AS 2008 369
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
Modifica del 16 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli auto- veicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
N. 2.5.2 e 2.5.2a
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro
Direttiva di base Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. CE o regolamento CE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
…
2.5.2 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83
benzina/Diesel 2.5.2a Emissioni/ 715/2007/CE x x x x Accesso alle informazioni …
1 RS 741.412
2007-2774 369
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi RU 2008
N. 2.14.6
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
Direttiva Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base CE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
…
2.14.6 Dispositivo di 94/20/CE x x x x x x x x x x ECE-R 55
collegamento …
II La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2008.
16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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