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AS 2008 3623

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA)

Modifica del 14 luglio 2008

Il Dipartimento federale dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del 5 febbraio 19881 concernente le imprese di costruzione di aero- mobili è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Sostituzione di espressioni In tutto il testo sono sostituite: a. l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l’espressione «UFAC»; b. l’espressione «regolamento dell’impresa di costruzione» con l’espressione «manuale dell’impresa».

Art. 1 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispe- zione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); b. prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti. c. certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione.

1 RS 748.127.5

2007-2718 3623

Imprese di costruzione di aeromobili RU 2008

Art. 2 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un’impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d’impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano. 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella ver- sione vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 1702/2003. 3 Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse. 4 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d’aeromobile.

Art. 3 Eccezioni L’UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segna- tamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l’idoneità all’im- piego di motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa.

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19953 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d’impresa di costruzione.

2 Abrogato

Art. 7 cpv. 1 e 3

1 Chiunque richiede una licenza d’impresa di costruzione deve indicare nella

domanda per quali prodotti desidera la licenza. 3 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/20034 non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli 8–12.

2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 3 RS 748.215.1; RU 2008 3629

4 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

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Art. 9 Manuale dell’impresa

1 Il richiedente allestisce un manuale dell’impresa in cui disciplina:

a. l’organizzazione dell’impresa di costruzione; b. l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di fabbricazione.

2 Il manuale dell’impresa è redatto in una lingua ufficiale o in inglese.

3 L’UFAC approva il manuale dell’impresa al momento del rilascio della licenza

d’impresa di costruzione.

4 Le modifiche del manuale dell’impresa che concernono i prodotti o l’organiz-

zazione dell’impresa (art. 10 lett. a–c) devono essere previamente approvate dall’UFAC. Le altre modifiche devono essere comunicate all’UFAC.

5 L’UFAC può in qualsiasi momento esigere modifiche del manuale dell’impresa o

dell’organizzazione, qualora lo ritenga necessario per garantire una costruzione conforme al tipo. 6 Il manuale dell’impresa, o le sue parti essenziali, vanno consegnati a tutti gli organi e alle persone ivi citati conformemente all’articolo 10 lettere b–d. L’impresa di costruzione provvede affinché tutti i documenti vengano aggiornati.

7 Le imprese che sono titolari, contemporaneamente, di una licenza d’impresa di

costruzione e di una licenza d’impresa di manutenzione possono riunire i relativi manuali dell’impresa in un unico documento.

Art. 10 lett. o Il manuale dell’impresa deve contenere almeno: o. la pianificazione e l’organizzazione dei controlli e delle ispezioni, nonché le procedure da seguire in caso di parti non conformi ai disegni;

Art. 13 cpv. 4 e 7 4 Il risultato dell’ispezione viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane. 7 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/20035 non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costru- zione conformemente alla presente ordinanza.

Art. 15 cpv. 1 1 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione che richiede l’iscrizione di altri prodotti nella sua licenza deve sottoporsi a una corrispondente ispezione parziale.

5 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

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Art. 16 Casi speciali In casi speciali, l’UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d’impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri.

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Lavori di costruzione e di manutenzione

1 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è autorizzato a:

a. fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell’allegato alla licenza conformemente al manuale dell’impresa approvato; b. provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all’articolo 37 capoverso 1 ODNA6.

Art. 18 cpv. 1 1 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che: a. l’organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo; b. i rischi di responsabilità civile siano coperti; e c. il servizio di volo sia conforme al manuale dell’impresa.

Art. 19 Durata

1 La licenza d’impresa di costruzione ha durata illimitata.

2 In caso particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.

Art. 20 Ispezione periodica dell’impresa L’UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un’ispezione dell’impresa ai sensi dell’arti- colo 13 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.

Art. 22

1 L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comuni-

cazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità.

2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche7.

3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento,

presso l’UFAC.

6 RS 748.215.1; RU 2008 3629 7 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

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Art. 23 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

14 luglio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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