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AS 2008 3629

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Modifica del 14 luglio 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 13, 21 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea,

Sostituzione di espressioni In tutto il testo sono sostituite: a. l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l’espressione «UFAC»; b. concerne soltanto i testi tedesco e francese; c. concerne soltanto il testo tedesco; d. concerne soltanto il testo tedesco; e. concerne soltanto il testo tedesco; f. concerne soltanto i testi tedesco e francese; g. concerne soltanto il testo tedesco; h. l’espressione «certificato di manutenzione» con l’espressione «certificato di riammissione in servizio».

2007-2715 3629

Navigabilità degli aeromobili RU 2008

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica:

a. agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devo- no esservi registrati; b. a aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti svilup- pati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certifica- to di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale; c. a eliche, motori, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale. 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella ver- sione vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003; c. regolamento (CE) n. 1702/2003. 3 Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all’allegato II al regolamento (CE) n. 1592/2002, sono esclusi dal campo d’applicazione dei regola- menti di cui al capoverso 2.

Art. 2 Accordi internazionali Sono fatti salvi gli accordi internazionali sull’ammissione, sullo sviluppo e sulla costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.

Art. 3 Categorie di navigabilità

1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:

a. la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all’articolo 10 capoverso 1;

4 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

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b. la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. 2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) stabilisce delle sottocategorie e le indica nelle comunicazioni tecniche (art. 50).

Art. 4 Disposizioni determinanti e norme specifiche 1 Lo sviluppo di aeromobili appartenenti alla categoria standard e di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinato, in deroga all’articolo 4 capo- verso 2 del regolamento (CE) n. 1592/20025, dal regolamento (CE) n. 1702/20036. 2 L’UFAC fissa, caso per caso, le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili appartenenti alla categoria speciale, ai loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti e le pubblica nelle comunicazioni tecniche (art. 50). 3 La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equi- paggiamenti è disciplinata dall’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19887 concer- nente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).

Art. 5 Eccezioni L’UFAC può autorizzare deroghe ai principi di cui all’articolo 4 per lo sviluppo e la costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi da un’autorità estera, su richiesta di quest’ultima.

Titolo prima dell’art. 7

Capitolo 3: Ammissione di aeromobili Sezione 1: Principio

Art. 7 Sulla base di un esame ufficiale, l’UFAC rilascia: a. il certificato di tipo necessario per l’ammissione di un tipo; b. il certificato di navigabilità oppure l’autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.

5 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

6 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 7 RS 748.127.5; RU 2008 3623

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Titolo prima dell’art. 8 Sezione 2: Ammissione del tipo

Art. 8 Abrogato

Art. 9 cpv. 1 e 1bis

1 L’UFAC è in ogni caso l’autorità competente in materia d’ammissione.

1bis La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all’articolo 4 capoverso 2 del regola- mento (CE) n. 1592/20028, dal regolamento (CE) n. 1702/20039.

Art. 10 cpv. 1–3 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devo- no di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (CE) n. 1702/200310. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell’EASA11: CS12-22, CS-VLA, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-E e CS-P.

2 Per quanto riguarda gli aeromobili della categoria speciale, come anche i loro

motori ed eliche, l’UFAC definisce le esigenze di navigabilità applicabili nelle comunicazioni tecniche (art. 50).

3 L’UFAC può riconoscere esigenze di navigabilità estere e le può integrare

con esigenze supplementari. Esigenze di navigabilità estere sono, in particolare: FAR13 23, FAR 25, FAR 27 e FAR 29.

Art. 10a Eccezioni L’UFAC può autorizzare deroghe alle procedure d’ammissione e alle esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria standard, se un’autorità estera inoltra una domanda d’ammissione in base ad altre procedure o esigenze per un aeromobile che sottostà alla sua sorveglianza.

8 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

9 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

10 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

11 EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu).

12 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell’EASA.

13 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation

Administration degli Stati Uniti; www.faa.gov).

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Titolo prima dell’art. 10b Sezione 3: Ammissione alla circolazione

Art. 10b Certificato di navigabilità e autorizzazione di volo

1 Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il

rilascio di un certificato di navigabilità. Se la procedura d’ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono le esigenze essenziali di navigabilità, l’ammissione è effettuata con il rilascio di un’autorizzazione di volo.

2 Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il

rilascio di un’autorizzazione di volo.

Art. 11 Campo d’utilizzazione e condizioni d’esercizio L’UFAC definisce: a. il campo d’utilizzazione in un allegato al certificato di navigabilità o all’autorizzazione di volo; b. se necessario, le condizioni d’esercizio nel manuale di volo.

Art. 12 cpv. 1

1 Al momento dell’importazione di un aeromobile, l’UFAC può, fino all’emissione

di un certificato svizzero di navigabilità o di un’autorizzazione svizzera di volo, riconoscere un certificato di navigabilità per l’esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.

