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AS 2008 3809

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi alla campicoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 1–3 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione: Franchi a. colza, soia, girasole, zucche per l’estrazione di olio e lino; favette, piselli proteici e lupini da foraggio; piante da fibra, lino e canapa esclusi; sementi di patate, mais e piante foraggere 1000 b. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 1900 2 Il contributo per sementi di patate, mais e piante foraggere è versato al gestore che ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltipli- cazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19983 sulle sementi e i tuberi-seme. 3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato al gestore che, mediante contratto con gli zuccherifici, si è impegnato a fornire un determinato quantitativo di zucchero. Per le colture convenzionali, il contributo ordinario è versato per una

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Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2008

fornitura di almeno 8 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 6 tonnellate di zucchero per ettaro (resa minima). Il contri- buto ordinario è ridotto se il quantitativo da fornire concordato è inferiore alla resa minima. In questo caso, il contributo è calcolato dividendo il quantitativo da fornire concordato per la resa minima e moltiplicando il risultato per il contributo ordinario.

Art. 3 lett. d, e Non sono versati contributi per: d. superfici con colza, soia, girasole, zucche per l’estrazione di olio, lino, favet- te, piselli proteici e lupini, raccolti prima della loro maturazione e non per l’estrazione dei granelli; e. superfici con piante da fibra, raccolte prima della loro maturazione.

Art. 9 Abrogato

Art. 10 cpv. 4 e 5

4 Abrogato

5 L’Ufficio federale assegna i contributi per la biomassa prodotta sulla superficie agricola utile. Il contributo massimo è di: a. 100 franchi per hl di etanolo puro, olio grezzo e biodiesel prodotti da bio- massa; b. 17 centesimi per kWh di energia prodotta da biomassa, qualora si tratti di un vettore energetico diverso da etanolo, olio grezzo o biodiesel.

Art. 11a, 12a e 13 cpv. 2 Abrogati

Art. 16 cpv. 1 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che tale competenza non sia affidata ai Cantoni.

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II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle sementi è modificata come segue:

Sezione 4 (art. 18 e 18a) Abrogata

III La presente modifica entra in vigore come segue: a. gli articoli 1 capoversi 1–3, 3 lettere d ed e, nonché la cifra II il 1° gennaio 2009; b. l’ingresso, gli articoli 9, 10 capoversi 4 e 5, 11a, 12a, 13 capoverso 2 e 16 capoverso 1 il 1° luglio 2009.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 916.151

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