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Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Modifica del 2 giugno 2008

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL) ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19981 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sul dottorato del PFL)

Art. 1 cpv. 2 2 I compiti del vicepresidente degli affari accademici possono essere delegati al decano responsabile della formazione dottorale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 15 capoverso 4, 16 capoverso 1 e 18 capoverso 3.

Art. 2 Titolo di dottore 1 Il PFL conferisce il titolo di dottore in scienze (dr. sc. o PhD) attestante che il titolare ha fornito un lavoro personale e originale, che ha portato a termine con successo un piano di studi dottorali (art. 3 cpv. 3) e che pertanto è idoneo a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello.

2 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.

3 I titoli di dottore conferiti dal PFL in cotutela di tesi con altre istituzioni sono retti da accordi specifici. 4 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore, al quale è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

Art. 3 Programma dottorale e piano di studi dottorali

1 La formazione dottorale avviene nel quadro di un programma dottorale.

2 Ogni programma è diretto da una commissione. Ne fanno parte il direttore del

programma, che la presiede, e almeno altri due professori del PFL, nonché una rappresentanza dei dottorandi. I membri sono designati dal vicepresidente degli affari accademici.

1 RS 414.133.2

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3 Le commissioni dei programmi definiscono, nei loro regolamenti di studio, i piani di studi e i crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) attribuiti a chi fornisce le prestazioni di studio richieste.

Art. 3a Abrogato

Art. 5 cpv. 1, 2, 5 e 6

1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d’ammissione al direttore del

relativo programma dottorale del PFL. Alla domanda devono essere allegati i docu- menti richiesti per il dossier di candidatura. 2 Su preavviso della commissione, il direttore del programma decide se ammettere il richiedente con o senza condizioni (cpv. 5). 5 I richiedenti di cui all’articolo 4 lettera d devono dimostrare che le loro conoscenze corrispondono a quelle richieste per un master PF. A tal fine il direttore del pro- gramma fissa, caso per caso, le condizioni che devono essere soddisfatte prima dell’esame di candidatura. I richiedenti che non soddisfano le condizioni entro il termine indicato sono definitivamente esclusi dalla formazione dottorale. 6 Se la loro domanda d’ammissione è stata accettata, i richiedenti possono immatri- colarsi al primo anno degli studi dottorali.

Art. 6 Esame di candidatura

1 Tutti i candidati al dottorato devono sostenere un esame di candidatura che si

svolge alla fine del primo anno degli studi dottorali. 2 L’esame ha per obiettivo quello di verificare l’attitudine dei candidati a svolgere un lavoro di ricerca indipendente e a scrivere una tesi. Le modalità dell’esame sono definite nei regolamenti di studio dei programmi.

3 Se non superato, l’esame può essere ripetuto una volta.

Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 Il candidato elabora un piano di ricerca che precisa il tema della tesi, il metodo di ricerca e il calendario dei lavori che si propone di effettuare. 2 Il piano di ricerca deve essere elaborato entro dodici mesi dall’immatricolazione.

4 Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. a, abis e c

1 È ammesso alla preparazione di una tesi il candidato che:

a. ha superato l’esame di candidatura; abis. ha ottenuto da un direttore di tesi l’accordo di seguire il suo dottorato;

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c. ha acquisito i crediti richiesti dal piano di studi dottorali per il primo anno di studi dottorali.

Art. 15 cpv. 2

2 La Commissione esaminatrice sottopone il candidato a un esame orale vertente

sulla tesi e sul relativo contesto scientifico.

Art. 18 cpv. 1 e 2 1 Il diploma di dottore menziona il nome, la data e il luogo di nascita del diplomato, il titolo accademico conferito, il titolo della tesi e la data della pubblica discussione.

2 Il diploma menziona inoltre il programma dottorale del PFL seguito e superato.

Art. 22 Altri beni immateriali Ai beni immateriali prodotti nell’ambito della tesi che non rientrano nell’articolo 21 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 24 marzo 20042 sui beni immateriali e le partecipazioni nel settore dei PF.

Art. 23 Il titolo di dottore «honoris causa» è conferito conformemente all’articolo 20 capo- verso 2 della legge del 4 ottobre 19913 sui PF, su proposta del Collegio dei decani.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 2 giugno 2008 L’articolo 6 non si applica ai candidati al dottorato immatricolati prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2008.

III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

2 giugno 2008 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente degli affari accademici, Giorgio Margaritondo

2 RS 414.172 3 RS 414.110

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