Art. 13 Abrogato

Titolo prima dell’art. 15

Capitolo 4: Ammissione di parti d’aeromobile ed equipaggiamenti

Art. 15, rubrica nonché cpv. 1 e 1bis Procedura d’ammissione 1 La procedura d’ammissione per le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti equi- vale in sostanza alla procedura d’ammissione per gli aeromobili (cap. 3, sez. 2). 1bis Le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere conformi agli stan- dard riconosciuti nell’industria aeronautica. Per standard riconosciuti si intendono in particolare le norme DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS e NAS.

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Navigabilità degli aeromobili RU 2008

Art. 16 cpv. 1 1 L’articolo 10 e gli standard di cui all’articolo 15 capoverso 1bis si applicano per analogia alle parti d’aeromobile e agli equipaggiamenti.

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Ammissione del tipo di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento

1 L’UFAC può confermare in un certificato di tipo e nella pertinente scheda di

navigabilità che una parte d’aeromobile o un equipaggiamento adempie le esigenze di navigabilità.

Art. 18, rubrica e cpv. 2 lett. a e b Impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti 2 Le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti sono considerati idonei all’impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e: a. se sono nuovi e sono stati immagazzinati in modo appropriato, o b. se sono stati mantenuti e immagazzinati in modo appropriato.

Art. 19 cpv. 1 lett. f e g nonché cpv. 2 1 L’esercente o la persona a cui l’esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l’incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti: f. i controlli delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti a durata limitata; g. il certificato di revisione della navigabilità o il rapporto d’esame. 2 L’UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti.

Art. 20 cpv. 2, secondo periodo Abrogato

Art. 22 cpv. 1 lett. b, bbis, g e h nonché cpv. 2 e 3 1 In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i seguenti documen- ti di bordo e incarti: b. il certificato di navigabilità o l’autorizzazione di volo con l’allegato «campo d’utilizzazione» e, per i velivoli rimorchiatori, il certificato d’idoneità al rimorchio; bbis. il certificato di revisione della navigabilità valido (Airworthiness Review Certificate) o la conferma valida dell’avvenuto controllo della navigabilità;

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g. il libro di rotta o documenti equivalenti, compresi i certificati di riammis- sione in servizio; h. la lista di controllo (check list) pubblicata dal costruttore o allestita dall’eser- cente.

2 Abrogato

3 In casi speciali, in particolare se la procedura d’ammissione di un aeromobile è in corso, l’UFAC stabilisce caso per caso quali documenti di bordo e incarti devono trovarsi negli aeromobili.

Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 6: Mantenimento della navigabilità Sezione 1: Responsabilità dell’esercente

Art. 23 1 L’esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile.

2 L’esercente garantisce che l’aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità confor- memente alle pertinenti disposizioni.

Titolo prima dell’art. 24 Sezione 2: Manutenzione in generale

Art. 24, rubrica, cpv. 3, frase introduttiva e lett. b Manutenzione necessaria per la messa in circolazione 3 Si può utilizzare un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamen- to unicamente se: b. dall’esame del motore, dell’elica, della parte d’aeromobile o dell’equipag- giamento che una persona abilitata ha effettuato a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni che hanno messo in dubbio la navigabilità dell’aero- mobile risulta che la stessa non è stata compromessa;

Art. 25 cpv. 1, 2 lett. c e 5 1 Gli aeromobili, i motori, le eliche, le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti a manutenzione conformemente ai documenti di manuten- zione necessari al mantenimento della navigabilità o dell’idoneità all’impiego. 2 In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al manteni- mento della navigabilità e dell’idoneità all’impiego:

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c. i programmi di manutenzione, le istruzioni di lavoro, le schede di controllo e le istruzioni di riparazione elaborati dal titolare del certificato di tipo; nel singolo caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze rispetto a quanto stabilito nei programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50); 5 L’esercente dell’aeromobile deve mettere a disposizione dell’impresa o del perso- nale di manutenzione e, all’occorrenza, dell’impresa di volo i documenti di manu- tenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall’UFAC.

Art. 27 cpv. 1 lett. a

1 L’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50) per differenziare:

a. i lavori di manutenzione complessi da quelli non complessi;

Art. 28 Montaggio di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti

1 Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori,

eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d’aero- mobile e considerati idonei all’impiego (art. 15 e 18). 2 La sostituzione di un motore o di un’elica va annunciata per scritto all’UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria.

Art. 29 cpv. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 30

Sezione 4: Manutenzione di aeromobili che effettuano voli commerciali

Art. 30 Le esigenze applicabili all’esecuzione di lavori di manutenzione sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle pertinenti disposizioni relative all’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.

