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AS 2008 3651

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 9 Aziende in affitto 1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all’infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent’anni e se è stato concluso un contrat- to di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondia- rie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent’anni. Il con- tratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario. 2 Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l’affittuario per almeno trent’anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l’ammontare del capitale di terzi necessario. 3 Sempre che reddito e sostanza del locatore non superino i limiti di cui all’artico- lo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all’infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti: a. per un aiuto agli investimenti: un diritto di superficie di almeno vent’anni e un contratto di affitto di uguale durata per il resto dell’azienda; per contributi per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent’anni; b. per un credito di investimento: l’annotazione del contratto di affitto nel regi- stro fondiario per la durata del credito e la garanzia del credito da parte del proprietario impegnando l’oggetto del contratto d’affitto come pegno immo- biliare.

4 Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–3 purché

l’azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

1 RS 913.1

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2008

Art. 10 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 11b, frase introduttiva e lett. a Presupposti per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e sono: a. le aziende dei produttori, escluse le aziende dell’orticoltura esercitata a titolo professionale, soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD2.

Art. 13 cpv. 1 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b–d e 107a LAgr sono concessi sola- mente se nessuna impresa esistente nella regione adempie in modo equivalente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

1 Contributi sono accordati per:

d. il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;

Art. 16 cpv. 3 3 I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione secondo l’articolo 28a. L’importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari di cui all’articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi di cui all’articolo 15b.

Art. 18, rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 19, rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 25 cpv. 2 lett. b

2 Esse contengono i seguenti allegati:

b. la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’ar- ticolo 97 LAgr;

2 RS 910.13

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2008

Art. 25a cpv. 1 lett. b 1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all’articolo 28a: b. la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’articolo 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disci- plinata nella convenzione stessa;

Art. 28a cpv. 1 e 2 lett. h

1 La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente fornitori di

prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.

2 La convenzione disciplina segnatamente:

h. la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’articolo 97 LAgr;

Art. 31 cpv. 1 1 L’inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati solamente quando l’aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e la competente autorità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

Art. 37 cpv. 6 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Art. 55 cpv. 3 3 Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettera a.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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