AS 2008 371
AS 2008 371
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 16 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 3b Riassegnazione di contingenti soppressi 1 Un contingente, non trasferito definitivamente e soppresso in seguito all’abban- dono anticipato del contingentamento da parte del titolare del contingente al 1° maggio 2008, può essere riassegnato, su domanda, a chi ha ceduto il contingente giusta l’articolo 3 capoverso 5, se: a. il contratto di trasferimento prevede un ritrasferimento per tale termine; o b. il contratto di trasferimento è stato validamente disdetto.
2 Il contingente riassegnato non può essere ulteriormente trasferito.
3 Le domande di riassegnazione vanno presentate entro il 31 maggio 2008 al Servi- zio d'amministrazione competente. 4I Servizi d'amministrazione possono riscuotere tasse per il trattamento delle domande.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.
16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.350.1
2007-3004 371
Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2008