AS 2008 373
Ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero
Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero (OACL)
Modifica del 16 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’abbandono del contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3 3 Un contingente assegnato giusta l’articolo 3b OCL viene computato nel quantita- tivo di base a condizione che il produttore in questione, nell’anno lattiero 2008/09, produca e commercializzi egli stesso latte. Se il latte commercializzato da tale pro- duttore non raggiunge il quantitativo computato, il quantitativo di base è ridotto in maniera corrispettiva.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.
16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.350.4
2007-3005 373
Abbandono del contingentamento lattiero RU 2008
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