
1 In tutto il testo sono sostituite:
a. l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l’espressione «UFAC»; b. concerne soltanto il testo tedesco; c. concerne soltanto i testi tedesco e francese; d. concerne soltanto i testi tedesco e francese; e. concerne soltanto i testi tedesco e francese; f. concerne soltanto il testo tedesco; g. concerne soltanto il testo tedesco; h. concerne soltanto il testo tedesco;
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i. l’espressione «abilitato a certificare» con l’espressione «autorizzato a certi- ficare»; j. l’espressione «certificato di manutenzione» con l’espressione «certificato di riammissione in servizio»; k. concerne soltanto il testo tedesco.
2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19953 concer- nente la navigabilità degli aeromobili (ODNA). 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella ver- sione vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003. 3 Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse. 4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordi- nanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione: a. in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti esteri; b. all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti svizzeri; c. all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti esteri. 5 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo- bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
Art. 2 Abrogato
3 RS 748.215.1; RU 2008 3629 4 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
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Art. 3 lett. c e f Nella presente ordinanza s’intende per: c. persona autorizzata a certificare: persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 20005 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/20036, è abili- tata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio; f. lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipag- giamenti.
Art. 10 cpv. 3 Abrogato
Art. 11 cpv. 4, primo periodo 4 I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati. …
Art. 12 cpv. 4 e 5 4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA7 oppure all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/20038, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti. 5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estrai- bile/retraibile devono disporre di almeno una persona che: a. possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003 o di cui all’articolo 20 OPMA; b. possieda la licenza da almeno 3 anni; c. abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni; d. sia impiegata a tempo pieno; e. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
1. utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di
manutenzione complessi,
5 RS 748.127.2; RU 2008 3611
6 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68). 7 RS 748.127.2; RU 2008 3611
8 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68).
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2. procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione com-
plessi alle esigenze di navigabilità,
3. lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di
rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la reda- zione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.
Art. 13, titolo e cpv. 1 Attrezzatura, materiale e apparecchiature di controllo
1 Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione
deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e delle apparecchiature di controllo necessari.
Art. 16 cpv. 2–4 2 La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.
3 L’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione di ciascuna impresa ai sensi
dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.
4 Abrogato
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manua- le dell’impresa di manutenzione, quest’ultima è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipag- giamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA9 nei seguenti luoghi: c. in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manu- tenzione.
Art. 24 cpv. 1
1 Entro un termine di 72 ore, l’impresa di manutenzione notifica all’UFAC e
all’esercente dell’aeromobile tutti i difetti, i disturbi tecnici e le sollecitazioni anor- mali constatate su un aeromobile, un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamento e che potrebbero pregiudicare la sicurezza.
9 RS 748.215.1; RU 2008 3629
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Art. 25 Comunicazioni tecniche
1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni
sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione com- plessi e non complessi.
2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.
3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento,
presso l’UFAC10.
Art. 27a Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 Le persone autorizzate secondo l’articolo 12 capoverso 5 della versione della presen- te ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell’articolo 12 capoverso 5.
II L’ordinanza 1 del 20 ottobre 199511 concernente le imprese di manutenzione d’ae- romobili (OJAR-145) è abrogata.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
14 luglio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
10 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 11 RU 1995 4892, 2000 2407, 2004 1661
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