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AS 2008 371

AS 2008 371

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 3b Riassegnazione di contingenti soppressi 1 Un contingente, non trasferito definitivamente e soppresso in seguito all’abban- dono anticipato del contingentamento da parte del titolare del contingente al 1° maggio 2008, può essere riassegnato, su domanda, a chi ha ceduto il contingente giusta l’articolo 3 capoverso 5, se: a. il contratto di trasferimento prevede un ritrasferimento per tale termine; o b. il contratto di trasferimento è stato validamente disdetto.

2 Il contingente riassegnato non può essere ulteriormente trasferito.

3 Le domande di riassegnazione vanno presentate entro il 31 maggio 2008 al Servi- zio d'amministrazione competente. 4I Servizi d'amministrazione possono riscuotere tasse per il trattamento delle domande.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.350.1

2007-3004 371

Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2008

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