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AS 2008 369

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli auto- veicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 2.5.2 e 2.5.2a

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Direttiva di base Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. CE o regolamento CE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.5.2 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83

benzina/Diesel 2.5.2a Emissioni/ 715/2007/CE x x x x Accesso alle informazioni …

1 RS 741.412

2007-2774 369

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi RU 2008

N. 2.14.6

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Direttiva Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base CE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.14.6 Dispositivo di 94/20/CE x x x x x x x x x x ECE-R 55

collegamento …

II La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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