AS 2008 3647
Regolamento concernente l'esame degli aeromobili
Regolamento concernente l’esame degli aeromobili
Modifica del 21 luglio 2008
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ordina:
I Il regolamento del 15 aprile 19701 concernente l’esame degli aeromobili è modifi- cato come segue:
Titolo Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili
Ingresso visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),
Sostituzione di espressioni In tutto il testo l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» sono sostituite con l’espressione «UFAC».
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 1 La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conforme- mente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regola- menti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
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Esame degli aeromobili RU 2008
a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003; c. regolamento (CE) n. 1702/2003.
Titolo prima dell’art. 1a Sezione 2: Estensione dell’esame
Art. 1a
1 L’UFAC accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del
DATEC del 18 settembre 19954 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19965 sulle emissioni di aeromobili.
2 Gli esami comprendono:
a. l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti; b. l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.
Titolo prima dell’art. 2 Sezione 3: Genere d’esame
Art. 2 cpv. 1 lett. a terzo trattino e 2
1 Gli esami sono fatti sotto forma di primi esami o di esami completivi:
a. i primi esami comprendono: – l’esame di serie (esame di riproduzione, esame parziale di riproduzione, esame d’entrata) per conseguire il certificato di navigabilità, il certifica- to di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 3 Sezione 4: Procedura d’esame
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
1 Le domande d’organizzazione dei primi esami e di quelli completivi precedenti
l’esportazione devono essere presentate all’UFAC. Gli altri esami completivi sono ordinati dall’UFAC.
4 RS 748.215.1; RU 2008 3629 5 RS 748.215.3
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1bis In caso di esame per il rilascio di un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità limitato o un’autorizzazione di volo, il richiedente deve indicare per che tipo di operazioni verrà impiegato l’aeromobile.
Art. 4 cpv. 3
3 Di norma, l’esame inizia, al più presto, due settimane dopo la ricezione della
documentazione completa e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. Su domanda scritta, l’UFAC può prevedere deroghe a questa disposizione.
Art. 9 Rapporto d’esame
1 Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’av-
venuto esame. 2 Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini d’esecuzione dei lavori necessari. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto. 3 Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
4 La conferma dell'avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.
Art. 10 cpv. 1 1 Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 20076 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell’aviazione civile.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
21 luglio 2008 Ufficio federale dell’aviazione civile: Raymond Cron
6 RS 748.112.11
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