Art. 31 Abrogato

Titolo prima dell’art. 32

Sezione 5: Manutenzione di altri aeromobili

Art. 32 Velivoli, elicotteri e motoalianti

1 L’UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di

aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo

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Navigabilità degli aeromobili RU 2008

pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard. 2 I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli, elicotteri e motoalianti nonché tutti i lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati regolarmente per scopi di addestramento possono essere eseguiti o certificati da imprese di manuten- zione di cui all’ordinanza del DATEC del 19 marzo 200414 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA). Su richiesta, l’UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.

3 I lavori di manutenzione non complessi su aeromobili, elicotteri e motoalianti

possono essere eseguiti o certificati da: a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA; b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:

1. sia abilitato conformemente all’allegato III al regolamento (CE)

n. 2042/200315 o all’ordinanza del 25 agosto 200016 concernente il per- sonale di manutenzione d’aeromobili (OPMA), e

2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle appa-

recchiature necessari; c. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200317 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA18.

Art. 33 Alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni 1 I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estrai- bile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da: a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA19; b. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200320 o dell’art. 17 cpv. 1 lett. b OICA21. 2 I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da: a. l’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei docu- menti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari; b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:

14 RS 748.127.4; RU 2008 3617

15 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 16 RS 748.127.2; RU 2008 3611

17 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 18 RS 748.127.5; RU 2008 3623 19 RS 748.127.4; RU 2008 3617

20 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 21 RS 748.127.5; RU 2008 3623

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1. sia abilitato conformemente all’allegato III al regolamento (CE)

n. 2042/200322 o all’OPMA23, e

2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle

apparecchiature necessari; c. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA; d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 o dell’art. 17 cpv. 1 lett. b OICA.

3 L’articolo 34 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 34 Casi speciali 1 L’UFAC può autorizzare un’impresa di manutenzione, abilitata ai sensi del rego- lamento (CE) n. 2042/200324, a eseguire e certificare conformemente a tale rego- lamento lavori di manutenzione su aeromobili che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/200225, sempreché detti lavori siano eseguiti e certificati nel rispetto di un allegato nazionale al manuale dell’impresa di manutenzione (MOE/MOM) approvato dall’UFAC secondo il regolamento (CE) n. 2042/2003. L’UFAC può emanare direttive nell’ambito delle comunicazioni tecniche di cui all’articolo 50.

2 L’UFAC può autorizzare l’esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un

aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determi- nati lavori di manutenzione non complessi sul suo aeromobile. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50). 3 L’esercente che costruisce egli stesso un aeromobile della categoria speciale è abilitato a eseguire e certificare i lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. 4 Per la manutenzione di un aeromobile della sottocategoria «aeromobili storici», l’esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti. L’UFAC ne verifica le competenze. Può abilitarli a eseguire, sorveglia- re e certificare determinati lavori di manutenzione. Stabilisce l’estensione e le con- dizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione o fissare condi- zioni supplementari. 5 Se constata lacune di manutenzione ai sensi dei capoversi 1–4, l’UFAC può ritirare al titolare l’autorizzazione o l’abilitazione o limitarla.

22 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 23 RS 748.127.2; RU 2008 3611

24 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

25 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

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Titolo prima dell’art. 35 Sezione 6: Manutenzione di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti

Art. 35 Gli articoli 30–34 si applicano per analogia alla manutenzione di motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.

Titolo prima dell’art. 36 Sezione 7: Lavori di manutenzione all’estero

Art. 36 1 Le esigenze applicabili all’esecuzione di lavori di manutenzione all’estero sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle disposizioni concer- nenti l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale. 2 I lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli non commerciali o su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su aeromobili che effettuano voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all’estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche. 3 Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manu- tenzione estere, l’esercente deve esigere che: a. vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e b. i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni svizzere (art. 37 e 38).

4 L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione.

5 Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l'UFAC può decidere che: a. l’aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l’elica, la parte d’aeromobile o l’equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un’impresa di manutenzione svizzera abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione; b. tali lavori non vengano più affidati all’impresa di manutenzione estera in questione.

6 In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

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Titolo prima dell’art. 37 Sezione 8: Conclusione e conferma dei lavori di manutenzione

Art. 37 Certificato di riammissione in servizio

1 Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti

d’aeromobile ed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici e difetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti: a. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: nel libro di rotta o in un documen- to equivalente; b. per i palloni: nel libretto di ascensione o in un documento equivalente. 2 Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio. 3 Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documen- ti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28).

4 La validità del certificato di riammissione in servizio scade:

a. se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che pregiudica la navigabilità dell’aeromobile; b. se sono necessari nuovi lavori di manutenzione; c. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l’ultimo volo, qua- lora nel corso dell’immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione necessaria; d. per motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, qualora non siano stati imma- gazzinati correttamente o sottoposti alla manutenzione necessaria. 5 Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.

Art. 38 cpv. 1 1 Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell’aeromobile, occorre tra- smettere un rapporto di lavoro all’UFAC.

Art. 39 cpv. 2

2 L’UFAC può ordinare la pesatura di un aeromobile indipendentemente dai lavori

di manutenzione.

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Art. 40 Volo di controllo

1 Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell’aeromobile, del motore,

dell’elica, di parti d’aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo. 2 Sono fatte salve le istruzioni particolari dell’UFAC o del titolare del certificato di tipo.

Titolo prima dell’art. 41 Sezione 9: Trasferimento di un aeromobile danneggiato

Art. 41

1 Se la navigabilità di un aeromobile è compromessa in seguito a danni, difetti

tecnici, sollecitazioni anormali o altri motivi e non è possibile rimediarvi sul posto, l’UFAC può rilasciare un’autorizzazione di volo, sempre che sia fornita la prova dell’assenza di pericolo. 2 L’UFAC può vincolare l’autorizzazione di volo a determinate condizioni; in parti- colare può definire le condizioni di volo.

3 L’UFAC può emanare direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

Titolo prima dell’art. 42 Capitolo 7: Modifiche

Art. 42 Obbligo d’approvazione 1 Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti devono essere approvate dall’UFAC.

2 I documenti necessari sono trasmessi all’UFAC prima dell’inizio dei lavori di

modificazione.

3 Le riparazioni che non possono essere eseguite nell’ambito della manutenzione

ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.

Art. 43 Esigenze di navigabilità, altre esigenze e procedure 1 Alla definizione delle esigenze di navigabilità, di altre esigenze e delle procedure riguardanti l’esecuzione delle modifiche si applicano per analogia le seguenti dispo- sizioni: a. gli articoli 9 capoverso 1bis e 10 capoverso 1, nel caso di aeromobili della categoria standard nonché dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti;

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b. gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2, nel caso di aeromobili della cate- goria speciale nonché dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipag- giamenti.

2 L’UFAC è in ogni caso l’autorità competente in materia di approvazione.

Art. 44 Approvazione e riconoscimento delle modifiche

1 L’UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo. Al riguardo emana

direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50). 2 Determina nel singolo caso quali documenti sono richiesti in caso di modifica del tipo.

3 Se si procede a grandi modifiche del tipo, l’UFAC conferma che le esigenze di

navigabilità sono adempite: a. con un certificato di tipo esteso, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo; b. con un certificato di tipo supplementare, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo.

4 L’UFAC approva le piccole modifiche se le esigenze di navigabilità sono adem-

pite. 5 L’UFAC può riconoscere le approvazioni di piccole modifiche e i certificati di tipo estesi o supplementari rilasciati da un’autorità aeronautica estera.

Art. 45–47 Abrogati

Art. 48 cpv. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 49

Capitolo 8: Certificato di navigabilità per l’esportazione

Art. 49 Su domanda, l’UFAC rilascia certificati di navigabilità per l’esportazione di aero- mobili, motori, o eliche se: a. durante un esame ufficiale è stato constatato che l’aeromobile, il motore o l’elica corrisponde al certificato di tipo e ai documenti di tipo; e b. i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o del- l’idoneità all’impiego sono stati eseguiti.

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Titolo prima dell’art. 50 Capitolo 9: Pubblicazioni e obbligo di informarsi

Art. 50 Comunicazioni tecniche

1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni

concernenti lo sviluppo, l’ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aero- mobili, dei motori, delle eliche, delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti.

2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche26.

3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento,

presso l’UFAC.

Art. 51 Direttive sulla navigabilità L’UFAC pubblica le direttive sulla navigabilità in vigore e un elenco di tali direttive aggiornato periodicamente.

Art. 51a Obbligo di informarsi L’esercente è tenuto ad informarsi regolarmente in merito alla pubblicazione di nuove direttive sulla navigabilità per aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, applicabili al proprio aeromobile.

Titolo prima dell’art. 52 Capitolo 10: Ritiro di certificati e autorizzazioni

Titolo prima dell’art. 53 Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 54b Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 1 Gli aeromobili classificati nella categoria standard ai sensi dell’articolo 8 capover- so 1 lettera a della versione del 18 settembre 199527 della presente ordinanza, resta- no classificati nella categoria standard.

2 Le persone responsabili della manutenzione di aeromobili della sottocategoria

«aeromobili storici» ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della versione del 18 settembre 1995 della presente ordinanza, conservano tale competenza fino al 31 dicembre 2010.

26 Ottenibili presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna

(www.bazl.admin.ch). 27 RU 1995 4897

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II L’allegato alla presente ordinanza è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

14 luglio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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